Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20632 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 32816/2018 r.g. proposto da:

J.O., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Giuseppe Bonsegna, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Nardò (LE), alla via L. Da Vinci n. 54.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rapp. e difeso ex lege dall’Avvocatura Gen.le

dello Stato, dom. in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI LECCE depositato in data

04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. J.O., nativo del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., contro il “decreto” del Tribunale di Lecce del 4 ottobre 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne scarsamente credibili le sue dichiarazioni e, comunque, che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione e vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in merito alla valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente”. Si ascrive al tribunale di aver “omesso di prendere posizione rispetto alle argomentazioni difensive contenute nell’originario ricorso proposto dallo J….”, rimarcandosi, peraltro, che nemmeno era stata disposta la rinnovazione dell’audizione di quest’ultimo benchè espressamente richiesta;

II) “Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis”. Si contestano le ragioni con cui il tribunale salentino ha rigettato la richiesta dello J. di riconoscimento della protezione sussidiaria;

III) “Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella sua formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta con il D.L. n. 113 del 2018”. Si criticano le affermazioni del medesimo tribunale in ordine all’accertata insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, della protezione umanitaria.

Ritenuto che:

1. Con svariate ordinanze interlocutorie (cfr., ex aliis, Cass. n. 34044 del 2019; Cass. n. 33388 del 2019), è stata rimessa alla pubblica udienza la questione della necessità, o meno, dell’audizione del richiedente protezione, pure in caso di decisione conseguente ad udienza, quale condizione essenziale del giudizio di sua attendibilità e dell’esercizio del diritto di difesa.

2. E’ opportuno, dunque, in attesa delle decisioni sulla predetta questione, rinviare l’odierna controversia a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione, già rimessa alla pubblica udienza di questa sezione, sulla questione di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA