Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20632 del 07/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20632 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 7308-2018 proposto da:
KARNAK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato RENATO MARINI;
– ricorrente contro
INFOMARK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO LONGO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIETRO ARAGONA;
– resistente avverso la sentenza n. 4914/2018 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 2/03/2018;

Data pubblicazione: 07/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
KARNAK S.p.a. ha proposto ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ.,

n. 4914/2018 della Terza Sezione Civile di questa Corte, depositata il
2 marzo 2018, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso
per cassazione dalla medesima proposto nei confronti di INFOMARK
S.r.l. e avverso la sentenza n. 632/2014 della Corte di appello di
Genova, depositata in data 9 maggio 2014.
Deduce la società ricorrente che il dispositivo della sentenza di
questa Corte sopra richiamata contiene un evidente errore materiale
nella parte in cui liquida in euro 200.000 gli esborsi da essa dovuti.
INFOMARK S.r.l. ha depositato memoria nella quale ha dichiarato
di aderire alla richiesta di correzione di errore materiale, risultando
evidente che l’importo degli esborsi è stato indicato erroneamente,
nel dispositivo della sentenza n. 4914/2018 di questa Corte, in euro
200.000 anziché in euro 200,00.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed infatti la sentenza n. 4914/2018 della Terza Sezione Civile di
questa Corte, depositata il 2 marzo 2018, risulta affetta da evidente
errore materiale nella parte in cui, nel dispositivo, per mero refuso,
liquida gli esborsi nell’importo di “euro 200.000” anziché nell’importo
di “euro 200,00”.
Ric. 2018 n. 07308 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-2-

chiedendo la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza

Trattandosi di un evidente lapsus calami, ricorrono i presupposti
dell’art. 391-bis cod. proc. civ., come novellato dall’art.

1-bis del

decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, aggiunto della legge di
conversione 25 ottobre 2016, n. 197, per disporre la correzione di
errore materiale.

per provvedere sulle spese, né per l’applicazione dell’art. 13 comma
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza
n. 4914/2018 della Terza Sezione Civile di questa Corte, depositata il
2 marzo 2018, nel senso che nel dispositivo, a pag. 5, dove è scritto
“euro 200.000 per esborsi”, deve invece intendersi scritto “euro
200,00 per esborsi”; manda alla cancelleria di provvedere alle
annotazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2018.

Non sussistono, per la natura del procedimento, i presupposti né

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA