Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20632 del 29/09/2020
Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20632
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 32816/2018 r.g. proposto da:
J.O., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta
procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato
Giuseppe Bonsegna, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nardò (LE), alla via L. Da Vinci n. 54.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del
Ministro pro tempore, rapp. e difeso ex lege dall’Avvocatura Gen.le
dello Stato, dom. in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI LECCE depositato in data
04/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. J.O., nativo del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., contro il “decreto” del Tribunale di Lecce del 4 ottobre 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ritenne scarsamente credibili le sue dichiarazioni e, comunque, che i motivi da lui addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Nullità del provvedimento impugnato per mancanza di motivazione e vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in merito alla valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente”. Si ascrive al tribunale di aver “omesso di prendere posizione rispetto alle argomentazioni difensive contenute nell’originario ricorso proposto dallo J….”, rimarcandosi, peraltro, che nemmeno era stata disposta la rinnovazione dell’audizione di quest’ultimo benchè espressamente richiesta;
II) “Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis”. Si contestano le ragioni con cui il tribunale salentino ha rigettato la richiesta dello J. di riconoscimento della protezione sussidiaria;
III) “Violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella sua formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta con il D.L. n. 113 del 2018”. Si criticano le affermazioni del medesimo tribunale in ordine all’accertata insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, della protezione umanitaria.
Ritenuto che:
1. Con svariate ordinanze interlocutorie (cfr., ex aliis, Cass. n. 34044 del 2019; Cass. n. 33388 del 2019), è stata rimessa alla pubblica udienza la questione della necessità, o meno, dell’audizione del richiedente protezione, pure in caso di decisione conseguente ad udienza, quale condizione essenziale del giudizio di sua attendibilità e dell’esercizio del diritto di difesa.
2. E’ opportuno, dunque, in attesa delle decisioni sulla predetta questione, rinviare l’odierna controversia a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione, già rimessa alla pubblica udienza di questa sezione, sulla questione di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020