Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20631 del 07/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20631 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 19726-2017 proposto da:
D’ELIA SAVERIO, considerato domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO ESPOSITO MOCERINO;
– ricorrente contro

AXA SPA, MINIERI ADAMO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2757/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 19/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 07/08/2018

Il Tribunale di Noia, con sentenza n. 314/2013, pubblicata il 29
gennaio 2013, rigettò la domanda proposta da Saverio D’Elia nei
confronti di Adamo Minieri e della Axa Assicurazioni S.p.a. e volta ad
ottenere la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei
danni asseritamente subiti dall’attore allorché, in data 23 maggio

proprietà del Minieri, condotta da Francesco Perna e assicurata con la
predetta società, e condannò l’attore alle spese di lite.
Ritenne in particolare il Tribunale che «le dichiarazioni rese sia dal
Minieri Adamo, proprietario dell’auto investitrice, che dal Perna
Francesco, conducente della stessa auto, sono contrastanti al punto
tale da lasciare dubbi sulla veridicità dell’accaduto. Chi era alla guida
dell’auto investitrice Fiat Punto tg. BY013EG? In data 18.7.07 Mm ieri
Adamo dichiarava spontaneamente alla società assicuratrice, di
essere alla guida della sua auto e di aver investito il D’Elia nel fare la
manovra di retromarcia; con lui in auto vi era il Perna Francesco ed
insieme trasportavano il malcapitato all’Ospedale di Noia.
In data 25.3.2009 dichiarava spontaneamente di aver prestato al
Pema la sua Fiat Punto con la quale questi aveva investito il D’Elia ed
era stato messo al corrente dell’accaduto ossia dell’investimento per
cui è causa, nel momento della restituzione dell’auto da parte del
Perna. La medesima dichiarazione veniva resa sotto forma di
interrogatorio, all’udienza del 10.6.2010.
Perna Francesco dichiarava all’assicurazione di essere stato lui a
procurare l’incidente perché era alla guida della Fiat Punto, prestatagli
dall’amico Minieri Antonio che non era presente al momento
dell’occorso e che ne veniva a conoscenza allorquando gli restituiva
l’auto. Dichiarava altresì di aver accompagnato, da solo, il D’Elia
all’ospedale di Noia. Tale dichiarazione veniva confermata dallo stesso
ricorrente.

Ric. 2017 n. 19726 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-2-

2007, in Tufino, era stato investito dall’auto targata BY013EG, di

L’ultimo teste escusso, Perna Bartolomeo, non molto attendibile
secondo questo giudice, nella sua deposizione conferma l’accaduto e
dichiara che alla guida dell’auto vi era il suo parente Perna
Francesco».
Avverso la sentenza di primo grado Saverio D’Elia propose

Minieri rimase contumace in secondo grado.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 19 giugno
2017, rigettò l’impugnazione, condannò l’appellante alle spese di quel
grado e diede atto della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione
dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Avverso la sentenza della Corte di merito Saverio D’Elia ha
proposto ricorso per cassazione basato su due motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art.
347 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4,
cod. proc. civ. per aver la Corte di merito ritenuto superfluo acquisire
il fascicolo d’ufficio di primo grado e sufficiente la sola sentenza
appellata per poter decidere sui motivi di gravame, in quanto nella
sentenza di primo grado erano state riassunte la deposizione del teste
e la dichiarazione del responsabile civile.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe nulla
proprio per aver la Corte territoriale ritenuto di poter decidere i motivi
di appello sulla scorta della sola sentenza di primo grado, «come se
nella stessa fossero stati “cristallizzati” tutti gli atti probatori
Ric. 2017 n. 19726 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-3-

gravame del quale chiese il rigetto Axa Assicurazioni S.p.a. mentre il

necessari a decidere il giudizio» mentre, da quanto riportato nei
verbali di causa, emergerebbe sia la veridicità del fatto storico, sia
l’attendibilità del teste, il quale non sarebbe incorso in contraddizioni
o lacune ma avrebbe riferito l’accadimento conformemente a quanto
indicato nell’atto introduttivo ed inoltre la dichiarazione resa dal

dichiarazioni raccolte da soggetti estranei al processo.
2.1. Il motivo non può essere accolto.
L’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi
dell’art. 347 cod. proc. civ., è affidata all’apprezzamento discrezionale
del giudice dell’impugnazione e ha funzione meramente sussidiaria,
sicché l’omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del
procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere
dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che
il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo
stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa,
non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata
(Cass. 29/01/2016, n. 1678; Cass. 19/01/2010, n. 688; Cass.
29/03/2006, n. 7237; Cass. 21/04/1995, n. 4492).
Come precisato da questa Corte con la sentenza n. 4492 del
1995, sopra richiamata, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo
grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio
d’appello e la mancata acquisizione non può essere dedotta come
motivo di ricorso per cassazione, tranne che si prospetti
specificatamente che da detto fascicolo risultano elementi idonei a
condurre ad una diversa soluzione, nel qual caso il vizio ipotizzabile
non è quello della nullità del procedimento d’appello o della sentenza
impugnata, bensì quello del difetto di motivazione.
A tale riguardo si osserva che, pur a voler ritenere, al di là di
quanto indicato nella rubrica del motivo all’esame, che con lo stesso
sia stata pure, in sostanza, censurata la motivazione della sentenza

Ric. 2017 n. 19726 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-4-

responsabile civile porrebbe un limite al susseguirsi di presunte

impugnata, tuttavia si ritiene che una siffatta doglianza non sia stata
comunque proposta nei limiti ristretti ora consentiti per far valere vizi
motivazionali, perché il ricorrente non lamenta l’omesso esame di un
fatto decisivo bensì sollecita una diversa valutazione delle risultanze
istruttorie, non consentita in sede di legittimità.

rilievo che l’appellante non avesse contestato il contenuto delle
dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal Minieri e in sede di
escussione testimoniale dal Perna ma solo l’idoneità di tali
dichiarazioni a fondare il rigetto della domanda.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 116 e 185 cod. proc. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di
merito ritenuto legittimo l’operato del Tribunale per aver quest’ultimo
fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese fuori dal
processo e raccolte da soggetti estranei al processo e non acquisite
ritualmente.
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto tende ad una diversa
valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in questa sede ,, e
i
difetta pure di specificità, non essendo stata precisata esattamente la
pur dedotta irritualità dell’acquisizione di tali prove atipiche.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, al quale va data continuità in questa sede,
nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura
sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può
legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove
cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui
utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad
offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico
con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del
principio di cui all’art. 101 cod. proc. civ., atteso che, sebbene
Ric. 2017 n. 19726 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-5-

Peraltro, va rimarcato che la stessa Corte di merito ha posto in

raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la
produzione in giudizio (Cass. 1/09/2015, n. 17392; Cass.
26/06/2015, n. 13229).
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
5. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio

questa sede.
6.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, evidenziandosi
che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla
condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della
definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass.
13 maggio 2014, n. 10306).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13,
comma

1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2018.

di legittimità non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA