Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20632 del 09/09/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20632 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 19/03/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Ferdinando Matarante,

elettivamente domiciliato in

Roma, via P. Borsieri 20, presso lo studio dell’avv.
Anna Maria Galeazzi, rappresentato e difeso, per
procura speciale allegata al ricorso, dall’avv.
Vittorio Schino (il quale dichiara di voler ricevere
le comunicazioni al fax 080/0999546 e alla e-mail:
avv.schino@studioschino.it)

ricorrente

contro

22.729
2013

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

LTu

1

Data pubblicazione: 09/09/2013

in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce
emessa il 22 marzo 2011 e depositata il 30 marzo 2011,
R.G. n. 1178/2009;

Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per
l’accoglimento, per quanto di ragione, del secondo e
terzo motivo di ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 26 novembre 2009, Ferdinando
~arante ha chiesto alla Corte di appello di
Lecce la condanna del Ministero della Giustizia
al risarcimento del danno ex legge n.89/2001
subito per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio possessorio proposto davanti al
Pretore di Lucera il 28 maggio 1998 e
attualmente, dopo la sentenza di primo grado del
30 giugno 2004, dichiarato interrotto, con
ordinanza del 30 luglio 2009, a seguito di
dichiarazione di fallimento della società
appellata.
2. La Corte di appello di Lecce ha accolto la
domanda liquidando in 3.500 euro l’indennità in

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sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

considerazione di una durata eccessiva del
giudizio stimata in tre anni e sei mesi. Ha
compensato

le

spese

del

giudizio

in

considerazione del ridimensionamento della
domanda (rispetto alla richiesta di liquidazione
del danno in 7.000 euro) e del comportamento

sostanzialmente non si era opposta
all’applicazione dei parametri elaborati dalla
giurisprudenza.
3.

Ricorre per cassazione Ferdinando Matarante
affidandosi a tre motivi di impugnazione con i
quali deduce: a) violazione dell’art. 703 c.p.c.
nel testo precedente alla novella introdotta con
D.L. n. 35/2005 (convertito in legge n. 80/2005);
b)

omessa, insufficiente e contraddittoria

motivazione; c) violazione e falsa applicazione
dell’art. 92 c.p.c.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
5. I primi due motivi di ricorso sono fondati. Con
essi il ricorrente lamenta, sotto diversi
profili, la determinazione in soli tre anni e
mezzo della durata eccessiva del giudizio
presupposto. In assenza di una prova evidente
della particolare complessità del giudizio o
della attribuibilità al comportamento processuale
delle parti della sua durata eccessiva, deve

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dell’Amministrazione della Giustizia che

infatti ritenersi che la Corte di appello di
Lecce si sia discostata senza una legittima
giustificazione dai parametri della
giurisprudenza europea e di legittimità in tema
di identificazione della durata ragionevole del
giudizio.

ritiene non condivisibilmente il Ministero della
Giustizia, può ascriversi alla parte ricorrente
una maggiore durata del giudizio per effetto
della proposizione dell’appello dopo sei mesi dal
deposito della sentenza di primo grado perché nei
sei mesi deve essere ricompreso anche il periodo
di sospensione feriale pertanto la proposizione
dell’appello deve ritenersi avvenuta in tempi
ragionevoli e non pregiudizievoli per la durata
del giudizio. Né appare condivisibile la
considerazione di una terza fase di giudizio
(quella cautelare) che incrementerebbe (di almeno
un anno secondo la controricorrente) la durata
fisiologica del processo perché il giudizio
possessorio va considerato nella sua interezza e
il calcolo della sua durata è stato fatto
decorrere dalla Corte di appello dalla pronuncia
del provvedimento conclusivo della fase
cautelare. Infine non può tenersi conto della
data di dichiarazione del fallimento della
società appellata in luogo della data della
conseguente dichiarazione di interruzione del

4

6. Né in contrasto a quanto testé affermato, e come

giudizio in quanto la dichiarazione di fallimento
di una delle parti del giudizio presupposto
costituisce un evento esterno al processo e la
discrepanza temporale fra le due date non può
essere ascritta a un comportamento dilatorio
delle parti senza una ragionevole

7. Vanno pertanto accolti i predetti motivi di
ricorso e dichiarato l’assorbimento del terzo
motivo in conseguenza della cassazione del
decreto impugnato. Sussistono i presupposti per
una decisione nel merito della controversia non
essendo necessaria alcuna ulteriore attività
istruttoria finalizzata all’accertamento degli
elementi di fatto indispensabili per la
determinazione, sulla base dei parametri
generalmente applicati da questa Corte,
dell’indennità di equa riparazione ex legge n.
89/2001. Pertanto in considerazione di una durata
eccessiva del giudizio presupposto di sei anni,
se sia ha presente il periodo intercorso fra il 6
luglio 1998 e il 30 luglio 2009, può determinarsi
in 5.250 euro l’equa riparazione spettante al
ricorrente, in conformità al parametro
normalmente applicato di 750 euro per i primi tre
anni di durata eccessiva e di 1.000 euro per gli
anni successivi. Al pagamento di tale somma va
condannata l’amministrazione controricorrente con
interessi legali dalla domanda.

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giustificazione.

8. Le spese del giudizio di merito e di cassazione
vanno poste a carico del Ministero con
distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di
ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa il

Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del
ricorrente, a titolo di indennità per equa riparazione
ex legge n. 89/2001, della somma di euro 5.250 con
interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
merito liquidate in euro 1.140 di cui 50 per spese, 600
per diritti e 490 per onorari, oltre accessori di
legge, e del giudizio di cassazione liquidate in euro
550, oltre 200 euro per spese e accessori di legge.
Dispone la distrazione per entrambi i giudizi delle
spese processuali in favore del procuratore
antistatario avv. Vittorio Schino.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 marzo 2013.

decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il

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