Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20630 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20630 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
interlocutoria

Cron.L06°
Rep.

sul ricorso proposto da
Yovbak Viktor, elettivamente domiciliato in Roma, piazza
Mazzini 8, presso lo studio dell’avv. Salvatore Fachile,
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso
dall’avv. Carmela Fachile, (fax 06/45508850; p.e.c.
fachile@pec.it );
– ricorrente –

nei confronti di
Ministero dell’Interno e Questura della Provincia di Roma;
– intimati avverso il decreto del Giudice di pace di Roma del 26
ottobre 2017, R.G. n. 76413/2017;
2018 sentita la relazione del cons. Giacinto Bisogni;

ghT

C.C. 12/07/18

Data pubblicazione: 07/08/2018

RILEVATO CHE
1. Con decreto del 26.10.2017 il Giudice di Pace di Roma
ha convalidato il provvedimento emesso, nei confronti
del sig. Viktor Yovbak, dal Questore della Provincia di
Roma il 23.10.2017 di applicazione della misura

consegna del passaporto in luogo del trattenimento.
2. Ricorre per cassazione Viktor Yovbak deducendo
violazione dell’art. 24 Cost. e 14 d.lgs. n. 286/1998
per la mancata partecipazione all’udienza di convalida
e la violazione dell’art. 13 comma 5,5.1 e 5.2, del
decreto legislativo n. 286/1998 per la mancata
concessione del termine per la partenza volontaria.
3. Non svolgono difese le Amministrazioni intimate.
RITENUTO CHE
4. La causa presenta profili in diritto che escludono la
sua definizione in camera di consiglio e richiedono la
sua discussione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza della prima
sezione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
12 luglio 2018.

alternativa della presentazione in Questura e della

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