Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20635 del 13/10/2016
Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20635
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3370/2015 proposto da:
C.G., T.M.N., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato MARIA
ANTONIETTA TORTORA, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONELLO
BRUNO, VITTORIANO BRUNO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI
113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO, rappresentata
e difesa dall’avvocato CARLO TATARANO giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 909/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 06/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/06/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato CARLO TATARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.G. e T.M.N., proprietari coltivatori diretti di un terreno confinante con quello acquistato da G.G. con atto del (OMISSIS), agirono nei confronti della predetta G. per l’esercizio del riscatto.
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Lecce accolse la domanda.
Con ordinanza n. 6017/2011, questa Corte accolse il primo e il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto dalla G., dichiarando assorbiti i restanti e rinviando alla Corte territoriale.
Investita del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato la pretesa dei riscattanti con sentenza che viene ora impugnata per cassazione dal Corvino e dalla T. sulla base di tre motivi; resiste la G. a mezzo di controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’ordinanza n. 6017/2011, questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “la prelazione agraria in favore del proprietario del terreno confinante con il fondo offerto in vendita, prevista dalla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, coma 2, n. 2, mentre non richiede un periodo minimo di titolarità del diritto dominicale, postula la durata almeno biennale della coltivazione diretta di detto terreno confinante, esercitata in forza di uno dei titoli giuridici indicati nella L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 1 (affitto, mezzadria, colonia e compartecipazione)”, con la precisazione che “essa non spetta a chi abbia esplicato di fatto attività di coltivazione in base ad una detenzione non qualificata del fondo, come ad esempio quella goduta per mera tolleranza dell’avente diritto”.
2. La Corte di rinvio ha affermato che i coniugi C. – T. “non solo non hanno provato la detenzione qualificata nei termini indicati dalla Corte di Cassazione, ma non l’hanno mai allegata”; ha precisato che “l’atto pubblico di compravendita del terreno confinante con quello acquistato dall’appellata G…. nulla prova in ordine alla detenzione qualificata” e che la B. (dante causa del C. e della T.) “si era limitata a riferire dell’impossibilità sua e del marito di coltivare il fondo poi ceduto agli appellanti, senza fare alcun riferimento all’esistenza di un contratto di colonia o mezzadria o di compartecipazione, intervenuto con i coniugi T. – C. almeno due anni prima della conclusione del contratto di compravendita”; al riguardo, la Corte ha osservato come “nessuna valenza probatoria possa essere attribuita al manoscritto apparentemente a firma B.C. ove ella attesta di avere ricevuto quantitativi di olio dal solo C. nella sua qualità di mezzadro del fondo (OMISSIS)” e ciò in quanto la produzione di tale documento – avvenuta nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza poi cassata – era da ritenere inammissibile (in difetto delle condizioni che consentono la produzione documentale in sede di gravame) e poichè, comunque, anche a volerla ritenere ammissibile, tale prova documentale era “inidonea a dimostrare l’esistenza di una detenzione qualificata e duratura” (trattandosi di “ricevute” rilasciate dalla B. che, esaminata in qualità di teste, non aveva fatto alcun riferimento nè all’esistenza del contratto di mezzadria col C. nè alla produzione e alla consegna di olio da parte del medesimo, ma aveva soltanto affermato che la coltivazione era stata consentita al C. stante l’impossibilità sua e del marito di provvedervi, lasciando pertanto intendere una “conduzione per mera tolleranza”, che escludeva una “detenzione qualificata del terreno, nei termini enunciati dalla Corte di Cassazione”).
3. Col primo motivo, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte di rinvio abbia dichiarato inammissibile la produzione delle due scritture a firma di B.C.: assumono infatti che il giudizio di inammissibilità era “certamente precluso dal chiaro ed inequivoco tenore dell’ordinanza della Suprema Corte”, che aveva “fissato i limiti del riesame demandato al Giudice del rinvio”.
Col secondo motivo (“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”), i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha affermato che, anche a voler considerare ammissibile la prova documentale, la stessa sarebbe comunque inidonea a dimostrare il requisito della detenzione qualificata e duratura in capo ai riscattanti; assumono, infatti, che la Corte ha omesso di considerare “non pochi elementi di valutazione decisivi” che consentivano – al contrario – di ritenere accertato il requisito della coltivazione biennale qualificata e che vengono individuati nel tenore dell’atto pubblico di compravendita del (OMISSIS) e nelle dichiarazioni rese dalla B. e da altri tre testi.
3.1. Il secondo motivo – che si esamina prioritariamente – è inammissibile in quanto propone – nella sostanza – una non consentita valutazione alternativa degli elementi probatori scrutinati dal giudice di merito, ponendosi pertanto al di fuori dei limiti in cui è consentita la censura del vizio motivazionale (tanto più ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5).
L’inammissibilità del secondo motivo (che comporta la conferma dell’affermazione secondo cui la detenzione qualificata non sarebbe comunque provata, anche a voler ritenere ammissibile la produzione documentale) determina l’assorbimento del primo motivo.
4. Il terzo motivo – che attiene al rapporto fra capacità lavorativa e superficie coltivata – resta anch’esso assorbito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
6. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016