Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20630 del 09/09/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20630 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 19/03/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Vito Rocco Coladonato, elett.te dom.to in Roma, via
Cardinal De Luca 22, rappr.to e difeso, per mandato in
calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo D’Isidoro (fax
0881/1880496, e-mail: segreteria@studiodisidoro.it,
segreteriastudiodisidoro@cnfpec.it );

– ricorrente –

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

2013
in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 09/09/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce
emessa il 7 dicembre 2010 e depositata il 22 dicembre
2010, R.G. n. 722/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 15 giugno 2010, Vito Rocco
Coladonato ha chiesto alla Corte di appello di
Lecce la condanna del Ministero della Giustizia
al risarcimento del danno ex legge n.89/2001
subito per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio in materia previdenziale svoltosi in
primo grado davanti al Tribunale di Foggia dal 31
marzo 2006 al 3 febbraio 2010.
2. La Corte di appello di Lecce ha accolto la
domanda liquidando in 1.000 euro l’indennità in
considerazione di una durata eccessiva del
giudizio stimata in un anno. Ha compensato le
spese del giudizio in considerazione del
ridimensionamento della domanda (rispetto alla
richiesta di liquidazione del danno in 4.000
euro) e del comportamento dell’Amministrazione
della Giustizia che sostanzialmente non si era
opposta all’applicazione dei parametri elaborati

A.„

2

l’accoglimento del ricorso;

dalla giurisprudenza.
3.

Ricorre per cassazione Vito Rocco Coladonato
affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il
quale deduce la violazione degli artt. 24, 38 e
111 della Costituzione, la violazione e falsa
applicazione degli artt. 91, 92 secondo comma, 93
e

la

omessa,

insufficiente

e

contraddittoria motivazione in relazione alla
compensazione delle spese processuali.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
5. Il ricorso è almeno in parte fondato. Non
sussistevano i presupposti per la integrale
compensazione delle spese processuali.
comportamento tenuto dal Ministero della
Giustizia si è sostanziato in una opposizione
alla domanda di risarcimento danni che ha
costretto l’odierno ricorrente ad adire il
giudice competente e a coltivare il giudizio per
ottenere la liquidazione del suo diritto e la
condanna del Ministero al pagamento della somma
liquidata.
6. Va pertanto accolto il ricorso relativamente alla
pronuncia sulle spese, con conseguente cassazione
del decreto impugnato e pronuncia nel merito di
compensazione per metà delle spese del giudizio
di merito e relativa condanna del Ministero al
pagamento della metà residua.

3

c.p.c.

7. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le

spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il
ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui
compensa interamente le spese, e, decidendo nel merito,

davanti alla Corte di appello di Lecce e condanna il
SoWtA. 6-1’JfC , ì-igt

Ministero (dell’Economia e delle Finanze i al pagamento
della residua quota liquidata in 325 euro di cui 25 per
spese, 150 per diritti e 150 per onorari. Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in euro 310 oltre accessori di
legge. Dispone la distrazione per entrambi i giudizi
delle spese processuali in favore del procuratore
antistatario avv. Vincenzo D’Isidoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 marzo 2013.

compensa per metà le spese del giudizio svoltosi

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