Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20635 del 09/09/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20635 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 15120-2011 proposto da:
DELL’ACQUA TOMMASO (DLLTMS69R30F052Z) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso
la studio CASA MILILLO, rappresentato e difeso dagli avvocati
RUGGI CARMINE e RUGGI PIETRO, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
DELL’ACQUA EUSTACHIO, DELL’ACQUA GIOVANNI,
DELL’ACQUA TOMMASO, POLIDORO ANNA MARIA tutti soci
della Molino f. lli dell’Acqua Sri ed inoltre MOLINO F.LLI
DELL’ACQUA SRL 00045510773 (già Molino F.11i Dell’Acqua Snc) in
persona degli amministratori e legali rappresentanti pro-tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNO QUIRINO
Data pubblicazione: 09/09/2013
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
PAGANELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati SARRA
MAURIZIO, GIANNELLI GIANVITO, BUCCICO EMILIO
NICOLA, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;
avverso il provvedimento R.G. 81/2011 del TRIBUNALE di
MATERA del 23.3.2011, depositato il 31/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
PREMESSO
Che con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il Consigliere
relatore ha riferito quanto segue:
<<1. — Il sig. Tommaso Dell'Acqua, socio della Molino F.11i
Dell'Acqua s.n.c., propose ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. chiedendo
l'inibizione agli altri soci e al Conservatore del registro delle imprese
presso la Camera di commercio di Matera di procedere alla trascrizione
dell'atto pubblico di trasformazione della Molino F.11i Dell'Acqua s.n.c.
in Molino Dell'Acqua s.r.1., denunciando l'illegittimità della predetta
trasformazione perché deliberata dai soci a maggioranza.
Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, accolse il
ricorso.
Il medesimo Tribunale, in composizione collegiale, ha poi
accolto il reclamo della società e degli altri soci sigg. Tommaso
Dell'Acqua, Giovanni Dell'Acqua, Anna Maria Polidoro ed Eustachio
Dell'Acqua, i quali avevano dedotto l'applicabilità dell'art. 2500 ter c.c.,
Ric. 2011 n. 15120 sez. M1 - ud. 16-04-2013
-2- - controficorrend - P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 3.100,00, di cui €
3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2013 Il Presidente