Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20630 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, (ud. 02/07/2021, dep. 19/07/2021), n.20630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25362/2017 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n.

14, presso lo studio dell’avvocato Claudia De Curtis, rappresentato

e difeso dall’avvocato Claudio Paoletti, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Scudo Investimenti SG S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni

n. 268-a, presso lo studio dell’avvocato Piero Frattarelli,

rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Amoruso, giusta

procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 758/2017 della BOLOGNA, depositata il

24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella 2/7/2021 dal Cons. Dott.

MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.G. ricorre a questa Corte onde sentir cassare sulla base di tre motivi di lagnanza l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame da lui proposto, in concorso con altri, avverso la decisione che in primo grado ne aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo a mezzo del quale la Euro Commercial Bank s.p.a., sedente nella (OMISSIS), – a sui sarebbero succedute in veste di cessionari il Credito Industriale Sanmarinese s.p.a., prima, e Scudo Investimenti SG s.p.a., ora aveva ingiunto il pagamento del saldo negativo del conto corrente aperto presso di sé dalla Annapurna International Investments LTD garantito dal B. e dai sodali nella loro qualità di fideiussori.

Nel motivare il proprio deliberato la Corte d’Appello, dichiarata previamente applicabile, ancorché escludendone ogni effetto, alla specie in discorso la legge sanamarinese, ha respinto le doglianze impugnanti considerando che il conto corrente a nome della debitrice era stato legittimamente aperto dal B. quale procuratore della medesima, che la mancanza di prova scritta circa l’affidamento era supplita dalla clausola in ragione della quale l’obbligo di garanzia delle somme comunque erogate si manteneva efficace anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale e che dell’avvenuta erogazione delle somme a debito vi era prova documentale, che la pattuizione in punto di anatocismo era legittima prevedendosi la reciproca periodicità e che, quando mai si fossero ritenuti applicabili, non era invocabile le violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., posto che dell’avvenuta abusiva concessione di credito non vi era prova e che l’onere di agire preventivamente nei confronti del debitore principale era stato legittimamente derogato.

Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso – che più in generale non incorre nelle preclusioni opposte dalla controricorrente – con cui il B. lamenta l’erroneità del convincimento esternato dal decidente circa la legge applicabile al caso in disamina divisando che esso cada sotto il vigore della legge italiana, e’, come lo stesso deducente non si nasconde allorché annota marginalmente che la questione non è determinante, inammissibile, posto che la Corte d’Appello, pur prendendo posizione riguardo alla questione, si dà cura di rimarcarne espressamente l’inconferenza ai fini demandati (“La premessa, come si dirà, è tuttavia sostanzialmente inifluente ai fini della soluzione della controversia”), sicché, non incarnando la decisione sul punto un’autonoma ratio decidendi, il B. non ha alcun interesse a sollecitarne il vaglio qui richiesto.

3.1. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi del giudizio in relazione all’art. 117 TUB e art. 2697 c.c., nonché violazione dell’art. 1283”, rimprovera in sequenza all’impugnata sentenza di aver ritenuto efficace la richiesta di apertura di conto corrente intestato alla società debitrice malgrado essa non recasse alcuna indicazione del legale rappresentante, di non aver rilevato la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma scritta, di non aver dato atto della mancata comunicazione degli estratti conto evidenzianti il passivo accumulato dalla debitrice e di aver motivato solo in modo apparente la legittimità dell’anatocismo.

3.2. Il motivo, pur ampiamente articolato, sfugge per più ragioni al vaglio di questa Corte.

Esso non è inizialmente immune da un vizio di mescolanza poiché, pur evocando un parametro normativo non più attuale laddove imputa alla sentenza la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, agita promiscuamente una violazione motivazionale e una violazione di legge senza rendere possibile il discernimento dell’una dall’altra ed in tal modo viene manifestamente meno al precetto della specificità del motivo di ricorso per cassazione.

Nondimeno, la denuncia così operata non tiene in alcun cale, tra gli altri argomenti sviluppati dal decidente, l’assorbenza ascritta dalla Corte territoriale al rilievo direttamente estrapolato dal regolamento contrattuale dell’operazione, secondo cui l’obbligo di garanzia insorto per effetto dell’avvenuta stipulazione del contratto di fideiussione riguardo al quale il deducente, non allegando alcun vizio specifico, evince solo un’invalidità di rimbalzo – si manterrebbe vivo e vitale anche nel caso di invalidità del rapporto sottostante, rilievo che concreta un’automoma ratio decidendi in grado di sorreggere ex se le determinazione adottate in sentenza.

E poi innegabile che tutta l’illustrazione del motivo, reiterando gli stessi argomenti sui quali la Corte d’Appello ha fatto conoscere il suo discorde giudizio, è priva di spessore critico e non enuncia alcuna ragione, minimamente valutabile in questo senso – il che vale segnatamene per l’obiezione spesa in punto di anatocismo – atta a confutare le considerazioni di segno opposto fatte proprie dal decidente, onde anche in ragione di ciò l’allegazione operata si mostra inosservante del richiamato precetto di specificità, rivelando a più stretto vedere la surrettizia aspirazione alla celabrazione di un terzo grado di giudizio.

In buona sostanza il motivo va giudicato inammissibile.

4.1. Il terzo motivo di ricorso, che, sotto la rubrica “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta fideiussione”, mette l’accento cassatorio sulle evidenti lacune motivazionali e sui profili di contraddittorietà che connoterebbero l’impugnata decisione laddove essa avrebbe escluso la pretesa violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., quando al contrario, da un lato, l’invalidità del rapporto principale avrebbe dovuto precedere la successiva valutazione dell’aggravamento del rischio e, dall’altro, la derogabilità dell’onere di azione preventiva non è negoziabile avuto riguardo alle sue implicazioni di carattere economico, quando non debba ritenersi soggetto alle preclusioni considerate nell’esame del secondo motivo di ricorso, non merita in ogni caso adesione.

4.2. L’argomento dedotto dalla Corte decidente a conforto della denegata inosservanza nella specie dell’art. 1956 c.c. non è fatto oggetto di critica specifica, idoneamente valutabile – anche nell’ottica dell’omesso esame di un fatto decisivo a cui ricondurre, ad onta della sua intitolazione, la denuncia motivazionale – in chiave cassatoria poiché non indica alcun fatto storicamente rilevante in guisa di fatto principale o anche secondario che la sentenza avrebbe ignorato, di talché il motivo si mostra unicamente espressivo di un mero dissenso di giudizio e rivela la sua vera indole nel perorare una rinnovata valutazione del punto.

Ancor più vaga, perché giustificata da considerazioni estranee al diritto vivente, si rivela la denuncia formulata con riguardo alla pretesa violazione dell’art. 1957 c.c. e, dunque, anche per essa si può dire che la censura è priva di specificità non concretando il suo contenuto, peraltro modulato sul filo di un’ipotetica correlazione tra rinuncia al beneficio di escussione e ricadute negative in danno dell’economia nazionale, una critica suscettibile di trovare sbocco in questa sede, tanto a più a fronte di un insegnamento saldamente orientamento nel senso enunciato dal giudice territoriale.

E quindi anche questo motivo va dichiarato inammissibile.

5. Va dunque dichiarata nel complesso l’inammissibilità del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello riscosso per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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