Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20630 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. I, 07/10/2011, (ud. 19/09/2011, dep. 07/10/2011), n.20630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22493/2009 proposto da:

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C.C.C. – SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F.

(OMISSIS)), in proprio e nella qualità di capogruppo mandatario

dell’ATI costituita tra il Consorzio Cooperative Costruzioni ed il

Consorzio di Cooperative di Produzione Lavoro Conscoop di Forlì, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI ROBECCHI BRICHETTI 10, presso

l’avvocato ARCANGELI RAFFAELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati

ARCANGELI Alberto, RUSSO CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2513/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

premesso che il Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C. Società cooperativa, in proprio e quale capogruppo dell’Associazione temporanea d’imprese costituita con il Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro Conscoop di Forlì, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2513/09 della Corte d’appello di Napoli, emessa il 1 luglio 2009, con cui era stata dichiarata la nullità di un lodo arbitrale volto a definire una controversia tra detta ricorrente e l’Anas s.p.a.;

premesso altresì che l’intimata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso;

rilevato che, prima dell’udienza di discussione, è stato depositato nella cancelleria di questa corte un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai difensori di parte ricorrente, in cui si da atto dell’avvenuta transazione della lite, nonchè un atto di espressa accettazione della rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante dell’Anas e dall’Avvocato dello Stato;

considerato che la rinuncia appare conforme alla previsione dell’art. 390 c.p.c. essendo intervenuta entro il termine indicato dal primo comma di detto articolo;

ritenuto che, pertanto, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi degli art. 306 e 391 c.p.c.;

atteso che non occorre provvedere sulle spese, ricorrendo la situazione contemplata dal citato art. 391, u.c..

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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