Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2063 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3296/12 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis:

– ricorrente –

contro

B.S., rappresentato e difeso, in forza di procura in calce

al controricorso, dall’avv.to Gianmarco Tardella, con il quale è

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera, n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/14/12 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 7 giugno 2012, non

notificata;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rosita

D’Angiolella nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello del contribuente, B.S., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 256/10/21 che aveva, a sua volta, respinto il ricorso avverso l’atto impositivo per Irpef, per l’anno 2004, con il quale venivano contestate movimentazione bancarie non giustificate e redditi di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione tale sentenza, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente.

Col sopravvenire del D.L. 22 ottobre 2018, n. 119, come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, il contribuente ha richiesto a questa Corte la sospensione del giudizio sino al 31 dicembre 2020; successivamente, ha presentato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6, commi 8 e 10.

Con ordinanza del 26/02/2019, questa Corte disponeva rinvio a nuovo ruolo ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 10, art. 6, comma 10.

Con nota di deposito del 3/12/2021, la difesa del contribuente, avv.to Gianmarco Tardella, ha presentato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 13.

L’Avvocatura dello Stato, con istanza del 12/10/2021, dando atto che la Direzione provinciale di Roma aveva comunicato che il contribuente aveva presentato la domanda di definizione della lite ai sensi del citato D.L., art. 6, provvedendo all’integrale pagamento del dovuto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il contribuente, B.S., ha formulato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, allegando la relativa documentazione (cfr., istanza di sospensione del giudizio con nota di deposito di documenti del 3/12/2021).

La documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del citato D.L., art. 6, commi 8, 9, 10.

Inoltre, l’Avvocatura dello Stato, con atto del 12/10/2021 dell’8/11/2021, ha dato atto della regolare definizione agevolata, chiedendo, nel contempo, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Il giudizio va, dunque, dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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