Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20633 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16826/2013 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, successore ex

lega dell’Inpdap, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CIPRIANI, che lo

rappresenta e difende giusta procure speciali a margine del ricorso

e del controricorso all’incidentale;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. CENTRO COMMERCIALE CDN (già Società

Consortile a r.l. Centro Commerciale Centro Direzionale di Napoli),

in persona del suo legale rappresentante p.t. Amministratore Unico

sig. P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

TORRE ARGENTINA 47, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO

COLONNELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati GABRIELE IERVESE,

DARIO IERVESE giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2050/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2012, R.G.N. 5219/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CIPRIANI;

udito l’Avvocato GABRIELE IERVESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità ex

art. 372 c.p.c. e per l’accoglimento del ricorso principale con

assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – L’Inpdap, nei mesi di (OMISSIS), intimò alla Centro Commerciale Direzionale di Napoli s.r.l. sfratto per morosità dai locali condotti in locazione in forza di contratto concluso del (OMISSIS) e per il cui godimento la conduttrice era debitrice, a titolo di canoni ed oneri accessori per il periodo da (OMISSIS), della somma complessiva di Lire 268.731.016.

Il (OMISSIS), l’Inpdap, dopo aver ottenuto provvedimento giudiziale di pagamento degli importi non contestati, intimò altro sfratto per morosità per l’inadempimento della società conduttrice all’obbligo di pagare i canoni dal (OMISSIS) in poi.

Riuniti i procedimenti, il Tribunale di Napoli adito respinse le domande di risoluzione del contratto.

2. – Con sentenza del 7 febbraio 2006, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale proposta dall’Inpdap, riformò la decisione di primo grado e, risolto per inadempimento del Centro Commerciale Centro Direzionale di Napoli s.r.l. il contratto di locazione, lo condannò a pagare, a titolo di oneri accessori, l’importo di Euro 70.530,28, oltre interessi dalla domanda.

3. – Tale pronuncia fu cassata da questa Corte con la sentenza n. 20348 del 28 settembre 2010, con la quale vennero accolti, tra gli altri, soltanto il motivo di ricorso principale, proposto dalla società conduttrice, in ordine alla condanna al pagamento, a titolo di oneri accessori, dell’importo di Euro 70.530,28 ed il motivo di ricorso incidentale, proposto dall’Inpdap, sulla dichiarata inammissibilità del gravame in riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per il mancato pagamento dei canoni dal (OMISSIS).

4. – A seguito di rituale riassunzione, la Corte di appello di Napoli, giudice del rinvio, con sentenza resa pubblica il 20 giugno 2012, rigettava l’appello principale dell’Inpdap e dichiarava assorbito quello incidentale condizionato della Società Consortile Centro Commerciale Centro Direzionale Napoli s.r.l., con compensazione integrale delle spese processuali dell’intero giudizio.

4.1. – Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale, sul motivo di appello concernente “la morosità per i canoni non corrisposti dal mese di (OMISSIS) (accoglimento del motivo del ricorso incidentale Inpdap)”, osservava che occorresse stabilire “da quale data la società conduttrice sia tenuta al pagamento del canone e se l’anzidetta società debba considerarsi inadempiente, sì da giustificare l’invocata risoluzione”.

4.1.1. – A tal riguardo, il giudice di appello evidenziava che, nel contratto di locazione datato (OMISSIS) (ma predisposto nell’aprile precedente), della durata di sei anni (“a partire dal (OMISSIS), data cui… risale il verbale di consegna” sottoscritto dalle parti), si prevedeva (art. 3) che “gli immobili dati locazione, suddivisi e raggruppati in quattro lotti distinti, sarebbero stati consegnati dal locatore al conduttore, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto (previa redazione di un unico verbale di consegna e consistenza immobiliare redatto in contraddittorio) in modo da permettere al conduttore la realizzazione e l’esecuzione dei necessari lavori (indicati in un atto aggiuntivo) di adeguamento strutturale, i cui costi (art. 4) sarebbero stati anticipati dal conduttore e da questo corrisposti per le annualità indicate” in apposita tabella riepilogativa allegata al contratto.

