Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20635 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20635 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

ORDINANZA
sul ricorso 11307-2017 proposto da:
SPADONI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
GRAZIANI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIERO GASPERINI;
– ricorrente contro

COSTA ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO CIRILLO;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 1900/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 21/10/2016;

(413G

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(

Data pubblicazione: 07/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA.

1.- La controversia giunta ora all’esame di questa Corte prende
avvio da un’azione proposta da Antonella Costa nei confronti di
Maurizio Spadoni avanti al Tribunale di Bologna, per chiedere le
fosse trasferita, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., la quota del
25% del capitale della s.r.l. New Fitness in conformità
all’impegno assunto con apposita scrittura privata dal detto
Spadoni. Nel costituirsi, questi ha formalmente disconosciuto la
sottoscrizione apposta sulla scrittura; successivamente, ha
dichiarato di avere in precedenza sottoscritto dei fogli in
bianco, allo scopo di «agevolare l’operatività» della propria
ditta, presso la quale lavorava pure Antonella Costa.
Dato atto dell’accertata autenticità della firma di Spadoni a
seguito di procedimento di verificazione, la sentenza del
Tribunale di Bologna ha rilevato che il convenuto non aveva
proposto querela di falso, come per contro sarebbe stato
necessario, in quanto l’abusivo riempimento del biancosegno
consisteva nel fatto che si trattava di riempimento non
autorizzato (sine pactis). Sulla base di tali riscontri, ha accolto
la domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. formulata
da Antonella Costa.
La Corte di Appello di Bologna ha poi respinto l’appello
proposto dal soccombente contro la decisione, confermandola
in base ad una diversa motivazione: rilevato che la fattispecie
era in realtà riconducibile all’ipotesi di abusivo riempimento del
biancosegno per difformità dai patti (contra pacta), sì che non
Ric. 2017 n. 11307 sez. M1 – ud. 17-04-2018
-2-

FATTO E DIRITTO

occorreva la querela di falso, il giudice d’appello ha infatti
escluso, sulla base delle prove raccolte, la concreta esistenza di
un originario patto di riempimento inerente all’operatività della
ditta dello Spadoni.
2.-

Maurizio Spadoni ricorre ora avverso la sentenza della

cassazione.
Antonella Costa resiste con controricorso.
Il ricorrente ha anche depositato memoria.
3.- Il motivo di ricorso denuncia sia il vizio di violazione di
legge, sia quello di omesso esame di fatto decisivo, esponendo
i seguenti rilievi:
La Corte di Bologna ha errato ad affermare che la «veridicità o
meno della scrittura privata … prescinde totalmente
dall’accertamento delle condotte criminose contestate allo
Spadoni». In realtà, assume il motivo, «la veridicità o meno
della scrittura privata» in questione è la «chiave di volta su cui
poggia sia l’azione civile sia quella penale, e cioè il fatto che
l’autorità della sentenza di primo grado del Tribunale penale di
Bologna … sia invocata in diverso processo ex art. 337 cod.
proc. pen.»: «questa erronea valutazione della Corte d’Appello
è intimamente connessa anche al motivo sub n. 5 dell’art. 360
cod. proc.
La Corte di Bologna ha errato – prosegue il motivo – anche nel
ritenere insussistente un abusivo riempimento. Al riguardo, la
motivazione è «perplessa» o «contraddittoria»; «dimentica che
l’intimata Costa non ha mai negato l’esistenza dei fogli
sottoscritti in bianco»; «si limita a una interpretazione generica
delle testimonianze rese in primo grado»; dalla lettura degli
atti di causa, appare evidente «come Spadoni abbia sostenuto

Ric. 2017 n. 11307 sez. M1 – ud. 17-04-2018
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Corte di Appello di Bologna, proponendo un motivo di

che il riempimento sia avvenuto

absque pactis ( cioè in

maniera non da lui autorizzata) e non contra pacta».
4.- Il motivo è inammissibile.
Prima di tutto il ricorso non indica le norme di diritto nella cui
violazione sarebbe incorsa la Corte territoriale, secondo quanto

requisito della necessaria specificità del ricorso, risolvendosi lo
stesso in una critica generica, se non proprio indeterminata,
della sentenza impugnata (sulla necessità della precisa
enunciazione del vizio lamentato cfr., da ultimo, Cass., 14
maggio 2018, n. 11603).
In relazione al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, poi, il motivo
non individua il «fatto storico decisivo» il cui esame sarebbe
stato trascurato, posto che tale non potrebbe comunque essere
considerato il giudizio di irrilevanza del processo penale in
corso nei confronti del ricorrente. Né, d’altra parte, possono
essere prese in esame le censure – peraltro, assai vaghe – che
Spadoni muove alla valutazione del materiale probatorio
operata dai giudici del merito, trattandosi di attività sottratta al
sindacato di questa Corte.
5.- Non valgono poi a cambiare lo stato delle cose – va ancora
precisato – le ulteriori argomentazioni che il ricorrente svolge
nella sua memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
Si legge in quest’atto che «il fatto storico il cui esame è stato
omesso» consisterebbe nella «scrittura disconosciuta e nella
proposizione della querela di falso». In realtà, i giudizi di
merito si sono quasi per intero sviluppati attorno alle questioni
riguardanti il documento. D’altra parte, l’irrilevanza della
querela di falso, che il ricorrente assume avere presentato nel
corso del giudizio di appello, segue diretta all’accertamento
della Corte territoriale secondo cui l’abuso di biancosegno
Pbc. 2017 n. 11307 sez. M1 – ud. 17-04-2018

-4-

“rj

prescritto dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. Difetta, altresì, il

prospettato dal ricorrente integra un’ipotesi di riempimento
con tra pacta.
Quest’ultima notazione vale pure a escludere in radice la
pertinenza con i contenuti della sentenza impugnata delle
norme degli artt. 221 e 355 cod. proc. civ., che nella memoria

violazione di legge.
6.- Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono
liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna

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ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida nella somma di C 5.100,00 (di cui C 100,00 per
esborsi).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte deltraj ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione civile, addì 17 aprile 2018.

del ricorrente si indicano come inerenti al lamentato vizio di

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