Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20633 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20633 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

ORDINANZA
sul ricorso 7626-2017 proposto da:
BRUNI STEFANO in proprio e nella qualità di legale
rappresentante pro tempore della Società INSTITUTIONAL
RELATIONSHIP INTERNATIONAL SOCIETY SRL, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI DE VERGOTTINI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
CAMPA;
– ricorrenti contro

FALLIMENTO INSTITUTIONAL RELATIONSHIP INTERNATIONAL
SOCIETY SRL, in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 77,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO FAGETTI;
– con troricorrente –

c

ci
)

Data pubblicazione: 07/08/2018

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
COMO, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
MILANO, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;

avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 31/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.-

Stefano

Bruni

e

la

s.r.l.

Istitutional

Relationship

International Society (in breve IRIS s.r.I.) ricorrono per
cassazione nei confronti del Fallimento della s.r.l. IRIS,
svolgendo un motivo avverso la sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Milano in data 31 luglio 2017.
Con tale pronuncia, la Corte lombarda ha confermato la
sentenza dichiarativa di fallimento della IRIS emessa dal
Tribunale di Como in data 13 giugno 2016, ravvisando nella
specie l’effettiva presenza dei presupposti oggettivo e
soggettivo richiesti dalla legge per tale dichiarazione.
2.- Resiste il Fallimento della s.r.l. IRIS con controricorso.
I ricorrenti hanno anche depositato memoria ex art. 380 bis
cod. proc. civ.
3.- L’unico motivo di ricorso – che denuncia il vizio di omesso
esame di fatto decisivo, di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc.

Ric. 2017 n. 07626 sez. M1 – ud. 17-04-2018
-2-

– intimati –

civ. – contesta la sussistenza dello stato di insolvenza della
s.r.l. IRIS.
Più in particolare, il motivo lamenta che il Tribunale, prima, e
la Corte territoriale, poi, abbiano fondato la decisione sul
ritenuto inadempimento di IRIS al pagamento di un debito di

accordo parasociale stretto da IRIS con la s.p.a. SCA nel
febbraio 2015 per l’esecuzione di un aumento di capitale di
quest’ultima società, in base al quale IRIS si era obbligata ad
effettuare il relativo conferimento. Secondo la Corte
territoriale, nei fatti tale «conferimento era sì avvenuto, ma
attraverso strumenti inidonei al perseguimento delle finalità
contenute nell’accordo», dato che quest’ultimo stabiliva che si
desse corso ad un aumento di capitale di effettiva portata:
nella specie – così ha rilevato la Corte – venivano per contro
conferiti titoli obbligazionari emessi da una società di diritto
austriaco il cui «valore era pari a zero».
In buona sostanza, i ricorrenti contestano quest’ultimo punto,
relativo all’oggettivo valore dei titoli obbligazionari in
questione, anche in relazione alla capacità di restituzione della
somma capitale da parte del loro emittente.
La Corte di Appello si è limitata – così illustra il ricorso – «a
richiamare pedissequamente alcuni rilievi svolti dal CTU del
Tribunale di Milano, in sede di accertamento tecnico
preventivo, circa la totale assenza di valore delle obbligazioni G
Diamonds sin dalla data del relativo conferimento in SCA del
29 giugno 2015, senza prendere in minima considerazione le
ulteriori circostanze documentali addotte a conferma
dell’iniziale solvibilità dell’emittente ed a confutazione delle
conclusioni del CTU». In particolare, i ricorrenti fanno
riferimento alle «precedenti perizie di stima», effettuate sui
Ric. 2017 n. 07626 sez. M1 – ud. 17-04-2018
-3-

X

rilevantissimo importo. Si tratta del debito derivante da un

titoli ai sensi dell’art. 2343 cod. civ., e all’«intervenuto
pagamento delle cedole in data 30 giugno 2015»: questi dati
attesterebbero – secondo i ricorrenti – che, al tempo
dell’esecuzione del conferimento in SCA, i titoli obbligazionari
possedevano un reale valore.

Nel sistema vigente, il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod.
proc. civ. attiene unicamente all’omesso esame di fatti storici
che risultino decisivi per l’esito del giudizio: tali non possono
essere considerati quelli evocati dai ricorrenti.
La circostanza che al 30 giugno 2015 siano stati pagati gli
interessi di periodo delle obbligazioni in questione non è, dì per
se stessa, indicativa dell’effettiva capacità di restituzione del
nominale da parte dell’emittente, che costituisce il parametro
base su cui si commisura il valore dei titoli obbligazionari.
Tanto più che, secondo quando rilevato dalla sentenza
impugnata sulla scorta delle risultanze della CTU,

«già nel

corso del 2014 la società G DIAMONDS gmbh evidenziava una
grave crisi di liquidità».
In definitiva, non si ravvisa il carattere di potenziale decisività
per l’esito del giudizio del fatto trascurato.
Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, poi, la Corte di
Appello si è soffermata a lungo sulle «due perizie precedenti a
quella d’ufficio disposta in sede di ATP». Per rilevare, tra l’altro,
che i documenti in questione

«soffrono il limite di un esame

prettamente cartolare senza approfondimento sulla reale
situazione dell’emittente e sulla veridicità di quanto assunto
anche attraverso canali ufficiali quali la Borsa di Vienna in
relazione al tempo e alle modalità di quotazione dei titoli».
5.-

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si

liquidano in dispositivo.
Ric. 2017 n. 07626 sez. M1 – ud. 17-04-2018
-4-

4.- Il motivo di ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione civile, addì 17 aprile 2018.

nella somma di C 5.200,00 (di cui C 100,00 per esborsi).

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