Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20632 del 13/10/2016

Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7802/2014 proposto da:

D.S.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CESARE

95, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ABATE, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO PALUMBO, STEFANO

ASCIONI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAGRANTINO ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, e per essa, in qualità di procuratrice speciale la CERVED

CREDIT MANAGEMENT SPA, domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO TARTAGLIA giusta procura a margine

del controricorso;

BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA che incorpora per fusione la

BANCA POPOLARE DI VERONA, in persona del Dott. D.M.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo

studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

FBS GESTIONI SPA, GESTIONE CREDITI BP SPA, PIRELLI RE CREDIT

SERVICING SPA, INTESA SANPAOLO SPA, ISTITUTO CENTRALE BANCHE

POPOLARI ITALIANE SPA, BANCA POPOLARE LODI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 734/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ADRIANO ABATE;

udito l’Avvocato CARLO D’ERRICO;

udito l’Avvocato ROBERTO TARTAGLIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’esposizione della vicenda processuale sarà limitata ai soli fatti ancora rilevati in questa sede.

Il patrimonio immobiliare di D.S.V. venne aggredito in executivis, con varie procedure poi riunite, da quattro istituti di credito:

-) il Banco San Paolo-IMI (il cui credito sarà in seguito ceduto alla Sagrantino Italy s.r.l.);

-) la Banca Popolare di Novara (postea, Banca Popolare di Verona, quindi Banca Popolare Società Cooperativa);

-) la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio (il cui credito sarà in seguito ceduto alla Orta s.r.l., e da questa alla FBF s.p.a.);

-) l’ICCRI.

2. Nel (OMISSIS) A.L. (poi deceduto in corso di causa) e D.S.V. (odierna ricorrente) proposero opposizione ex art. 512 c.p.c., al progetto di distribuzione sottoposto dal Giudice dell’esecuzione alle parti con ordinanza di cinque anni prima (12.12.2000).

Nel giudizio intervenne volontariamente la Sagrantino Italy s.r.l., per il tramite della propria rappresentante volontaria Cerved Creedit Management s.p.a., assumendo di essere cessionaria del credito azionato dalla Banca San Paolo-IMI, ed aderendo alle difese di quest’ultima.

3. Con sentenza 22.12.2008 n. 25479 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione.

4. Appellata la sentenza dalla soccombente, la Corte d’appello di Roma con sentenza 4.2.2014 n. 734 dichiarò inammissibile l’appello.

La Corte d’appello fondò la propria decisione di inammissibilità sul rilievo che l’appellante, dopo che la prima notifica dell’appello ad uno dei creditori esecutanti (ICCRI) non era andata a buon fine, nel termine fissatole ex art. 331 c.p.c., aveva sì rinnovato la notificazione dell’appello, ma l’aveva indirizzata ad un soggetto estraneo al giudizio, che non era il successore di ICCRI. Pertanto il termine ex art. 331 c.p.c. doveva ritenersi non rispettato e l’appello inammissibile.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.S.V., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso il Banco Popolare e la Sagrantino Italy, la quale ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 331 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Espone, al riguardo, che la notifica dell’atto di citazione in appello non era andata a buon fine nei confronti dell’ICCRI, ente da tempo estinto al momento della notifica dell’appello.

All’udienza del 4.12.2009, di conseguenza, le era stato fissato termine ex art. 331 c.p.c., per rinnovare la notificazione: e tale onere fu adempiuto notificando l’atto d’appello all’Istituto Centrale Banche Popolari Italiane s.p.a., “quale cessionaria della banca Eurosistemi s.p.a. (…), a sua volta già cessionaria dell’ICCRI – Banca Federale Europea s.p.a.”.

La Corte d’appello – prosegue la ricorrente – ritenne tuttavia che il destinatario della notifica del secondo atto d’appello (l’ICBP) non avesse alcuna relazione con l’ICCRI, e quindi la seconda notifica, effettuata ex art. 331 c.p.c., era inesistente e l’appello di conseguenza inammissibile.

Tale decisione fu, ad avviso della ricorrente, errata poichè l’ICBP era uno dei cessionari di un ramo d’azienda dell’ICCRI, e quindi non poteva dirsi un soggetto “del tutto estraneo” all’ICCRI stesso. Di conseguenza la seconda notifica dell’atto d’appello doveva dichiararsi nulla e non inesistente, e doveva esserle concesso un termine per rinnovarla.

1.1. Il motivo è infondato.

Nel caso di specie non ci si trova dinanzi nè ad una ipotesi di nullità, nè di inesistenza, della notificazione della rinnovazione dell’atto d’appello.

Il secondo atto d’appello fu notificato a norma di legge, e raggiunse il destinatario che il notificante effettivamente voleva fosse raggiunto. Dunque da un lato vi fu totale coerenza tra le regole del procedimento notificatorio e la sua esecuzione; dall’altro non vi fu alcuno iato tra la persona raggiunta e che quella che si intendeva raggiungere.

Il vizio dunque non fu della notificazione, ma della individuazione della persona legittimata ad processum.

Ma questa sorta di “aberratio ictus” commessa dal notificante nell’individuazione del suo giusto contraddittore non costituisce una ipotesi di nullità della notificazione, e non rende possibile la sanatoria prevista dall’art. 291 c.p.c..

Se il creditore di C. notificasse un atto di citazione a M., erroneamente ravvisando in quest’ultimo il suo debitore, non si dirà che la citazione è nulla, ma si dirà inammissibile la sua pretesa.

La Corte d’appello di Roma, dunque, si è trovata ad esaminare il caso in cui l’appellante, al quale era stato concesso il termine per l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., abbia errato nell’individuare la persona cui andava notificato l’atto di appello in rinnovazione.

Di fronte ad un errore di questo tipo correttamente la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, giacchè l’erronea individuazione del giusto contraddittore cui indirizzare la rinnovazione della notificazione dell’atto d’appello equivale all’omessa rinnovazione della stessa (così già Sez. 3, Sentenza n. 6982 del 11/04/2016, Rv. 639540).

2. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 153, 291 e 331 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Nonostante la sua formulazione unitaria, il motivo contiene in realtà due censure così riassumibili:

(a) la notifica dell’appello ad una banca che non era successore dell’ICCRI (cioè la ICBP) era nulla e non inesistente, perchè l’ICBP aveva comunque acquistato dei crediti da ICCRI: dunque la Corte d’appello avrebbe dovuto consentire, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notifica;

(b) in ogni caso, con l’ordinaria diligenza l’appellante non poteva individuare il successore dell’ICCRI, e quindi la Corte d’appello avrebbe dovuto rimetterla in termini ex art. 153 c.p.c..

2.1. Il motivo è infondato.

Si è già detto che nel caso di specie non sussiste alcuna violazione dell’art. 291 c.p.c., norma invocabile quando la notifica dell’atto d’appello sia viziata, e non quando l’appellante erri nell’individuare il suo giusto contraddittore. Deve ora aggiungersi che, anche a prescindere da qualsiasi rilievo circa la sussistenza e la tempestività d’una istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., l’errore in cui incorse la difesa dell’odierna ricorrente non fu inevitabile.

Tutte le fusioni e le incorporazioni degli istituti di credito sono infatti autorizzate dalla Banca d’Italia e la relativa notizia è pubblicata sul Bollettino di Vigilanza di quest’ultima, disponibile anche – e da anni – sul sito web dell’organo di vigilanza ed agevolmente consultabile attraverso una ricerca per parole testuali.

Le vicende dell’ICCRI dunque potevano essere agevolmente ricostruite (poichè risultanti dai Bollettini di Vigilanza della Banca d’Italia: in particolari da quelli nn. 9/2002, 7/2005, 9/2006 e 7/2007), sicchè l’errore in cui è incorsa l’appellante in nessun caso potrebbe dirsi incolpevole.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna D.S.V. alla rifusione in favore di Banco Popolare Società Cooperativa delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.600, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

-) condanna D.S.V. alla rifusione in favore di Sagrantino Italy s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.600, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.S.V. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA