Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2063 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.27/01/2017),  n. 2063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1860-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2010 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari) con sentenza del 28 ottobre – 25 novembre 2010, pronunciata nei riguardi di C.G. e R., nonchè della S.n.c. F.lli C. con sede in (OMISSIS), tutti appellati costituiti, rigettava il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione prov.le di Bari – avverso la decisione della locale Comm.ne Tributaria Prov.le, che aveva accolto il ricorso dei suddetti C. e della Società, nei riguardi dell’avviso di accertamento (Agen. Entrate – ufficio di Gioia del Colle), notificato a mezzo posta il 17 ottobre 2005 alla stessa S.n.c., nonchè ai soci C.G. e R., per cui era stato determinato per l’anno d’imposta 1997 il maggior reddito d’impresa ai fini IRPEF, da imputare ai soci, in ragione di 1.311.555.000 di Lire (dichiarato Lire 423.772.000), ed il maggior reddito imponibile a fini ILOR in ragione di 1.279.555.000 di Lire (dichiarato zero), con la corrispondente imposta di Lire 207.288.000, pari a 107.055,32 Euro, oltre sanzioni e interessi. L’accertamento traeva origine dalle risultanze del processo verbale di constatazione in data 9 luglio 1999, di cui alla verifica eseguita da militari della Guardia di Finanza di Putignano, notificato alla società in pari data, che l’Ufficio aveva per intero richiamato relativamente al periodo primo gennaio 1993 – 28 novembre 1997 (omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi pari a complessive 940.213.145 Lire, con detrazione di quanto dichiarato per costi relativi ad operazioni inesistenti nella misura di complessive Lire 792.063.720, più recupero a reddito di costi per Lire 3.050.000).

Secondo la C.T.R., la questione andava risolta con riferimento all’esenzione decennale dell’ILOR, cui la SNC Fratelli C. aveva diritto anche per l’anno d’imposta 1997, avuto riguardo alla sentenza n. 270/21/01 della Comm.ne Tributaria Prov.le di Bari.

Pertanto, sulla scorta dei rilevati elementi di cognizione, il collegio riteneva che ai sensi della L. n. 218 del 1978, art. 101 il diritto all’esenzione ILOR decorreva dal primo esercizio di produzione del reddito prodotto dagli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati ex novo, ovvero ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati.

A tal fine nessun rilievo assumeva la data di costituzione della società, che invece integrava elemento decisivo per la decorrenza dell’esenzione dall’IRPEG.

Se, dunque, l’acquisto dell’opificio era avvenuto in data 19 febbraio 1990, l’esenzione decennale del reddito ILOR non poteva al più che decorrere dall’anno d’imposta 1990, sicchè la stessa esenzione investiva senz’altro il reddito dell’anno 1997. La mancanza di materia imponibile ai fini della suddetta imposta determinava l’illegittimità dell’accertamento con riferimento alla stessa per l’anno 1997. Restavano assorbite tutte le altre eccezioni.

Avverso la sentenza, non notificata, della C.T.R., depositata il 25/11/10 ha proposto ricorso per cassazione l’AGENZIA delle ENTRATE contro il solo C.G. con atto notificato il 5 gennaio 2012, affidato ad un solo motivo (violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 – per mancata applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101), cui ha resistito il C., quale socio della Fratelli C. & C. s.n.c. mediante controricorso in data 30-31 gennaio 2012, eccependone, tra l’altro, l’inammissibilità per formazione del giudicato e/o per lesione del contraddittorio nei confronti della s.n.c. FRATELLI C. & C. e nei riguardi del socio C.R., parti interessate e coinvolte nel precedente giudizio di merito, ma pretermesse dal ricorso per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è palesemente infondato, alla stregua delle precise indicazioni contenute nella parte motiva dell’impugnata sentenza e delle conseguenti appropriate motivazioni, con riferimento all’esenzione decennale ILOR cui la F.lli C. & C. aveva diritto anche per l’anno d’imposta 1997.

Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), all’art. 101, secondo il testo in vigore dal tre dicembre 1978, così testualmente recita: “Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all’art. 1 e per le costruzioni annesse è concessa l’esenzione decennale dall’imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l’esenzione dall’ILOR per il reddito derivante dall’ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal l’ammodernamento.

L’esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all’attività commerciale. Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali attività”.

Orbene, in proposito la Commissione ha ritenuto l’infondatezza dell’assunto dell’Ufficio, secondo cui sarebbe stato violato l’art. 101 citato, nel senso che con riferimento alla sentenza numero 270/21/01 l’esenzione ILOR riguardava il decennio 1986 – 1995.

Per contro, da un’attenta lettura dell’anzidetta sentenza, ormai definitiva, la Commissione regionale agevolmente rilevava: che l’esenzione era stata chiesta con istanza del 2 luglio 1993, in relazione ad una nuova iniziativa industriale da realizzarsi nel comune di Noicattaro; che il 23 luglio 1998 l’Ufficio aveva emanato un provvedimento di diniego, motivandolo con la mancata realizzazione di un nuovo opificio tecnicamente organizzato, ovvero con il mancato potenziale ampliamento della capacità produttiva con nuovi macchinari aggiunti in relazione ad un opificio sito nel Comune di Turi; che la Commissione tributaria provinciale con la sentenza n. 270, in data 12 ottobre – 5 novembre 2001 aveva accolto il ricorso, mediante cui il contribuente aveva impugnato l’atto di diniego, annullando, di conseguenza, quest’ultimo, dopo aver rilevato che la società aveva acquistato il 19 febbraio 1990 il corpo di fabbrica in cui aveva sistemato nuovi macchinari, previa realizzazione di opere di ristrutturazione, e che l’Ufficio non aveva dimostrato quanto asserito e cioè che la società, costituitasi 4 agosto 1986, avesse utilizzato in comodato già dall’ottobre 1986 l’opificio, poi acquistato con l’atto del 19 febbraio 1990.

Pertanto, sulla scorta dei suindicati elementi di cognizione, la Commissione regionale riteneva che ai sensi del cit. art. 101 il diritto all’esenzione ILOR decorreva dal primo esercizio di produzione del reddito prodotto dagli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati ex novo ovvero ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati. A tal fine nessun rilievo assumeva (a data di costituzione della società, che invece integrava elemento decisivo per la decorrenza dell’esenzione dall’Irpeg. Se, dunque, l’acquisto dell’opificio era avvenuto con atto del 19 febbraio 1990, l’esenzione decennale del reddito dall’ILOR non poteva tutt’al più che decorrere dall’anno d’imposta 1990, sicchè la stessa investiva senz’altro il reddito dell’anno 1997. La mancanza di materia imponibile ai fini dell’anzidetta imposta determinava l’illegittimità dell’accertamento con riferimento alla stessa per l’anno 1997. Restavano assorbite tutte le altre eccezioni.

A fronte delle anzidette argomentazioni l’Agenzia delle Entrate si è limitata ad assumere la violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101 osservando che nè l’annualità 1997 rientrava nel decennio 1986-1995 come previsto dalla norma, nè era mai stato realizzato un nuovo opificio tecnicamente organizzato. La società si era costituita il 4 agosto 1986 ed i motivi del diniego dell’esenzione decennale derivavano dal fatto che non risultava realizzato un nuovo opificio tecnicamente organizzato, che i macchinari aggiunti non garantivano l’ampliamento della capacità produttiva e che comunque non ricorrevano i presupposti oggettivi richiamati dalla legge in vigore per il godimento dei benefici fiscali invocati. Secondo i giudici chiamati a decidere a suo tempo sul ricorso avverso tale provvedimento d’ufficio non aveva fornito alcuna prova nè a sostegno dell’asserito utilizzo, con contratto di comodato, sin dall’ottobre 1986, dell’impianto della vinicola M.R. nell’immobile aziendale acquistato nel successivo 19 febbraio 1990, nè la copia integrale del provvedimento, notificato alla società soltanto nella parte dispositivo. Per la mancanza di prove e tenuto conto del’art. 101, comma 2 citato, che riconosceva l’esenzione ILOR decennale, sulla scorta delle rilevate constatazioni era stata pronunciata la sentenza in data 10 ottobre/5 novembre 2001 favorevole al contribuente, “ma nella quale non vi era menzione di quanto sopra…. Non risulta che i giudici abbiano fatto cenno al periodo di decorrenza del suddetto decennio che, pertanto, deve decorrere dal 1986 restando in ogni caso è escluso il 1997 dalla fattispecie in esame, in cui pertanto si è integrata una piena violazione di legge della normativa sopra richiamata”.

Le anzidette doglianze, peraltro, generiche e poco conferenti rispetto alle precise argomentazioni svolte con l’impugnata sentenza, non integrano comunque nella specie i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo soprattutto a quanto in punto di fatto accertato dal competente giudice di merito circa la collocazione temporale del presupposto, che dava diritto all’esenzione decennale, con l’anzidetta decorrenza dal febbraio 1990, sicchè il conseguente decennio copriva anche l’anno d’imposta 1997. Ed a nulla rilevano in senso contrario le sterili ed apodittiche affermazioni di parte ricorrente per confutare quanto insindacabilmente in punto di fatto rilevato dalla C.T.R..

Stante, dunque, la già manifesta inconcludenza delle argomentazioni di parte ricorrente, del tutto superflua si appalesa, fin da ora, la necessità di integrare, ex art. 331 c.p.c., il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (v. tra le altre Cass. sez. un. n. 14815 del 04/06/2008, secondo cui in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione, comportano che il ricorso tributario riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con conseguente esigenza d’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 , in ogni stato e grado del procedimento e anche di ufficio), pretermessi invero immotivatamente dall’Agenzia con il ricorso di cui è processo, invece proposto nei soli riguardi di C.G. (cfr. tra le altre Cass. 3 civ. n. 15106 del 17/06/2013, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. In senso analogo, v. altresì Cass. sez. un. civ., ordinanza n. 6826 del 22/03/2010).

Pertanto, il ricorso va respinto, con la condanna dell’Agenzia delle Entrate, rimasta soccombente, al pagamento delle relative spese.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, a favore del controricorrente.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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