Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20629 del 29/09/2020
Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 29/09/2020), n.20629
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 646/2019 proposto da:
C.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Antoniovito Altamura,
con lui elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio
dell’Avv. Angelo Averni, in virtù di procura apposta in cale al
ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli
uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di LECCE n. cronol. 2610/2018 del 2
novembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/07/2020 dal consigliere Lunella Caradonna.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. C.N., nato a (OMISSIS), ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale di Lecce, che dopo non avere accolto, la richiesta di audizione del richiedente – che aveva dichiarato di essere fuggito dal paese di origine dopo un litigio con il cugino che, per ripicca, gli aveva fatto un rito voodo – ha rigettato le domande per il riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, ritenendo che la vicenda personale riferita dal richiedente, anche ove credibile, quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, non integrava i presupposti di legge; non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria e, quanto a quest’ultima, mancavano le condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata ed era assente un serio percorso integrativo.
2. C.N. ricorre per la cassazione del decreto affidato ad un unico motivo.
3. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, con la quale ha prodotto documenti.
Diritto
RILEVATO
CHE:
1. C.N. lamenta la violazione del principio dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa che include anche l’audizione del richiedente e l’omesso esame della vicenda narrata del richiedente e del contesto sociale e politico in cui la stessa si era realizzata e specificamente del contesto sociale e politico del Paese di origine al momento dell’allontanamento e attualmente, del tempo trascorso dal ricorrente lontano dal suo paese di origine e del percorso di integrazione intrapreso in Italia;
2. la decisione della controversia sulla violazione del principio dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa è stata rinviata in pubblica udienza.
PQM
Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020