Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20630 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24218/2017 R.G. proposto da:

Johnvideo Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Cino Benelli, con

domicilio eletto presso l’Avv. Federico Mazzella in Roma Lungotevere

Sanzio n. 6, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 691/24/2017, depositata il 10 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle dogane, in esito a verifiche in data 8 luglio e 28 settembre 2009 della Guardia di Finanza nei locali del circolo privato (OMISSIS), da cui era emersa la presenza, rispettivamente, di due e un apparecchio da gioco non conformi alla normativa vigente e privi del nulla osta di messa in esercizio, emetteva, nei confronti del titolare degli apparecchi, Johnvideo Srl, avvisi di accertamento per il recupero del tributo evaso, con contestuale irrogazione delle corrispondenti sanzioni;

– la società, con separati ricorsi, deduceva l’illegittimità degli atti, il difetto della propria legittimazione passiva e contestava la determinazione del quantum delle pretese;

– la CTP di Firenze, previa riunione, rigettava i ricorsi; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;

– Johnvideo Srl propone ricorso per cassazione con quattro motivi; resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso; la contribuente deposita altresì memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2719 e 2909 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, dell’art. 116 c.p.c., della L. n. 689 del 1981, art. 18, dell’art. 110, comma 9, TULPS e del bis D.L. n. 269 del 2003, art. 39, conv. in L. n. 326 del 2003, per aver la CTR ritenuto la contribuente titolare dei beni in assenza di prova, irrilevanti le dichiarazioni del rappresentante del circolo e le sentenze del Tribunale di Firenze sull’opposizione alle ordinanze ingiunzioni relative alle medesime vicende, non passate in giudicato, nè utili al riscontro delle dichiarazioni;

– il motivo è inammissibile;

– va rilevato, in primo luogo, che le dichiarazioni rese da terzi (nella specie, raccolte nel processo verbale redatto in occasione delle verifiche da parte della Guardia di Finanza) non incontrano il limite del divieto di prova testimoniale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7 e, sul piano probatorio, assumono valenza indiziaria (v. Cass. n. 29757 del 19/11/2018);

– la CTR, inoltre, ha ritenuto che, accanto a tale risultanza, la proprietà degli apparecchi risultasse dalle sentenze emesse dal Tribunale di Firenze nei confronti della contribuente;

– si tratta, dunque, di una conclusione congruamente raggiunta dalla sentenza impugnata che, secondo il corretto modello del ragionamento presuntivo, ha considerato singolarmente i singoli elementi e, poi, ha operato una valutazione complessiva ed unitaria, che non ha trascurato neppure le contestazioni della contribuente, motivatamente ritenute non incidenti perchè prive di riscontro;

– è poi ininfluente che le richiamate decisioni non fossero passate in giudicato, rilevando come elementi indiziari in relazione al loro contenuto per come valutato dalla CTR, contenuto la cui contestazione da parte del ricorrente è inammissibile per difetto di autosufficienza, nulla essendo stato riprodotto in ricorso;

– la censura, dunque, mira, in realtà, ad una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio e valorizzati dal giudice di merito, in vista di una rivisitazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non consentita nel giudizio di legittimità;

– il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost., del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2 e art. 39 quinquies, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, dell’art. 110, comma 9, TULPS e del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14, per aver la CTR ritenuto che gli apparecchi oggetto di contestazione fossero equiparabili, per la manomissione, a quelli atti alla distribuzione di denaro e, dunque, soggetti al PREU;

– il motivo è inammissibile;

– la ricorrente, pur formalmente denunciando una violazione di legge, censura, in realtà, l’accertamento di fatto operato dalla CTR sulle caratteristiche delle apparecchiature (“che consentono il gioco d’azzardo”), non consentita neppure nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anteriore alla modifica operata con il D.L. n. 83 del 2012;

– il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12,del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52, del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, conv. in L. n. 326 del 2003, per l’omessa partecipazione alle verifiche del 2009 e, quindi, per non aver ricevuto gli avvertimenti previsti dalla norma;

– il motivo è infondato ancorchè la motivazione debba essere corretta ex art. 384 c.p.c.;

– va rilevato, infatti, che anche l’accesso operato ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, rileva ai fini del rispetto delle garanzie ai sensi della L. n. 212 del 2000, ex art. 12;

– è evidente, sul punto, che ove l’interessato sia assente al momento della verifica nessun avviso, in quella sede, può esservi, mentre, per contro, è essenziale che, in esito all’attività ispettiva o di controllo, al contribuente sia garantito un termine (di giorni sessanta) per proporre osservazioni, decorrente dal “rilascio” del pvc, ossia, nella specie, dalla notifica del verbale medesimo;

– nella vicenda in esame, peraltro, è incontroverso – risultando dalla motivazione impugnata e dallo stesso ricorso – che detto termine è stato pienamente rispettato e, anzi, già nel 2009 era stato notificato (sia pure in funzione dell’emissione di ordinanza ingiunzione) un primo verbale, fermo restando, in ogni caso, la formazione, con riguardo alla pretesa tributaria, di uno specifico verbale, ritualmente e tempestivamente notificato, e al quale ha fatto seguito la presentazione di osservazioni da parte della stessa contribuente;

– il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e del D.L. n. 269 del 2003, artt. 39 bis e quater, conv. in L. n. 326 del 2003, per aver la CTR ritenuto la correttezza del quantum della pretesa tributaria nonostante la mancata prova, da parte dell’Ufficio, del momento di installazione degli apparecchi;

– il motivo è fondato;

– la CTR, infatti, si è limitata ad affermare che “come risulta dalla costituzione in giudizio di parte appellata (pag. 31) non contestata dall’appellante, con i PVC era stato avvertito il contribuente della possibilità di far pervenire, entro il termine di 60 giorni, ogni documentazione utile ai fini di un’esatta determinazione dell’imposta ma nessuna risposta positiva era stata data a tale invito, conseguentemente l’Agenzia non ha potuto che accertare il tributro per il periodo intercorrente dall’inizio del 2009 alla data del sequestro degli apparecchi. Anche in questo caso l’appellante non ha fornito prova idonea a dimostrare che il funzionamento illecito degli apparecchi era decorrente da data diversa e ciò non può che confermare l’operato dell’ufficio”;

– la CTR, in altri termini, ha ritenuto corretta la determinazione del momento iniziale di decorrenza in assenza di qualunque elemento atto a fornirne riscontro, elevando a sostegno della decisione un asserito – ma in realtà inesistente attesa la radicale contestazione dell’intera pretesa – principio di non contestazione sulla specifica richiesta formulata dall’Agenzia con l’invio del pvc, così ponendo, illegittimamente, a carico del contribuente l’onere della prova che, invece, incombeva sull’Ufficio;

– in accoglimento del quarto motivo di ricorso, infondato il terzo, inammissibili gli altri, la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, infondato il terzo e inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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