4.1.2. – In particolare, i lavori anzidetti erano previsti nell’atto aggiuntivo allegato al contratto (sub c; art. 23), nel quale si poneva in rilievo sia che le strutture immobiliari necessitavano “di un adeguamento strutturale relativo agli standard normativi e tecnici necessari per una corretta e funzionale utilizzazione rispondente alle sopravvenute mutate richieste di mercato”; sia che i relativi costi (secondo una stima ritenuta “adeguate rispondente alle effettive necessità di adeguamento funzionale delle strutture immobiliari oggetto della locazione”), “durante i primi due anni di locazione, sarebbero stati anticipati dal conduttore e, a scadenze determinate per gli importi previsti, sarebbero stati dallo stesso stornati in conto fitti mediante opportune quote di ammortamento lavori previsti dal richiamato contratto di locazione”.

4.1.3. – La Corte territoriale, dunque, riteneva, in base al tenore del citato art. 3 del contratto, che “al momento della consegna la società conduttrice dovesse essere in grado di iniziare i lavori di adeguamento strutturale degli immobili, come previsti nell’atto aggiuntivo” e, in tal senso, era da considerare “la fondamentale obbligazione del locatore (ex art. 1576 c.c.) di consegnare la cosa locata in uno stato tale da servire all’uso pattuito, il cui inadempimento consente al conduttore, ex art. 1460 c.c., di sospendere la propria obbligazione di pagamento del canone”.

4.1.4. – Sicchè, soggiungeva il giudice di secondo grado, lo stesso Inpdap aveva “finito per ammettere che, nonostante la consegna dei locali risalente al mese di (OMISSIS), il collegamento alla linea elettrica dell’Enel (ciò che negli atti di parte si definisce “energizzazione”) e, quindi, lo stesso completamento degli immobili è avvenuto molto dopo la consegna dei locali, sì da accreditare la tesi della società conduttrice sul carattere puramente simbolico della formale consegna”.

E in tal senso deponeva la prova testimoniale, richiesta dallo stesso Inpdap, sulla conclusione dei lavori in relazione ai vari lotti immobiliari locati ((OMISSIS) per il lotto uno, T.G.; 1.o.1. per il lotto due, T.G.; (OMISSIS) per il lotto tre, T.G. – corpo basso; (OMISSIS) per il lotto quattro, T.G. – corpo basso), confortata dalle missive dell'(OMISSIS) della società consortile indirizzate all’Inpdap.

Pertanto, la Corte territoriale concludeva nel senso che “alcun inadempimento” era “imputabile alla società conduttrice per il periodo anteriore alle date anzidette”.

4.2. – Il giudice di appello osservava, ancora, che il canone da corrispondere, in forza di previsione contrattuale e tenuto conto delle date sopra indicate, doveva avere decorrenza da (OMISSIS) per il lotto uno, da (OMISSIS) per il lotto due, da (OMISSIS) per il lotto tre e da (OMISSIS) per il lotto quattro.

Peraltro, avendo il giudice di primo grado ritenuto che il canone di locazione fosse dovuto soltanto a decorrere dalle date appena ricordate, salvo che per il lotto tre a partire dal mese di (OMISSIS), e che, da tali date e sino al (OMISSIS), era risultato esservi “un sostanziale pareggio dei crediti e debiti” inter partes, una siffatta “quantificazione in maniera solo approssimativa delle ragioni di dare avere delle parti” faceva intendere che, nell’interpretazione della domanda da parte dello stesso Tribunale, l’inadempimento della società conduttrice veniva in rilievo “solo come possibile causa di risoluzione del contratto di locazione”, avendo l’Inpdap “agito soltanto per ottenere tale pronuncia costitutiva e non anche per la condanna della società conduttrice al pagamento dei canoni rimasti insoluti”.

