Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20634 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23493/2014 proposto da:

C.A.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MAINETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA FENOGLIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 679/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato GIULIA NICOLAIS per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata il 10-4-14, ha confermato il rigetto dell’opposizione di C.A.M.R. al decreto di rilascio emesso in suo danno dalla Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di (OMISSIS), assumendo il proprio diritto a succedere al convivente defunto signor S. nell’assegnazione dell’immobile da questi condotto in locazione.

Avverso detta decisione propone ricorso C.A.M.R. con tre motivi.

Non presenta difese l’ATC.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo giudice ha ritenuto che, in virtù della L.R. n. 14 del 2010, art. 14, erano ancora applicabili le disposizioni della L.R. n. 46 del 1995, che esigevano per il subentro nella locazione la maturazione di due anni di ospitalità temporanea. Questi, alla data della morte dell’assegnatario, avvenuta il 23 giugno 2011, non erano ancora decorsi, perchè la coabitazione era cominciata l’11 novembre 2009.

La Corte di appello ha confermato il rigetto dell’opposizione, sul rilievo che l’assunto dell’appellante, secondo cui avrebbe dovuto applicarsi il disposto della L.R. n. 14 del 2010, artt. 13 e 4 – che prevedevano in caso di decesso dell’assegnatario, la successione nell’assegnazione del coniuge, dei figli, del convivente more uxorio, degli affini e degli altri componenti del nucleo familiare composto da membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, era resistito dalla mancanza di prova che ci fosse convivenza more uxorio, neppure ammessa dal primo giudice, (che usa il termine convivenza come sinonimo di coabitazione) ed in ogni caso escluso dalla documentazione in atti, dalla quale risultava che in data 11 novembre 2009 c’era in casa ancora la moglie dello S. e che ci fu richiesta di autorizzazione alla ospitalità temporanea della C. “per assistenza”.

2.La Corte di appello ha ritenuto che la prova della convivenza more uxorio non poteva desumersi dal certificato redatto dopo la morte di S., dal quale era sparita la moglie, perchè mancava prova dei vincoli affettivi con l’assegnatario o di una chiara e manifesta relazione sentimentale tra questi e la C.; che era stata richiamata genericamente la prova articolata in primo grado, ma non specificamente censurata la mancata ammissione della stessa per superfluità; in ogni caso,il capitolo due della prova sulla convivenza more uxorio era generico e non era indicato alcun teste idoneo a deporre sul punto; non poteva dirsi che la circostanza della convivenza more uxorio non fosse stata contestata, mentre la prova doveva essere rigorosa perchè la norma richiedeva almeno un anno di convivenza more uxorio; di conseguenza la C. avrebbe dovuto provare l’eventuale momento iniziale dell’effettiva convivenza more uxorio.

3. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 115 c.p.c..

La ricorrente censura l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la convivenza more uxorio non è “comune circostanza di fatto”, soprattutto in presenza di riscontri documentali certi di segno contrario; richiama la circostanza che la stessa convenuta si era opposta alla ammissione della prova ritenendo pacifici i fatti.

4. Il motivo è infondato.

La ricorrente pur riportando integralmente in ricorso il contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in cui esplicitamente ella vanta la sua qualità di convivente more uxorio, e quindi il suo diritto a succedere nell’assegnazione della casa, per quanto riguarda la posizione dell’ente convenuto, genericamente afferma che quest’ultimo non ha svolto alcune genere di contestazione, ma non indica in ricorso cosa aveva opposto l’ATC e con quali allegazioni avveniva la produzione del documento richiamato dalla Corte, da cui si evinceva che la coabitazione della C. era iniziata per motivi di assistenza quando faceva parte del nucleo familiare dello S. ancora la moglie.

5. Dalla motivazione della sentenza impugnata si rileva che la Corte d’appello non ha negato che la C. avesse iniziato la coabitazione nella famiglia dello S. l’11 novembre 2009, ma ha evidenziato la mancanza di prova che tale coabitazione fosse more uxorio.

La ricorrente, non riportando il ricorso specificatamente la linea difensiva dell’ATC, non consente a questa Corte di apprezzare la dedotta non contestazione delle circostanze che avrebbero dato diritto alla C. a succedere nell’assegnazione dell’abitazione.

6. Con il secondo m vo si denunzia violazione della legge processuale; lesione di diritto di difesa e del diritto alla prova.

La ricorrente censura la mancata ammissione della prova e contesta l’asserita genericità del capitolo 2.

7. Il motivo è inammissibile in quanto non censura compiutamente la motivazione della sentenza sul punto.

Infatti non viene censurata la motivazione della Corte territoriale secondo cui non c’era stata una specifica impugnativa dell’affermazione del Tribunale sulla superfluità delle prove, nè viene censurato il rilievo che il capitolo due, avente ad oggetto la convivenza more uxorio, non riportava neanche il nominativo del testimone richiesto.

Su questi punti deve ritenersi passata in giudicato la relativa ratio decidendi; essendo entrambi idonei a sorreggere la decisione.

8. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 2699 c.c., e vizi motivazionali in ordì alla valutazione dei documenti prodotti in corso di causa oggetto del primo motivo di ricorso.

Il motivo è inammissibile.

Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di violazione di legge la ricorrente, al di là della formale dedotta violazione dell’art. 2699 c.c., non indica in concreto quale sia la violazione di legge commessa dai giudici di merito.

In realtà la ricorrente richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia, vale a dire la valutazione dei documenti prodotti.

9. La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10-42014 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

10. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

11. La ricorrente nelle formulare la denunzia di vizio di motivazione esce fuori dal modello legale del vizio come disciplinato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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