Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2063 del 30/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2063 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 27050-2009 proposto da:
BETTINI GIUSEPPE C.F. BTTGPP52L19L995W, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAGGI
GIORGIO, GIAMBARBA MICHELE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3487

I.N.P.S.

– ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato

SOCIALE C.F.

Data pubblicazione: 30/01/2014

t

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO
LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente

di BRESCIA, depositata il 11/08/2009 R.G.N. 137/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato BOER ALBERTO per delega BOER PAOLO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 205/2009 della CORTE D’APPELLO

R.G. n. 27050/09
Ud. 4 dic. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

esponeva di essere iscritto al Fondo Volo dell’INPS presso il quale
aveva versato i relativi contributi quale tecnico di volo; di avere
svolto dall’agosto 1968 al dicembre 1974 il servizio militare e di
avere presentato domanda all’INPS per ottenere il trasferimento
al Fondo Volo e la ricongiunzione dei contributi relativi a tale
periodo a quelli già versati; di avere prestato servizio, quale
tecnico di volo, dal 22 maggio 1975 al 15 febbraio 1991 alle
dipendenze della società Elitos S.p.A.; che i relativi contributi
erano stati versati “all’Ago” e non al Fondo Volo, onde aveva
presentato domanda di trasferimento a tale Fondo e di
ricongiunzione; di avere lavorato, nella spiegata qualità, alle
dipendenze della società Hed Helicopter Development s.r.l. dal 1°
marzo 1991 al 31 dicembre 1991; che anche tali contributi erano
stati versati erroneamente “all’Ago” e non al Fondo Volo, onde
aveva chiesto “la rettifica” di tale errore.
Poiché, aggiungeva, dall’esame di un estratto contributivo
dell’INPS erano emerse alcune inesattezze ed a nulla era valso il
ricorso al Comitato di Vigilanza per il Fondo Volo, chiedeva al
Tribunale di Brescia il riconoscimento del diritto all’iscrizione e
alla ricongiunzione presso il Fondo Volo di tutti i contributi
sopra indicati.
Il Tribunale adito, in accoglimento della relativa eccezione
proposta dall’INPS, dichiarava improponibile, perché non
preceduta dalla domanda amministrativa, la domanda.
Tale decisione, impugnata dal Bettini, veniva confermata
dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza del 9 aprile – 11
agosto 2009, la quale osservava:

Con ricorso al Tribunale di Brescia Bettini Giuseppe

2

– che, nonostante l’Istituto, dopo la sentenza di primo
grado, avesse depositato nel corso del giudizio d’appello il
provvedimento con il quale veniva riconosciuto all’appellante il
diritto all’iscrizione al Fondo Volo nel periodo 11 ottobre 1979 – 1
gennaio 1992 (dopo tale data il Bettini risultava iscritto a tale
Fondo), lo stesso appellante si era opposto alla declaratoria di
diritto anche alla ricongiunzione dei contributi relativi al periodo
del servizio militare ed a quello antecedente al 1979;
– che era quindi necessario procedere all’esame della
eccezione di improponibilità già accolta dal primo giudice ed
oggetto del gravame;
– che tale eccezione era fondata, risultando che l’appellante
aveva proposto solo le istanze per il trasferimento e la
ricongiunzione dei contributi presso il Fondo Volo, e non già la
domanda amministrativa relativa alla iscrizione allo stesso
Fondo per il periodo anteriore al 10 gennaio 1992;
– che la domanda di ricongiunzione dei contributi versati
durante il servizio militare era da rigettare, posto che essa era
legata al presupposto della presenza di almeno otto anni di
contribuzione presso il Fondo Volo, evenienza questa non
ricorrente nella specie per essere stata rigettata la richiesta di
iscrizione al Fondo.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso
per cassazione Bettini Giuseppe, sulla base di quattro motivi,
illustrati da successiva memoria. L’INPS resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunziata omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio.
Si afferma che la domanda relativa alla iscrizione al Fondo
Volo e alla ricongiunzione dei contributi era stata formulata con
il ricorso al Comitato di Vigilanza, con cui erano state contestate

cessazione della materia del contendere, perché riteneva di avere

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le risultanze dell’estratto contributivo trasmesso al ricorrente
dall’INPS. Tale ricorso era stato trasmesso anche al legale
rappresentante dell’INPS e alla competente Sede dell’Istituto di
Brescia.
2. Con il secondo motivo, cui fa seguito il quesito di diritto

ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore, è denunziata
Si deduce che, a prescindere che nel corso del giudizio di
appello l’INPS ha riconosciuto parzialmente al ricorrente il diritto
alla iscrizione nel Fondo Volo, non era necessario per il
trasferimento a tale Fondo una esplicita domanda in tal senso da
parte dell’interessato, posto che l’INPS è tenuto a verificare la
correttezza dei versamenti contributivi da parte dei datori di
lavoro.
3. Con il terzo motivo è dedotta mancanza di motivazione
circa le “domande relative al trasferimento al Fondo Volo dei

contributi per l’attività lavorativa quale tecnico di volo anteriori al
conseguimento del brevetto, alla ricongiunzione del periodo di
servizio militare, alla valenza ai fini del diritto e della misura della
pensione della contribuzione ricongiunta”.
Su tali domande, si deduce, la Corte territoriale non ha
provveduto per avere ritenuto improponibile la domanda di
iscrizione al Fondo, domanda che viceversa era proponibile.
4. Con il quarto motivo si denunzia contraddittorietà della
motivazione in ordine alla statuizione relativa alla cessazione
della materia del contendere.
Si deduce che la Corte di merito, dopo aver affermato, in
relazione al provvedimento dell’INPS che aveva riconosciuto il
diritto del ricorrente all’iscrizione al Fondo Volo a decorrere dal
1° ottobre 1979 e sino al 1° gennaio 1992, che vi erano i
presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, ha
dichiarato improponibile la domanda di iscrizione al Fondo Volo,
per avere il ricorrente obiettato che la materia del contendere
non era cessata per i contributi relativi al periodo del servizio

violazione e falsa applicazione “di norme di diritto”.

4

militare ed a quello antecedente al 1979, per i quali non era
stato riconosciuto il diritto alla ricongiunzione.
Avrebbe dovuto, ad avviso del ricorrente, la Corte
territoriale dichiarare cessata la materia del contendere solo con
riguardo alla questione relativa all’iscrizione al Fondo Volo a
decorrere dal i° ottobre 1979 e sino al gennaio 1992 e decidere
Inoltre, nel rigettare la domanda di ricongiunzione dei
contributi relativi al servizio militare sul presupposto che tale
domanda presupponeva l’iscrizione al Fondo Volo, la Corte di
merito ha dato atto che quella domanda era tuttavia fondata,
rendendo tuttavia una statuizione sostanzialmente priva di
rilevanza (”

naturalmente, poiché risulta in atti l’accoglimento

in via amministrativa dell’iscrizione fin dal 1979, è evidente che
anche tale domanda dovrà, in via amministrativa, essere accolta
essendo stata negata solo per le ragioni sopra esposte”).
5. I primi tre motivi, che in ragione della loro connessione
vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.
Il trasferimento dei contributi al Fondo Volo presuppone
che l’interessato sia iscritto a tale Fondo. Come evidenziato dalla
Corte di merito, pur essendo l’iscrizione al Fondo obbligatoria e
sostitutiva dell’A.G.O., essa è sottoposta alla verifica di
determinati requisiti (svolgimento del servizio in via prevalente a
bordo dell’aeromobile, iscrizione all’ENAC, conseguimento del
brevetto, etc.) che l’INPS è tenuto ad accertare sulla scorta delle
allegazioni dell’istante.
Il ricorrente, omettendo ogni riferimento a tali affermazioni,
ha dedotto, con i motivi in esame, che la domanda
amministrativa di iscrizione al Fondo Volo era stata proposta con
il ricorso al Comitato di Vigilanza dell’INPS avverso l’estratto
contributivo del 23 dicembre 2003.
Ma, a prescindere che la domanda di iscrizione ad un
Fondo sostitutivo è cosa ben diversa da un ricorso avverso un
atto o provvedimento asseritamente lesivo di diritti, nella specie,

nel merito le altre questioni.

