Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20630 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 822/2019 proposto da:

S.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Staccioli

del foro di Roma, in forza di procura speciale in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di LECCE n. cronol. 2753/2018 del 15

novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal consigliere Lunella Caradonna.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

1. S.C., nato ad (OMISSIS), ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale di Lecce che, dopo non avere accolto la richiesta di audizione del richiedente – che aveva dichiarato che aveva abbandonato il suo Paese nel 2016 per sfuggire agli abusi di suo zio, con il quale era andato a vivere dopo la morte del padre e che lo aveva ridotto in condizione di schiavitù – ha rigettato le domande per il riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, ritenendo che: la vicenda personale riferita dal richiedente, anche ove credibile, quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, non integrava i presupposti di legge; che non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria; quanto a quest’ultima, mancavano le condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata e, quanto alla vita trascorsa in Italia, il ricorrente risultava avere svolto le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza e un tirocinio formativo della durata di circa tre mesi, situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia.

2. S.C. ricorre per la cassazione del decreto affidato a cinque motivi.

3. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo S.C. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a, b, e c in quanto il Tribunale aveva errato nel rigettare la richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione e successiva audizione del ricorrente in quanto non era stata videoregistrata l’audizione personale avanti alla Commissione territoriale di Lecce.

2. Con il secondo motivo S.C. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed f), nonchè art. 11 e art. 10 Cost., avendo il Tribunale errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria ed umanitaria, tali essendo i maltrattamenti e il tentativo di omicidio subiti e, in ogni caso, non avendo indicato le ragioni di quanto affermato, nulla avendo detto sulla veridicità delle dichiarazioni del richiedente.

3. Con il terzo motivo S.C. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) ed h), nonchè art. 14, lett. c), non avendo preso in esame il Tribunale le osservazioni svolte sulla complessa situazione politica della Costa d’Avorio, caratterizzata da un elevato tasso di violenza sia a causa delle attività di Al Qaeda del Maghreb, sia a causa di una persistente conflittualità tra cristiani e musulmani e tra i diversi gruppi etnici che vivevano nel paese.

4. Con il quarto motivo S.C. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non avere il Tribunale indicato i motivi logici per cui aveva ritenuto non attendibile il racconto del ricorrente.

5. Con il quinto motivo S.C. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non avendo il Tribunale considerato che la vicenda del ricorrente presenta tutte le caratteristiche di una situazione di invulnerabilità, essendo stato egli oggetto di violenza e di un tentativo di omicidio.

2. La decisione della controversia sulla violazione del principio dell’obbligo di cooperazione istruttoria è stata rinviata in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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