E avverso tale interpretazione della domanda il medesimo Inpdap, “pur chiedendo nelle conclusioni la condanna della società consortile al pagamento dei canoni insoluti (Euro 185.011,05)”, non aveva “sollevato alcuna specifica censura”; nè, del resto, erano state proposte censure “sulla quantificazione del credito per il periodo preso in considerazione dal tribunale”, posto che le doglianze riguardavano l’inadempimento della società conduttrice “incentrato sulla decorrenza dell’obbligazione a partire dal trimestre successivo la data del verbale di consegna del (OMISSIS), in virtù dell’inidoneità della comunicazione a firma del direttore pro tempore della sede provinciale di (OMISSIS) a impegnare contrattualmente l’ente”.

4.2.1. – La Corte territoriale riteneva, quindi, che stante la situazione di dare avere tra le parti in sostanziale pareggio, siccome affermata dal primo giudice e non fatta oggetto di specifico motivo di gravame (“che avrebbe dovuto fondarsi sul rilievo che, pur nell’ipotesi della decorrenza indicata, vi sarebbe, invece, una posizione creditoria a favore dell’ente locatore ininfluente ai fini della risoluzione contrattuale”) – rimaneva da considerare soltanto la posizione debitoria inerente alle mensilità di (OMISSIS), per un ammontare pari a Lire 15.788.000, rispetto alla quale, però, era da escludersi la sussistenza del “presupposto di cui all’art. 1455 c.c., per far luogo all’invocata risoluzione contrattuale”.

5. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre in via principale l’Inps (successore ex lege dell’Inpdap), affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la Società Consortile Centro Commerciale Centro Direzionale di Napoli s.r.l., che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo, al quale resiste con controricorso l’Inps.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione antecedente alla novella legislativa del 2012), “motivazione omessa e/o insufficiente circa fatti controversi decisivi per il giudizio, da individuarsi nella portata degli obblighi dell’Istituto locatore in merito alla consegna della cosa locata in relazione le concrete previsioni del contratti locazione, ed altresì nelle ragioni che hanno determinato l’impossibilità di adempimento da parte della società conduttrice”.

La Corte territoriale non avrebbe esaminato il contratto di locazione intercorso tra le parti nell’allegato atto aggiuntivo, dai quali emergeva in modo incontrovertibile la portata delle obbligazioni gravanti sui contraenti, non essendo tra esse ricompreso alcun obbligo a carico del locatore di svolgere attività di sorta affinchè la società conduttrice avviasse i lavori e perchè i locali dovessero servire alla destinazione finale.

Il giudice di appello, poi, non avrebbe individuato i fatti che rappresentavano effettivo impedimento per la di dare inizio ai lavori concordati, così motivazione contraddittoria ed illogica, del proprio inadempimento nella canoni, giacchè non sussisteva alcuna norma contrattuale che addossasse al locatore oneri specifici e, tantomeno, quello della c.d. “energizzazione”.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 1460, 1575, 1576, 1578, 2697, 1362 e 1363 c.c..

La Corte territoriale avrebbe mal governato le regole dell’ermeneutica contrattuale ravvisando a carico del locatore oneri specifici non previsti dal regolamento contrattuale, là dove, comunque, ove si ritenesse che “il mancato allacciamento alla rete elettrica potesse configurare un vizio del bene”, la piena conoscenza dei luoghi da parte della società conduttrice, che aveva accettato la consegna dei locali, dimostrava che la stessa aveva implicitamente rinunciato a far valere i vizi della cosa locata, non potendo, quindi, addossarsi al locatore l’onere di prova circa l’impossibilità temporanea del conduttore al “proprio adempimento all’obbligazione di pagamento del canone”.

2.1. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Come già evidenziato nell’illustrazione della vicenda processuale (cfr. sintesi ai p.p. da 4.1.1. a 4.1.4. del “Ritenuto in fatto”, cui si rinvia ulteriormente), il giudice di appello – all’esito di un articolato esame del contratto di locazione datato (OMISSIS) (e, segnatamente, dei relativi artt. 3, 4, 5, 23) e del correlato atto aggiuntivo (allegato sub c), del verbale di consegna degli immobili locati del (OMISSIS), della prova testimoniale raccolta (su istanza dello stesso Inpdap) sulla cd. “energizzazione” dei quattro lotti immobiliari locati, delle interlocuzioni avvenute tra le parti nel corso del rapporto (missive del 19 ottobre 1999 e del 24 novembre 1999; nota Inpdap del 13 dicembre 1999) – è giunto alla conclusione per cui, essendo stato pattuito che “al momento della consegna la società conduttrice dovesse essere in grado di iniziare i lavori di adeguamento strutturale degli immobili, come previsti nell’atto aggiuntivo”, la mancanza del “collegamento alla linea elettrica dell’Enel” (la cd. energizzazione), “avvenuto molto dopo la consegna dei locali” e che aveva determinato il ritardo nel “completamento degli immobili” (quali circostanze ammesse dallo stesso Inpdap, risultando altresì dalla prova testimoniale quali fossero le date di ultimazione dei lavori di ciascun lotto: (OMISSIS)), era da addebitare all’inadempimento dell’obbligazione, gravante sull’ente locatore, di consegna della “cosa locata in uno stato tale da servire all’uso pattuito”, così da consentire di ascrivere alla “formale consegna”, avvenuta nel (OMISSIS), un “carattere puramente simbolico”.

Donde, l’assenza di un “inadempimento imputabile alla società conduttrice per il periodo anteriore alle date anzidette”.

Pertanto, la sentenza impugnata appare sorretta da motivazione sufficiente ed adeguata (avendo vagliato le complessive risultanze probatorie), nonchè priva di aporie o vizi logici, proponendo una ricostruzione plausibile della vicenda sostanziale, alla luce delle emergenze istruttorie, là dove le censure del ricorrente si palesano, piuttosto, come volte ad una critica ab externo del convincimento della Corte di appello, mancando, per un verso, di evidenziarne vizi del ragionamento apprezzabili come decisivi e, per altro verso, sostituendosi, con un proprio apprezzamento dei fatti e delle prove, al potere riservato soltanto al giudice del merito.

Una tale motivazione non incorre, neppure, nei dedotti vizi di violazione di legge (da valutarsi depurati delle critiche in facto, circa l’apprezzamento riservato al giudice del merito in ordine alla ricostruzione della vicenda sostanziale, già sopra scrutinate), risultando armonica, anzitutto, rispetto alle coordinate giuridiche in materia di esegesi negoziale, giacchè – nel considerare la “comune volontà delle parti”, soffermando la propria indagine non solo al complessivo testo contrattuale, nella sua articolata combinazione (art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c.), ma estendendola al comportamento dei contraenti e valorizzandone la condotta tenuta successivamente alla conclusione del vincolo (art. 1362 c.c., comma 2), nell’ottica di un contemperamento degli interessi coinvolti alla luce dei criteri di correttezza e buona fede oggettiva (art. 1366 c.c.) – la Corte territoriale ha correttamente esercitato i propri poteri di interpretazione del contratto di locazione inter partes, in linea con la disciplina stabilita dal legislatore.

Difatti, il giudice del merito ha individuato, ai sensi dell’art. 1575 c.c. (dovendo reputarsi un mero lapsus calami l’indicazione dell’art. 1576 c.c.), quale fosse l’uso pattuito rispetto al quale si doveva modulare l’obbligazione, gravante sul locatore ed essenziale rispetto al tipo contrattuale (Cass., 19 aprile 2006, n. 9089), di consegna del compendio immobiliare locato (tra le altre, Casa., 16 giugno 2014, n. 13651 – richiamata dallo stesso Inps nella memoria ex art. 378 c.p.c. – che, ai fini dell’inadempimento del conduttore, dà rilievo anche alle carenze intrinseche o alle caratteristiche proprie del bene locato che ostino all’esercizio dell’attività del conduttore in conformità all’uso pattuito).

E ciò il giudice di secondo grado ha operato senza ribaltare il riparto dell’onere di prova relativo alla responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), proprio alla luce della portata effettiva del regolamento negoziale (e, dunque, essendo eccentrica rispetto a siffatta impostazione la censura sull’implicita rinuncia della conduttrice a far valere vizi del bene locato), apprezzando, quindi, l’inadempimento a detto obbligo come di gravità tale da legittimare, a sua volta, il mancato adempimento da parte del conduttore dell’obbligazione corrispettiva di pagamento dei canoni, in forza dell’art. 1460 c.c..

