Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20631 del 09/09/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20631 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 19/03/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amalia Colio, elettivamente domiciliata in Roma, via
di Pietralata 320 (scala D interno 8), presso lo studio
dell’avv. Gigliola Mazza Ricci, che unitamente all’avv.
Mariarosa Platania la rappresenta e difende, per
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

29-2
2013

in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 09/09/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna
emesso il 15 aprile 2011 e depositato il 26 aprile
2011, R.G. n. 13/2011;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
l. Con ricorso del 13 gennaio 2011, Amalia Colio ha
chiesto alla Corte di appello di Bologna la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio civile svoltosi in primo grado davanti
al Tribunale di Gorizia dal 15 febbraio 2001 al 6
novembre 2006 e in appello davanti alla Corte di
Trieste dal 14 luglio 2007 al 7 dicembre 2010.
2. La Corte di appello di Bologna ha accolto
parzialmente la domanda liquidando in 2.250 euro
l’indennità, stimando in tre anni la durata
eccessiva del giudizio. Ha compensato le spese
del giudizio in considerazione del
ridimensionamento della domanda (rispetto alla
richiesta di liquidazione del danno in 4.083,33
euro) e del comportamento dell’Amministrazione
della Giustizia che sostanzialmente non si era

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l’accoglimento del ricorso;

opposta all’applicazione dei parametri elaborati
dalla giurisprudenza.
3. Ricorre per cassazione Amalia Colio affidandosi
a tre motivi di ricorso con i quali deduce: a) la
violazione degli artt. 2 della legge n. 89/2001 e
6 della Convenzione per la salvaguardia dei

nonché della giurisprudenza della Corte europea;
b)

la

omessa

e/o

insufficiente

e/o

contraddittoria motivazione in ordine al
conteggio del periodo di durata irragionevole del
procedimento e del termine ad quem da computare;
c) la violazione e falsa applicazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. nonché la contraddittorietà ed
erroneità manifesta della motivazione, la carenza
o apparenza della motivazione.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
5. Con i primi due motivi la ricorrente lamenta
l’erronea identificazione della durata del
processo da parte della Corte di appello che ha
utilizzato date non corrispondenti all’inizio e
alla definizione dei due gradi di giudizio ed è
pervenuta a una individuazione del periodo di
durata eccessiva non corrispondente, senza alcuna
ragione plausibile, ai parametri standard
indicati dalla giurisprudenza europea e di
legittimità. Le censure della ricorrente sono

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diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

fondate in quanto la Corte d’appello è pervenuta
attraverso errori di calcolo e/o indicazione
erronea della data finale del procedimento di
appello a una sottostima della durata del
processo (7 anni e 4 mesi anziché 9 anni e 4 mesi
se si considera il termine minimo per l’appello)

ragionevole del processo se pure determinata con
l’applicazione dei parametri giurisprudenziali
europei e di legittimità.
6. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso
comporta l’assorbimento del terzo motivo e,
stante la possibilità di decidere la causa nel
merito in assenza di ulteriori esigenze
istruttorie, la rideterminazione in 3.500 euro
dell’equa riparazione, cui si perviene per
l’applicazione, automatica e già effettuata dalla
Corte di Bologna, dei parametri giurisprudenziali
fissati da questa Corte, (750 euro per ognuno dei
primi tre anni di durata eccessiva e 1.000 euro
annui per il periodo successivo, durato nella
specie 1 anno e 4 mesi).
7. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di merito e di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso,
assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato, e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della

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e quindi a una sottostima della sua durata non

Giustizia al pagamento in favore della ricorrente,
della somma di 3.500 euro, a titolo di equa riparazione
ex legge n. 89/2001, con interessi legali dalla domanda
al saldo. Condanna il Ministero al pagamento delle
spese processuali del giudizio di merito, liquidate in
euro175 di cui 50 per spese, 325 per diritti e 400 per

cassazione liquidata in 550 euro, oltre 100 euro per
spese e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 marzo 2013.

onorari, oltre accessori di legge, e del giudizio di

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