Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20634 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20634 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

ORDINANZA
sul ricorso 10882-2017 proposto da:
NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA nella qualità di procuratrice
della Società REV GESTIONE CREDITI SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell’avvocato
MARIA GRANILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MONICA ATTILI;
– ricorrente contro
FALLIMENTO VALPOTENZA SRL, in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO DE SANCTIS;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/08/2018

T

avverso il decreto del TRIBUNALE di MACERATA, depositato il
22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. ALDO

FATTO E DIRITTO

1.- La s.p.a. Medioleasing, poi divenuta Nuova Banca delle
Marche s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione, ha
presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento
della s.r.l. Valpotenza del credito chirografario vantato, per
canoni residui e interessi di mora, in forza del contratto di
locazione finanziaria stipulato con la debitrice in bonis.
La domanda, contestata dal curatore, è stata respinta dal
giudice delegato, che,

«in considerazione dell’avvenuto

pagamento della complessiva somma di euro 350.000 circa
(preammortamento, ratei pagati e somma iniziale),.., della
natura traslativa del contratto, nonché … dell’avvenuta
restituzione del bene»,

ha ritenuto

«satisfattiva la somma

versata quale equivalente al canone di locazione, trattandosi di
mera area edificabile con recinzione».
La Banca ha proposto opposizione, rilevando che il credito
vantato derivava in realtà da un’«operazione di sale & leaseback», integrante un’ipotesi di collegamento tra più negozi
(quello di finanziamento e quello di trasferimento della
titolarità dell’area edificabile) dotato di causa unitaria; e che in
ogni caso non erano ravvisabili, nella specie, «indici concreti
atti a presumere il perseguimento di un risultato confliggente
con il divieto del patto commissorio sancito dall’art. 2744 cod.
civ.».
Ric. 2017 n. 10882 sez. M1 – ud. 17-04-2018
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ANGELO DOLMETTA.

Nel respingere l’opposizione, il Tribunale di Macerata ha
stabilito che il «congegno negoziale posto in essere» non era
riconducibile allo schema operativo del sale and lease back»:
«l’immobile che avrebbe dovuto essere concesso in locazione
finanziaria» era «rimasto in proprietà della Valpotenza s.r.I.»

«il trasferimento di proprietà del terreno de quo»,
avvenuto

anzi, era

«in concomitanza con l’inadempimento della

Valpotenza s.r.l. all’obbligo di rimborsare il finanziamento
ricevuto». In ragione di questi dati di fatto, il Tribunale ha
ritenuto che il negozio concluso dalle parti dissimulava, in
realtà, un mutuo con patto commissorio, con conseguente sua
nullità in quanto negozio in frode alla legge; il giudice ha
aggiunto che nella fattispecie concreta non era nemmeno
ravvisabile la presenza in un patto marciano a garanzia della
posizione dell’utilizzatore e del complessivo equilibrio
sinallagmatico delle prestazioni oggetto del contratto.
2.- Nuova Banca delle Marche, nella veste di procuratrice della
s.p.a. Rev (a sua volta cessionaria dei crediti in sofferenza di
questo istituto), ricorre ora avverso il decreto emesso dal
Tribunale di Macerata, formulando un composito motivo di
cassazione.
Resiste il Fallimento con controricorso.
3.- Il motivo di ricorso denuncia sia il vizio di violazione di
legge, di cui al n. 3, 1° co., dell’art. 360 cod. proc. civ. sia il
vizio di motivazione, di cui al n. 5 della disposizione.
3.1.- Sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente
svolge due distinti ordini di censure.
La prima attiene alla qualificazione dell’operazione intercorsa
tra le parti in termini di mutuo e non già di

lease-back. Ad

avviso della ricorrente, il Tribunale ha tratto tale qualificazione
Ric. 2017 n. 10882 sez. M1 – ud. 17-04-2018
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anche dopo la stipulazione di questo contratto e per più anni;

«unicamente in ragione del ritardo con cui l’utilizzatrice promissaria venditrice – ha fatto fronte alle proprie obbligazioni
di trasferimento della proprietà». E ha trascurato: che il leaseback ha la funzione propria di «fornire liquidità all’impresa», a
mezzo dello spoglio «della proprietà formale di un bene»; che

un collegamento tra «diversi negozi», anche se stipulati «in
tempi diversi»; che comunque sussiste un «assetto economico
globale e inscindibile, che le parti hanno voluto e che va quindi
rispettato».
Il secondo ordine di critiche si sostanzia nel rilevare che, in
ogni caso, è errato trarre la violazione della norma dell’art.
2744 cod. civ. dalla «circostanza per cui le parti sarebbero
addivenute» alla vendita del terreno «unicamente dopo il
maturarsi della morosità in capo all’utilizzatrice».
3.2.- Con riferimento al vizio di omesso esame, il motivo di
ricorso fa riferimento a una circostanza articolata.
Nei patti inziali, la società utilizzatrice si era impegnata a
«trasferire un bene di valore considerevolmente superiore a
quello poi effettivamente trasferito», posto che sul terreno in
questione essa avrebbe dovuto costruire un fabbricato
industriale di importante superficie. Di questo fatto il Tribunale
non ha tenuto alcun conto.
Come pure ha omesso l’esame – così si assume – del fatto che,
in definitiva, l’«assetto di interessi … seguito al trasferimento di
proprietà si è rivelato pregiudizievole unicamente per il
creditore che ha concesso il finanziamento».
4.- Il motivo va dichiarato inammissibile sotto entrambi i
profili.
4.1.- Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di
questa Corte, «ai fini della qualificazione giuridica della
Ric. 2017 n. 10882 sez. M1 – ud. 17-04-2018
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l’operazione ben può essere realizzata anche per il tramite di

situazione negoziale, per accertare l’esistenza, l’entità, la
natura, le modalità e le conseguenze di un collegamento
funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un
accertamento del giudice del merito, che passi attraverso
l’interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto

apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato
di legittimità» (Cass., 27 marzo 2007, n. 7524).
La lettura che dell’operazione ha dato il Tribunale – che ha
escluso che il collegamento in essere tra il negozio di
finanziamento e quello di vendita sfociasse in un lease-back risulta rispettosa dei canoni interpretativi fissati dalla legge ed
in se stessa congrua.
Al riguardo, va in particolare sottolineato che il Tribunale non si
è limitato a constatare il «ritardo» con cui la società
utilizzatrice ha fatto fronte all’obbligo di trasferire il terreno in
questione, secondo quanto gli imputa la ricorrente. In realtà, il
Tribunale ha basato la propria decisione prima di tutto sul fatto
che, già nel programma originariamente fissato dalle parti, il
trasferimento del terreno fosse previsto per un’epoca
successiva (di circa un anno) rispetto a quella del
finanziamento. E ha pure correttamente valorizzato l’ulteriore
circostanza per cui, nella dinamica dei fatti, il negozio di
trasferimento del bene è realmente avvenuto (solo) in
concomitanza con l’inadempimento dell’obbligo di restituzione
rateale del finanziamento erogato a suo tempo. Non v’è
dubbio, poi, che lo stesso fatto, per cui l’utilizzatrice avrebbe
dovuto trasferire alla Banca non solo il terreno, ma anche un
fabbricato di futura costruzione – nei programmi iniziali stimato
di valore assai superiore a quello del terreno -, venga ancor più

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nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto

ad allontanare l’operazione posta concretamente in essere
dalle parti dallo schema negoziale del lease-back.
Quanto poi alla sussunzione dell’operazione in questione entro
lo schema del patto commissorio vietato dalla legge, il Collegio
osserva che la stessa corrisponde perfettamente al dettato

non ha mosso specifiche contestazioni in ordine al rilievo del
Tribunale circa l’assenza, nella fattispecie, di un utile patto
marciano.
4.2.- La circostanza che la Banca sia rimasta pregiudicata dal
fatto che la vendita abbia avuto ad oggetto solo il terreno – e
non anche il fabbricato che avrebbe dovuto esservi eretto non rientra nell’ambito di rilevanza del vizio di cui al n. 5
dell’art. 360 cod. civ.
Per questa disposizione sono rilevanti, infatti, solo i fatti storici
che siano «decisivi» per l’esito del giudizio. Il mancato
trasferimento del fabbricato (indipendentemente dalla causa
dello stesso) non incide né sul trasferimento del terreno, che si
è effettivamente verificato; né sulla qualificazione giuridica
della complessiva operazione intervenuta tra le parti; e
neppure sulla sua riconduzione al divieto di cui all’art. 2744
cod. civ.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida nella somma di C 5.200,00 (di cui C 100,00 per
esborsi).
Ric. 2017 n. 10882 sez. M1 – ud. 17-04-2018
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fi

normativo dell’art. 2744 cod. civ. La ricorrente, d’altro canto,

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta

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