Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20634 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2397/2013 proposto da:

D.G.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Claudio Fresca;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania (sez. distaccata di Salerno) n. 530/02/2011, pronunciata il

24 novembre 2011 e depositata il 5 dicembre 2011;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 185/04/2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino.

2. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta avverso cartella di pagamento IVA, IRPEF ed IRAP (n. 01220070005042175) emessa a seguito di avvisi di accertamento, relativi agli anni 2000 e 2001, ritenuti dall’Amministrazione definitivi in quanto non impugnati (avvisi, rispettivamente, nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)).

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, contrariamente alla statuizione di primo grado, ritenne non omesse le notifiche dei prodromici avvisi di accertamento in quanto provata la correttezza delle stesse (eseguite a mezzo posta) alla stregua di tutti gli adempimenti previsti dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, per l’ipotesi di assenza del destinatario, compresi gli avvisi notizianti dei tentativi di notifica e degli avvenuti depositi. Dalle notificazioni eseguite con le dette forme, a soggetto non irreperibile bensì temporaneamente assente dall’idoneo domicilio risultante dalla dichiarazione, conseguì, poi, per la CTR, l’irrilevanza del mutamento del numero civico apposto sull’abitazione del notificatario, proprio in quanto ivi rinvenuto indirizzo idoneo.

4. Contro la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso, affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si difende con controricorso, deducendo l’inammissibilità dei motivi di ricorso, anche in quanto implicanti valutazioni di fatto, oltre che la loro infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e/o falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, per aver il Giudice di merito, secondo la prospettazione del ricorrente, interpretato la citata norma nel senso dell’irrilevanza della lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, notiziante il destinatario del tentativo di notifica e dell’avvenuto deposito.

2.1. Il motivo in esame è infondato oltre che per un profilo inammissibile.

Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la CTR ha ritenuto provate le notificazioni come correttamente eseguite ex art. 8 cit., a soggetto temporaneamente assente, compresi gli avvisi di cui innanzi.

La censura, peraltro, laddove formulata in termini di denunciata violazione di norme di diritto, muove da presupposti di fatto, quali i mancati avvisi con lettere raccomandate, non accertati dal Giudice di merito, che, anzi, ha ritenuto provati anche i detti avvisi. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza in quanto il suo scrutinio implicherebbe un’indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità oltre che la sostituzione di una valutazione di fatto a quella operata della CTR (per tale profilo di inammissibilità si veda, ex plurimis, limitando il riferimento a quello tra i più recenti: Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14172, in motivazione).

Inammissibile, in quanto implicante valutazione di fatto è, infine, la doglianza anche nella parte inerente l’indicazione, nella relata di notifica, considerata dal ricorrente “scarna”, degli adempimenti espletati dall’agente postale.

3. Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, si deduce violazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, lett. c), (conv., con modif., dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per non aver la CTR sospeso il processo, e quindi deciso la controversia, trattandosi invece, per il ricorrente, di sospensione automatica operante ope legis.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha già chiarito, con orientamento dal quale non vi sono motivi per discostarsi, che in tema di disciplina di definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39 cit., comma 12, l’astratta definibilità della lite, per la sussistenza dei presupposti richiesti, non determina di per sè l’automatica sospensione del procedimento nel caso in cui sia stata fissata la data di trattazione, in quanto, ai sensi dell’articolo cit. e della L. 7 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6, è necessario che la parte faccia richiesta di volersi avvalere della speciale normativa (in termini, Cass. sez. 5, 11/11/2011, n. 23618, Rv. 620208-01; in senso conforme anche: Cass. sez. 5, 11/11/2011, n. 23616, Rv. 619975-01, oltre che la precedente Cass. sez. 5, 26/10/2011, n. 22256, Rv. 619920-01).

Sicchè, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità oltre che per difetto di interesse, non avendo il ricorrente neanche meramente prospettato che, nella specie, vi fossero i presupposti per l’operatività della sospensione a prescindere dall’istanza di parte, cioe, che non fosse stata fissata la data di trattazione.

4. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento ed il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in ragione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro in Euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in Euro 4.010,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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