Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20629 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 646/2019 proposto da:

C.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Antoniovito Altamura,

con lui elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio

dell’Avv. Angelo Averni, in virtù di procura apposta in cale al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di LECCE n. cronol. 2610/2018 del 2

novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal consigliere Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.N., nato a (OMISSIS), ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale di Lecce, che dopo non avere accolto, la richiesta di audizione del richiedente – che aveva dichiarato di essere fuggito dal paese di origine dopo un litigio con il cugino che, per ripicca, gli aveva fatto un rito voodo – ha rigettato le domande per il riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, ritenendo che la vicenda personale riferita dal richiedente, anche ove credibile, quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, non integrava i presupposti di legge; non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria e, quanto a quest’ultima, mancavano le condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata ed era assente un serio percorso integrativo.

2. C.N. ricorre per la cassazione del decreto affidato ad un unico motivo.

3. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, con la quale ha prodotto documenti.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1. C.N. lamenta la violazione del principio dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa che include anche l’audizione del richiedente e l’omesso esame della vicenda narrata del richiedente e del contesto sociale e politico in cui la stessa si era realizzata e specificamente del contesto sociale e politico del Paese di origine al momento dell’allontanamento e attualmente, del tempo trascorso dal ricorrente lontano dal suo paese di origine e del percorso di integrazione intrapreso in Italia;

2. la decisione della controversia sulla violazione del principio dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa è stata rinviata in pubblica udienza.

PQM

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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