Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20633 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOANTI VISCIDO DI NOCERA Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29027/2012 proposto da:

S.I.V.-SERVIZI INTEGRATI VERONA s.r.l., con sede in Verona, vicolo

San Bernardino n. 5/A, assistita e difesa dagli Avv.ti Olivo Rinaldi

e Mario Ragazzoni, con domicilio eletto presso l’Avv. Mario

Ragazzoni, con studio in Roma in via Trionfale n. 148;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD s.p.a. (Già Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirol

s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore, assistita e difesa

dall’Avv. Arturo Knering, con domicilio presso l’Avv. Reggio d’Aci

Michela, con studio in Roma in via degli Scipioni n. 288;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trento

n. 42/02/2012, pronunciata il 7 maggio 2012 e depositata il 17

settembre 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con sei motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 67/04/2010 emessa dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento.

2. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso due atti di intimazione di pagamento (nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)) emessi da EQUITALIA in ragione delle relative prodromiche cartelle di pagamento, emesse dall’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) per IVA ed accessori.

3. Il contribuente, in particolare, dedusse innanzi alla CTP l’omessa notificazione delle due prodromiche cartelle di pagamento ed il Giudice tributario, per converso, ritenne accertata l’avvenuta notificazione delle stesse, anche in forza dei prodotti avvisi di ricevimento.

4. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, rigettò l’appello del contribuente chiarendo preliminarmente che l’unico motivo fondante il ricorso in primo grado avverso le intimazioni di pagamento fu la pretesa mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, così ritenendo, pertanto, inammissibile, per tardività, “ogni diversa eccezione (es: presunta nullità della notifica)”.

Nel merito la CTR, anche in forza dei prodotti relativi avvisi di ricevimento, ritenne raggiunta la prova della notifica delle due cartelle di pagamento, presso la sede legale della società contribuente e, rispettivamente il “27.06.2005” ed il “27.02.2006”, mediante il servizio postale con regolare consegna, in un caso, al “portiere”, ritenendo implicitamente attestata l’assenza al momento della notifica, del destinatario e dell’addetto all’ufficio o all’azienda, e, nell’altro caso, a persona qualificatasi quale “addetto alla casa, ufficio o azienda”.

5. Contro la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso, affidato a sei motivi, mentre solo EQUITALIA NORD s.p.a. si costituisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce: “violazione di una norma di diritto (artt. 148 e 160 c.p.c. – in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – e art. 2697 c.c.): inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento e nullità derivata delle intimazioni di pagamento”.

Al di là della scelta inerente la tecnica di formulazione del motivo (oltre che della relativa rubrica), sostanzialmente ci si lamenta della circostanza per la quale la CTR avrebbe ritenuto provata la notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento solo in base all’estratto di ruolo, così violando l’inerente riparto dell’onere probatorio.

Con i motivi nn. 2, 3, 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono ipotesi di nullità e, con il motivo n. 5, d’inesistenza delle notifiche delle due cartelle di pagamento prodromiche alle ingiunzioni di pagamento.

Con il motivo n. 6, infine, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce “omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: inesistenza delle intimazioni di pagamento per mancanza di loro elementi essenziali L. n. 212 del 2000, ex art. 7, comma 2”.

2.2. I motivi di ricorso sono inammissibili, sotto plurimi profili.

Con il motivo n. 1 ci si duole di una paventata inversione dell’onere probatorio circa l’avvenuta notificazione delle due prodromiche cartelle di pagamento ed al tempo stesso della ritenuta (da parte della CTR) raggiunta prova delle dette notificazioni solo in base all’estratto di ruolo.

Oltre che per l’inconciliabilità, nella specie, per incompatibilità, delle due dette deduzioni, l’inammissibilità si argomenta dalla mancata considerazione della ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata. Essa, difatti, non risiede nella mancata prova da parte del contribuente dell’omessa notifica (che si porrebbe alla base dell’inversione dell’onere probatorio) bensì nel concreto raggiungimento della prova dell’avvenuta notificazione, peraltro valutata come corretta, delle due cartelle fondante, comunque, non solo sull’estratto di ruolo bensì sugli avvisi di ricevimento delle stesse cartelle (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, , con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

I motivi nn. 2, 3, 4 e 5, deducenti asseriti vizi di nullità (oltre che profili di inesistenza) delle notificazioni sulla base degli avvisi di ricevimento inerenti le dette notificazioni, sono inammissibili ex art. 366 c.p.c., in primo luogo, per difetto di specificità (in termini di autosufficienza), non essendo state trascritte nè riportate (ancorchè indirettamente), nei loro contenuti essenziali, le dette relazioni di notificazione (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

A quanto si aggiunge la mancata considerazione della ratio decidendi, avendo la CTR difatti ritenuto inammissibili, per novità, tutti i relativi motivi di gravame, con statuizione peraltro non sindacata con il ricorso per cassazione.

Parimenti inammissibile è il motivo n. 6, per difetto di specificità (in termini di autosufficienza), questa volta con riferimento alle ingiunzioni di pagamento, e per la mancata confutazione della (già innanzi evidenziata) ratio decidendi.

3. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, nei confronti della sola controricorrente (EQUITALIA), che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 5.600,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA., a da distrarsi in favore del difensore, avendone fatta richiesta ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, nei confronti della parte controricorrente, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA., come per legge, da distrarsi in favore del difensore

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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