Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20634 del 09/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 20634 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 19/03/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Antonio Genise, elett.te dom.to in Roma, via Nomentana
91, presso lo studio dell’avv. Giovanni Beatrice,
rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Beatrice, per
procura in calce al ricorso (comunicazioni presso il n.
fax 06.8553000 e presso e-mail luigibeatrice@pec.it );
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

P144
2013′

in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 09/09/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia
emesso il 18 maggio 2011 e depositato il 23 maggio
2011, R.G. n. 24/2011;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 3 febbraio 2011, Antonio Genise
ha chiesto alla Corte di appello di Brescia la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio civile svoltosi in primo grado davanti
al Tribunale di Monza dal settembre 1991 al 25
gennaio 2000, in appello davanti alla Corte di
Milano dal dicembre 2000 al 23 marzo 2003 e in
cassazione dal 16 gennaio 2004 al 22 ottobre
2008.
2. La Corte di appello di Brescia ha respinto il
ricorso e condannato il Genise al pagamento delle
spese processuali. Ha ritenuto la Corte che la
durata del giudizio, rilevante ai fini della
domanda di equa riparazione, non fosse stata
irragionevole. Infatti Antonio Genise, in qualità
di interventore volontario, aveva partecipato al

2

l’accoglimento del ricorso;

giudizio dal 21 novembre 1998

(atto di

intervento) e aveva potuto usufruire di due
giudizi di merito di durata sicuramente
ragionevole e di una durata complessiva di sette
anni e 10 mesi.
3. Ricorre

per

cassazione

Antonio

Genise

deduce la violazione degli artt. 2 della legge n.
89/2001, 6 §1, 19 e 53 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali ratificata dalla legge
848/1955 nonché della giurisprudenza della Corte
europea, 24 e 111 della Costituzione nonché la
omessa o insufficiente o contraddittoria
motivazione su punti decisivi della controversia
prospettati dalla parte e comunque rilevabili
d’ufficio.
4. Si difende

con controricorso il

Ministero della

Giustizia.
Ritenuto che

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la
Corte

di

non

appello

abbia

tenuto

conto

dell’intero giudizio di primo grado anziché della
sola fase successiva al suo intervento. Il motivo
è infondato in quanto il diritto all’equa
riparazione per il danno da irragionevole durata
del processo è riconosciuto dal nostro
ordinamento solo a chi ha assunto la qualità di
parte del processo.

3

affidandosi a tre motivi di ricorso con i quali

6. Con il secondo e terzo motivo di ricorso il
ricorrente lamenta che la Corte di appello sia
pervenuta, senza alcuna reale motivazione, a una
determinazione erronea della durata del giudizio
e a una determinazione della durata eccessiva
palesemente in contrasto con i parametri fissati

motivi sono fondati dato che, sia pure partendo
dalla data di costituzione in giudizio del
ricorrente (21 novembre 1998), sono pur sempre
decorsi 9 anni 11 mesi e l giorno sino alla
decisione finale emessa nel giudizio di
cassazione. Rispetto ai parametri normalmente
applicati da questa Corte e conformi alla
giurisprudenza europea può rilevarsi pertanto una
durata eccessiva del processo stimabile in 3 anni
e 11 mesi cui può corrispondere, sempre in
applicazione dei parametri adottati dalla
giurisprudenza di legittimità, un’indennità di
3.165 euro al cui pagamento va condannata
l’Amministrazione con interessi dalla domanda.
7. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di merito e di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigettq. il primo motivo di ricorso
accoglie gli altri due motivi di ricorso, cassa il
decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento in favore del

4

dalla giurisprudenza di legittimità. I due

ricorrente, della somma di euro 3.165, a titolo di equa
riparazione ex legge n. 89/2001, con interessi legali
dalla domanda al saldo. Condanna il Ministero al
pagamento delle spese processuali del giudizio di
merito, liquidate in euro 1175 di cui 50 per spese, 325
per diritti e 400 per onorari, oltre accessori di

euro, oltre 100 euro per spese e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 marzo 2013.

legge, e del giudizio di cassazione liquidata in 550

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA