Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20632 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DOANTI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18417/2012 proposto da:

G.L. (C.F.: (OMISSIS)), assistito e difeso dagli Avv.ti

Mara Vurchio e Francescantonio Borello, con domicilio eletto presso

i citati Avvocati, con studio in Roma in via di Vigna Fabbri n. 29

(scala A, int. 4);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– intimata – costituita non controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 18/14/2012, pronunciata il 6 dicembre 2011 e depositata il 19

gennaio 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 520/05/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.

2. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso cartella di pagamento IVA ed IRAP per il periodo d’imposta 2000 (n. (OMISSIS)-(OMISSIS)), emessa a seguito di avviso di accertamento relativo al medesimo periodo d’imposta e ritenuto dall’Amministrazione definitivo in quanto non impugnato (avviso n. RCH020101537/2007).

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, ritenne correttamente notificato al contribuente (con le forme della notifica agli irreperibili) il prodromico avviso di accertamento nel di lui domicilio, all’epoca risultante in Italia nel Comune di Savigliano. Aggiunse, il Giudice di merito, che la, tentata, notifica in Argentina non fu indispensabile in ragione della circostanza per la quale dalla comunicazione del cambiamento della elezione di domicilio (del 27 novembre 2007) alla notifica dell’avviso effettuata in Italia (il 7 dicembre 2007) non decorsero i trenta giorni richiesti dalla legge peri l’efficacia della detta modifica nei confronti dell’Amministrazione.

4. Contro la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso, affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si costituisce tardivamente senza controricorso, depositando memori (facendo riferimento alle prescrizioni del Protocollo d’intesa del 15-16 dicembre 2016 per la trattazione dei procedimenti innanzi a questa Corte).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto.

Con il motivo n. 1, sostanzialmente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e) ed e bis), sostenendo trattarsi di contribuente iscritto all’A.I.R.E.

Con il motivo n. 2, sostanzialmente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deducono insufficienza e contraddittorietà della motivazione su fatto controverso e decisivo del giudizio. La CTR, in particolare, non si sarebbe confrontata con la documentazione agli atti dalla quale emergerebbe non solo l’iscrizione all’A.I.R.E. del contribuente ma anche che la comunicazione del 27 novembre 2007 avrebbe ad oggetto la variazione di residenza del contribuente in Argentina, da una località (già nota all’Amministrazione) al altra località ove, peraltro, l’A.E. avrebbe tentato la notificazione ma senza produrre la cartolina.

2.1. Entrambi i motivi sono inammissibili ex art. 366 c.p.c., per difetto di specificità (in termini di autosufficienza).

Il contribuente prospetta la sua iscrizione all’AIRE, dalla quale argomenterebbe la violazione di legge da parte della CTR, facendo riferimento, generico: “alla prodotta documentazione”, al “certificato storico di residenza AIRE del 26/04/2010”. Si fa altresì riferimento, sempre generico: a documentazione presso “il R.R.I.I. di Cuneo alla data di cancellazione della società per trasferimento a Roma DEL 02/12/1999 a seguito deposito da parte del Notaio M. della scrittura privata 28/10/99, registrata a Mondovì in data n05/1171999”; alla “visura presso il registro Imprese di Roma altrettanto risulta in punto di residenza del socio Gagliardo sin dal 22/12/2000”.

Trattasi di documentazione non solo non trascritta o riprodotta (anche indirettamente), nelle sua parti essenziali, ma anche non allegata e non oggetto di specifica indicazione con rifermento alla sua produzione nel giudizio di merito ed alla sede processuale ove reperirla.

Il ricorrente argomenta dalla variazione di domicilio in Argentina mediante mero generico riferimento alla “produzione n. 4 alle controdeduzioni in appello”, senza neanche indicare di quale documentazione trattasi e, comunque senza trascriverla o riprodurla (anche indirettamente), nelle sua parti essenziali (per l’inammissibilità dovuta, anche, difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, per mancata riproduzione del documento, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

3. In conclusione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore dell’A.E., che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, essendosi l’Amministrazione costituita, con memoria, con riferimento a ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 ed udienza camerale successivamente fissata, in ossequio a quanto disposto dal punto n. 1 (disciplina transitoria) del protocollo concluso tra questa Corte, il C.N. F. e l’Avvocatura General dello Stato e relativo all’applicazione del”nuovo rito civile, D.L. n. 168 del 2016 conv. in L. n. 197 del 2016″.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano, in favore della controparte costituita, in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA