Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2063 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 18/12/2019, dep. 29/01/2021), n.2063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10320-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

WALL COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONFALCONE 3, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SAVARESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADELE SESSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM.TRIB.REGVSEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 02/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Ariamo Irpino, con il quale era determinata una maggiore pretesa fiscale ai fini ires, irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi nei confronti di Wall Costruzioni srl. In particolare l’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi, ed escludeva alcuni costi, fiscalmente indeducibili.

A seguito del ricorso presentato dalla società Wall la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso e per l’effetto annullava l’accertamento per la parte relativa ai pretesi maggiori ricavi nonchè in relazione ai costi di cui ai punti b, d, f. Avverso la predetta sentenza era proposto appello dalla società con riferimento solo all’indeducibilità dei costi per pubblicità e propaganda.

Proponeva appello incidentale la Agenzia delle Entrate, in ordine ai maggiori ricavi determinati in base alla documentazione reperita nella contabilità del contribuente, e in ordine ai costi, detratti, riteneva erronea la decisione circa le fatture di noleggio, non avendo compreso il giudice che le fatture oggetto di detrazioni riguardavano autovetture e non autocarri, sicchè tali costi erano deducibili solo al 50%.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello principale della società circa la detraibilità delle spese di pubblicità.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile:

i) Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1972, art. 53. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma, lett. D. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; Si costituiva con controricorso il contribuente, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo l’Agenzia ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia erroneamente considerato inammissibile l’appello incidentale sebbene avesse espresso una riconoscibile e chiara censura circa due punti della sentenza di primo grado che aveva ritenuto non corretti, l’accertamento induttivo di maggiori ricavi, e per essere incorso in errore nel interpretare le fatture come relative a nolo di autocarri invece che di autovetture e quindi tali spese dovessero essere dedotte solo per la metà del costo. Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, proposto dalla Agenzia, delle ragioni poste a base del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 13182/18, 13183/18, v. anche Cass. sez. un. 27199/17). Nel caso di specie, la parte oggi ricorrente e già appellante incidentale, aveva contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto erroneo la ricostruzione induttivo del reddito effettuato su alcune circostanze specifiche (e cioè fatture di acquisto e per manodopera, assenza di rimanenze finali, presenza di cantieri non dichiarati) tratte proprio dalla contabilità del contribuente, da cui L’Agenzia aveva desunto la presunzione di evasione. Inoltre aveva ribadito che le fatture portate in detrazione erano deducibili solo al 50% trattandosi di noli di autovetture.

Dalla motivazione del giudice di appello non si comprende per quale motivo tali affermazioni, fossero prive di rilevanza nel caso specifico, non avendole il giudice di appello sottoposte ad alcun vaglio critico. La sentenza di appello, omettendo del tutto l’esame degli indicati punti da considerare ai fini della determinazione del reddito effettivo, è venuto meno al suo obbligo, costituzionalmente sancito, e la rilevata omissione della motivazione costituisce violazione di legge per la inidoneità della motivazione stessa ad esprimere compiutamente la ratio decidendi, tanto da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale. In altri termini l’aver ritenuto, da parte della sentenza impugnata, la mancanza di specificità, oltre che a non rispondere al vero visto che l’appellante aveva specificato le ragioni della legittimità della ricostruzione del reddito, non ha tenuto conto del principio che risulta particolarmente aderente al caso di specie, secondo cui se tutte le questioni che formano oggetto del giudizio e dell’appello sono di mero diritto,(esistenza di presunzioni con i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. in grado di supportare l’accertamento induttivo e salvo la prova contraria, nonchè la deducibilità per intero o per la metà del costo in questione) e non di fatto, il requisito della specificità dell’appello non può infatti essere inteso nel senso che l’appellante sia tenuto a ricercare nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione, non potendo essergli precluso la facoltà di sottoporre all’esame del giudice del gravame quelli già respinti dal primo giudice.

Pertanto il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata sul punto con rinvio alla Commissione regionale della Campania che dovrà vagliare se la sentenza di primo grado circa la ricostruzione del reddito, alla luce di quanto prospettato dalla Agenzia, resisteva alla critica contenuta nell’atto di appello incidentale, provvedendo anche alle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

 

 

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