5

come afferma lo stesso ricorrente, il ricorso al Comitato di
Vigilanza venne proposto per rettificare alcune inesattezze
contenute nell’estratto conto, derivanti proprio dalla mancata
domanda di iscrizione al Fondo Volo, domanda alla quale non
poteva ovviarsi, come affermato dalla sentenza impugnata, con la
richiesta di ricongiunzione di contributi, “che richiede un tipo di

mera iscrizione al Fondo”.
Quanto alla necessità della proposizione della domanda
amministrativa, essa deriva dal disposto di cui all’art. 443 cod.
proc. civ., secondo cui la domanda relativa alle controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatoria non è
procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti
dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o
siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei
procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla
data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
Dalla improcedibilità della domanda – che, se rilevata dal
giudice nella prima udienza di discussione, comporta la
sospensione del giudizio e la fissazione all’attore di un termine
per la presentazione del ricorso in via amministrativa – va tenuta
distinta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
improponibilità della stessa, la quale consegue – come nella
specie – alla mancata presentazione all’istituto previdenziale
della domanda amministrativa, che costituisce un presupposto
della domanda giudiziale.
L’improponibilità della domanda rende nulli gli atti del
processo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(Cass. 12661/05; Cass. 317/96; Cass. 16153/01; Cass. n.
18265/03; Cass. 29236/11).
6. Anche il quarto motivo è infondato.
La Corte di merito, dopo aver rilevato che l’INPS nel corso
del giudizio d’appello aveva depositato un provvedimento con il
quale aveva riconosciuto il diritto dell’appellante all’iscrizione al

accertamento ed oneri del tutto diversi da quelli previsti dalla

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Fondo Volo a decorrere dall’il ottobre 1979 al 1° gennaio 1992 e
che l’appellante si era opposto a che venisse dichiarata cessata
la materia del contendere, ha preso in esame l’eccezione di
improponibilità della domanda, già dichiarata dal primo giudice,
oggetto del gravame.
Ha osservato che agli atti risultavano prodotte solo
relativi al servizio militare, altra istanza per la ricongiunzione di
detti contributi e un’ulteriore istanza di ricongiunzione dei
contributi relativi al servizio prestato alle dipendenze della
società Elitos s.p.a.
Viceversa, ha precisato la Corte, non risultava che per il
periodo antecedente al gennaio 1992 il ricorrente avesse
presentato domanda di iscrizione al Fondo né questa poteva
essere sostituita da quella di ricongiunzione, che richiede
accertamenti ed oneri diversi da quelli previsti per la mera
iscrizione al Fondo.
Non poteva poi dubitarsi, ad avviso della Corte, che la
domanda giudiziale dovesse essere preceduta dalla domanda
amministrativa, perché, pur essendo l’iscrizione al Fondo Volo
obbligatoria e sostitutiva dell’A.G.O., essa è sottoposta alla
verifica di determinati requisiti che l’INPS è tenuto ad accertare
sulla scorta delle allegazioni dell’istante.
Ha rilevato, infine, la Corte di merito che la domanda di
ricongiunzione dei contributi relativi al servizio militare non
poteva essere accolta, essendo questa legata al presupposto, non
ricorrente nella specie per effetto della improponibilità della
domanda di iscrizione, della presenza di almeno otto anni di
contribuzione presso il Fondo Volo.
Il ricorrente censura dette affermazioni, rilevando che la
Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del
contendere in relazione al periodo ottobre 1979 – gennaio 1992 e
decidere nel merito le altre questioni.

un’istanza per il trasferimento presso il Fondo Volo dei contributi

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Ma, deve rilevarsi al riguardo che, come più volte affermato
da questa Corte, la cessazione della materia del contendere si
verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la
posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione
dell’interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi,
facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice

dichiarata soltanto quando i contendenti nel darsi atto
reciprocamente dell’intervenuto mutamento della situazione
sostanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice
conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 27460/06; Cass.
11931/06; Cass. n. 16150/10).
Nella specie è da escludere che si fossero verificate tali
situazioni, essendosi il ricorrente opposto alla declaratoria di
cessazione della materia del contendere, onde correttamente la
Corte di merito si è pronunziata sull’eccezione di improponibilità
oggetto del gravame.
7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio,
avuto riguardo alla complessità e peculiarità della fattispecie.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

(Cass. n. 23289/07; Cass. n. 6909/09). Essa può essere

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