Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20633 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 1496/2019 r.g. proposto da:

B.A.M. alias E. (cod. fisc. (OMISSIS)),

rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al

ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Bonsegna, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Nardò (LE), alla via L. Da Vinci n. 54.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI LECCE depositato il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. B.A.M. (alias E.), nativo del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., contro il “decreto” del Tribunale di Lecce del 23 novembre 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne scarsamente credibili le sue dichiarazioni e, comunque, che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis”. Si contestano le ragioni con cui il tribunale salentino ha rigettato la richiesta del Banda di riconoscimento della protezione sussidiaria;

II) “Nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione e vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in merito alla mancata applicazione alla fattispecie concreta del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”. Si ascrive al tribunale di aver negato la protezione sussidiaria omettendo di prendere in considerazione la situazione politico sociale della specifica zona del (OMISSIS) (villaggio di (OMISSIS)) da cui proviene l’istante;

III) “Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella sua formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta con il D.L. n. 113 del 2018”. Si criticano le affermazioni del medesimo tribunale in ordine all’accertata insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, della protezione umanitaria.

Ritenuto che:

1. Risultano già rimesse alla pubblica udienza le seguenti questioni: a) l’incidenza, o meno, della ritenuta inattendibilità del richiedente protezione sulla valutazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 3095 del 2020; Cass. n. 1701 del 2020); b) l’eventuale incidenza dello ius superveniens (D.M. 4 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, in data 7/10/2019, n. 235, recante “Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 2-bis”, il cui art. 1, rubricato “Paesi di origine sicuri”, prevede che siano considerati Paesi di origine sicuri Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal (da cui proviene l’odierno ricorrente), Serbia, Tunisia e Ucraina e dispone che nell’ambito dell’esame delle domande di protezione internazionale la situazione particolare del richiedente sia valutata alla luce delle informazioni sul Paese di origine risultante dall’istruttoria di cui in premessa) sulla valutazione da effettuarsi ai fini della decisione delle domande di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (cfr. Cass. n. 7841 del 2020; Cass. n. 3092 del 2020).

2. E’ opportuno, dunque, in attesa delle decisioni sulle questioni predette, rinviare l’odierna controversia a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle decisioni, già rimesse alla pubblica udienza di questa sezione, sulle questioni di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA