Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20631 del 29/09/2020
Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20631
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 12059/2015 r.g. proposto da:
M.D., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli
Avvocati Antonio Rigo e Sandro Spangaro, con i quali elettivamente
domicilia in Roma, al viale delle Milizie n. 138, presso lo studio
dell’Avvocato Lorenzo Contucci.
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del
curatore Dott. D.Z.D., rappresentato e difeso, giusta
procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato
Flaviano De Tina, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Udine, al vicolo Repetella n. 16.
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI UDINE depositato il 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. M.D. propose opposizione, ex art. 98-99 L. Fall., avverso l’avvenuta sua ammissione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. limitatamente ad Euro 17.036,71, in luogo del preteso maggior credito di Euro 68.052,59, e chiese l’integrale ammissione dell’importo da lui insinuato con il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., n. 1.
1.1. L’adito Tribunale di Udine dichiarò improcedibile l’opposizione con decreto del 31 marzo 2015. In particolare, rilevò che il M. aveva notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza alla controparte senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 99, commi 4 e 5, L. Fall., ed espose le ragioni per cui ritenne di non condividere le diverse conclusioni raggiunte, sul punto, in fattispecie analoghe, dalla “più recente” giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 25494 del 2009; Cass. n. 19018 del 2014), a tenore della quale una tale sanzione non era prevista dalla legge, nè poteva essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali limitative dell’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.
2. Avverso il suddetto decreto, il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. La curatela fallimentare ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Il formulato motivo, rubricato “violazione o falsa applicazione dell’art. 99, comma 4, l.fall., e degli artt. 154,156,164 e 291 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censura la suddetta statuizione di improcedibilità perchè resa in violazione dei principi ricavabili da Cass. n. 10918 del 2014, pronunciata in fattispecie identica a quella sottoposta al vaglio del menzionato tribunale friulano.
2. Con istanza congiunta del 13 luglio 2020, le parti hanno chiesto differirsi la trattazione dell’odierna controversia pendendo trattative per la sua bonaria definizione ormai prossime al perfezionamento.
Ritenuto che.
1. E’ opportuno rinviare l’odierna controversia a nuovo ruolo onde favorire il perfezionamento delle trattative suddette.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde favorire il perfezionamento delle trattative di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020