Occorre soltanto soggiungere che le ulteriori decisioni rese inter partes in ordine allo stesso contratto di locazione per cui è causa (di cui alle sentenze di merito allegate alla memoria ex art. 378 c.p.c.), al di là dei profili di inammissibilità della produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non hanno comunque rilievo rispetto allo specifico rapporto dedotto con la presente controversia, attenendo comunque a differenti, e successivi, periodi di morosità.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342 e 384 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l’Inpdap non aveva “impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che la situazione di dare e avere tra le parti fosse in sostanziale pareggio, e per avere in conseguenza denegato ogni pronuncia in merito alla domanda di condanna al pagamento dei canoni ritualmente riproposta dall’Inpdap con l’atto di appello”.

Invero, l’Istituto aveva censurato in radice la decisione di primo grado, “contestando l’intero ragionamento che, consentendo al Tribunale far slittare due anni la decorrenza l’obbligo di pagamento del canone, consentiva al primo giudice di concludere per tale sostanziale pareggio”.

Del resto la stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 20348 del 2010, aveva ritenuto pertinente e specifico il motivo di appello dell’Inpdap proprio ragione del fatto che esso “implicasse la valida e specifica censura del complessivo ragionamento logico giuridico sulla base del quale il Tribunale era giunto alla conclusione della insussistenza di un inadempimento della società conduttrice, stante precipuamente il pareggio tra le partite di dare avere”.

Sicchè l’accoglimento di un tale motivo di appello avrebbe comportato “la conseguenza di dover rivedere il conteggio” del giudice di primo grado e di dover pronunciare condanna per la differenza di importi in favore dell’Inpdap; ciò che aveva costituito domanda espressamente reiterata in sede.di gravame.

Di qui, la violazione non solo dell’art. 384 c.p.c., per il travalicamento del vincolo imposto al giudice del rinvio, ma anche degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso la pronuncia sulla domanda di condanna della società conduttrice al pagamento dei canoni insoluti, riproposta in appello.

3.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

In primo luogo, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 384 c.p.c., per asserito travalicamento dei limiti posti al giudice del rinvio dalla sentenza di questa Corte n. 20348 del 2010, la cui interpretazione in ordine al vincolo posto nel giudizio rescissorio spetta, in ogni caso, a questa Corte (tra le altre, Case., 21 aprile 2006, n. 9395).

La pronuncia rescindente ha, infatti, ritenuto che fosse “ammissibile”, e pertanto suscettibile di esame, il motivo di gravame con cui l’Inpdap si doleva del “rigetto della domanda di risoluzione del contratto” in ragione del ritenuto “difetto di collegamento con le argomentazioni del Tribunale… basate sul sostanziale equilibrio tra prestazioni del conduttore e locatore sulla base di una lettera del dicembre 1999 del dirigente pro-tempore della sede provinciale di (OMISSIS)…, benchè l’INPDAP avesse denunciato la consequenziale illegittima modifica del contenuto del contratto del luglio 1997 in violazione delle norme che ne prescrivono la forma scritta ad substantiam, la provenienza dall’organo munito di poteri di rappresentanza dell’Ente e l’osservanza delle procedure di evidenza pubblica di cui ai R.D. n. 2440 del 1923 e R.D. n. 827 del 1924” (così la citata sent. n. 20348 del 2010).

Ciò in quanto – come precisato da questa Corte con detta decisione del 2010 – l’Istituto, con le richiamate doglianze, aveva, in modo pertinente e specifico, impugnato la statuizione del primo giudice che, nell’ambito del “procedimento n. (OMISSIS) di convalida di sfratto per morosità, indicata dall’INPDAP in Euro 185.021,05, ha escluso l’inadempimento in base alla lettera del (OMISSIS) perchè detto Istituto “concordava con i motivi illustrati dalla conduttrice circa la necessità di rifissare i termini di decorrenza del pagamento dei canoni e in merito alla circostanza che il quarto lotto non era stato nella sostanza ancora consegnato” – in tal modo attribuendo natura negoziale all’accordo, ancorchè non transattivo, perchè modificativo del termine di adempimento inizialmente stabilito”.

