Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20633 del 09/09/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 20633 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 19/03/12
Motivazione
semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici
in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente contro
Paolo Ruocco;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso
23-35
il 14 dicembre 2009 e depositato il 7 settembre 2010,
2013
R.G. n. 57905/2007;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
1
Data pubblicazione: 09/09/2013
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per l’accoglimento
del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
Rilevato che:
l. Paolo Ruocco ha chiesto alla Corte di appello di
Roma la condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio civile iniziato davanti al Pretore di
Napoli sezione distaccata di Marano il 14 luglio
1998 e ancora pendente al momento della
proposizione della domanda di equa riparazione ex
legge n.89/2001.
2. La Corte di appello di Roma ha accolto
parzialmente la domanda liquidando in euro 4.500
l’indennità spettante al Ruocco in dipendenza
della stima in quattro anni e sei mesi la durata
eccessiva del giudizio.
3. Ricorre per cassazione il Ministero della
Giustizia affidandosi ad un unico motivo di
ricorso con il quale deduce la violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 144 e 291 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
4. Non svolge difese Paolo Ruocco.
2
motivazione semplificata della decisione;
Ritenuto che
5. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della
Giustizia lamenta che il decreto impugnato sia
stato
pronunciato
nella
contumacia
dell’Amministrazione nonostante non fosse stato
notificato il ricorso introduttivo presso i
6. Il ricorso è fondato. La notifica del ricorso
introduttivo doveva essere effettuata nei
confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Tale nullità della notifica non è stata sanata,
non essendosi il Ministero costituito davanti
alla Corte di appello di Roma che di conseguenza
avrebbe dovuto rilevarlo e disporre la
rinnovazione della notifica presso l’Avvocatura
dello Stato competente (cfr. Cass. civ. sez. III
n. 9411 del 27 aprile 2011).
7.
Va pertanto accolto il ricorso, con conseguente
cassazione del decreto impugnato e rinvio alla
Corte di appello di Roma che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato, e rinvia alla Corte di appello di Roma che,
in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 marzo 2013.
competenti uffici dell’Avvocatura dello Stato.