Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20634 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33648/2018 proposto da:

R.J.I., elettivamente domiciliato in Roma Viale G.

Mazzini, 6 presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 10.10.2018, ha rigettato la domanda di J.I.R., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente deL riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato il suo racconto ritenuto credibile (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal (OMISSIS) a causa delle minacce rivoltegli da malviventi che, dopo avergli chiesto il “pizzo” per la gestione del suo negozio, lo avevano indotto a chiudere per il suo rifiuto di pagare).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione J.I.R. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata censurata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Contesta il ricorrente il giudizio di credibilità formulato dal Tribunale di Venezia esponendo di aver descritto con precisione e coerenza la composizione della sua famiglia, il contesto spazio-temporale dei fatti e i motivi della sua fuga.

Deduce il ricorrente l’apparenza della motivazione del Tribunale di Venezia, che non ha spiegato realmente le ragioni per le quali ha ritenuto il suo racconto vago e non credibile.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), essendo state indicate in modo dettagliato le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile. In particolare, è stato evidenziato che non fosse in alcun modo plausibile che le stesse persone che lo avevano minacciato lo avevano poi aiutato a fuggire in Italia.

Ne consegue che la doglianza secondo cui la motivazione del giudice di merito sarebbe apparente è quindi, in primo luogo, infondata. Inoltre, le censure svolte alla ratio decidendi si configurano come generiche, non essendosi il ricorrente minimamente confrontato la precisa argomentazione sopra riportata, ignorandola, con conseguente inammissibilità delle medesime censure.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a), artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si duole il ricorrente che il Tribunale non abbia riconosciuto la protezione sussidiaria, essendosi soffermato esclusivamente sul profilo della violenza generalizzata in (OMISSIS), senza analizzare la minaccia di un danno grave.

Il giudice di merito non sarebbe esercitato i poteri officiosi di indagine e informazione indicati al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

4. Il motivo è infondato.

In primo luogo, il giudice di merito ha escluso la sussistenza di un pericolo di danno grave legato alla condizione soggettiva del richiedente, avendo ritenuto la sua vicenda personale non credibile.

Palesemente infondata è, inoltre, la censura di mancato approfondimento istruttorio, avendo già questa Corte statuito che qualora le dichiarazioni del dichiarante siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b), artt. 3 e 7 CEDU.

Si duole il ricorrente che il giudice di merito ricorrente non abbia considerato le gravi minacce rivoltegli dai malviventi e quindi il pericolo per la sua incolumità in caso di rientro e non abbia valutato correttamente la situazione generale del paese.

6. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, nel formulare tali censure, come già evidenziato, ha ignorato la valutazione di non credibilità del suo racconto da parte del giudice di primo grado ed ha svolto mere censure di merito in ordine alla situazione di violenza generalizzata in (OMISSIS), citando una fonte (sito ufficiale della Farnesina) che ha non neppure dedotto di aver sottoposto all’esame del Tribunale di Venezia e che comunque non contiene alcun riferimento ad una situazione di violenza indiscriminata esistente nel suo paese d’origine.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, e D.Lgs. n. 251 del 2007, comma 3, lett. c) e comma 4.

Il ricorrente espone che sussistono motivi di carattere umanitario che impongono il riconoscimento della protezione umanitaria sul rilievo che è scappato a causa delle gravi minacce ricevute dal gruppo criminale che voleva il “pizzo”, con la conseguenza che lo stesso si è allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva, essendo evidente il rischio di compromissione del diritto alla vita e alla libertà personale. Il Giudice di merito non ha fatto alcun cenno alla situazione oggettiva del paese d’origine.

8. Il motivo è inammissibile

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente, oltre a non essersi seriamente confrontato con quanto rilevato dal Tribunale di Venezia in ordine alla situazione generale del paese di provenienza, non ha minimamente correlato la dedotta violazione dei suoi diritti fondamentali alla sua condizione personale se non reiterando il riferimento alla vicenda dallo stesso narrata, ritenuta coerentemente dal giudice di merito non credibile.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito (S.P.A.D.).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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