La Corte territoriale, con la sentenza impugnata in questa sede, non ha posto in discussione di dover indagare sul motivo di gravame con cui l’Inpdap – come evidenziato dalla stessa sentenza rescindente – impugnava il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di locazione (e, del resto, proprio su tale specifica domanda si è poi pronunciata: cfr. sintesi ai p.p. 4.2. e 4.2.1. del “Ritenuto in fatto” che precede), bensì ha ritenuto che il primo giudice avesse interpretato la domanda originaria dell’Istituto come circoscritta proprio al conseguimento soltanto di una sentenza costitutiva di risoluzione del vincolo negoziale, con esclusione di una domanda diretta ad ottenere la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni inadempiuti.

Di conseguenza, senza violare l’art. 384 c.p.c. (posto che, come detto, il vincolo per il giudice di rinvio era quello di esaminare il motivo di gravame che censurava il rigetto della domanda di risoluzione del contratto), la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero motivi di censura che aggredissero una siffatta interpretazione della domanda di parte, volta a circoscrivere la pretesa azionata soltanto al rimedio risolutorio.

Sicchè, soltanto in siffatto contesto il giudice di rinvio ha, altresì, valutato l’assenza di doglianze, da parte dell’Inpdap (carenza che, invero, si evince dallo stesso contenuto dell’appello trascritto in ricorso), in punto di “sostanziale pareggio tra le partite di dare avere”, quale circostanza assunta nella sua portata meramente contabile e, quindi, non già correlata al tema decisorio – su cui si concentrava il gravame dell’ente locatore – concernente la non impegnatività, per l’Inpdap, della comunicazione del direttore della sua sede provinciale di (OMISSIS) circa una diverso atteggiarsi dei termini contrattuali e, segnatamente, quanto alle date di decorrenza di pagamento dei canoni (censura che, del resto, è stata riconosciuta come fondata dalla stessa Corte di rinvio, la quale – come visto – ha incentrato la propria decisione su un diverso percorso argomentativo).

Una siffatta ratio decidendi non è, poi, colta dal ricorrente con le doglianze che veicolano la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per ritenuta omessa pronuncia del giudice di appello sulla domanda di condanna al pagamento dei canoni inadempiuti riproposta in sede di gravame, come da relative rassegnate conclusioni.

La Corte territoriale non ha, infatti, omesso di pronunciare su domanda di parte, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacchè essa come già il primo giudice (alla stregua dell’interpretazione anzidetta della relativa sentenza operata dal secondo giudice) – ha ritenuto che una domanda siffatta non fosse stata proposta in primo grado e che su tale mancata proposizione, alla stregua di quanto ritenuto dallo stesso Tribunale, non vi fossero censure specifiche con l’atto di appello, ciò che, in effetti, emerge chiaramente dal contenuto di detto atto, riportato per esteso nello stesso ricorso.

Sicchè, in questa sede l’Inpdap avrebbe dovuto censurare una siffatta statuizione dolendosi, semmai, di un’eventuale fallacia dell’interpretazione data alla sentenza di primo grado e, dunque, per non aver il giudice di appello compreso la effettiva portata dell’originario thema decidendum e della conseguente decisione del Tribunale, ma non già per omessa pronuncia su una domanda che si è esplicitamente escluso che fosse stata proposta.

4. Il ricorso dell’Inpdap va, quindi, rigettato, rimanendo assorbito il ricorso il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Società Consortile Centro Commerciale Centro Direzionale di Napoli s.r.l.

5. – Le ragioni già espresse in sede di appello in ordine alla compensazione delle spese (soccombenza della conduttrice evitata soltanto mediante i pagamenti in corso di causa) e la circostanza, evidenziata nella sentenza di secondo grado (p. 30) e non contestata, concernente “l’obbligo della società conduttrice di sanare le proprie pendenze debitorie”, consentono di ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quatar, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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