Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20629 del 13/10/2016

Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18282/2013 proposto da:

S.K., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

V.LE G. MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA

BATTAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIO MILITERNI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in persona

del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 74, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO COSCINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO MONTEMURRO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 359/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA BATTAGLIA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.K., avendo subito a scuola, durante un allenamento sportivo, una lesione al ginocchio, citava in data (OMISSIS) l’insegnante D.L.A. e il Ministero della Pubblica Istruzione per il risarcimento dei danni ex art. 2048 c.c., davanti al Tribunale di Napoli, che rigettava la domanda; la S. appellava, ma la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame con sentenza n. 10381/1999, che passava in giudicato. La S. allora citava le stesse controparti davanti al Tribunale di Napoli perchè fossero condannate a risarcirla per responsabilità contrattuale, e il Tribunale, con sentenza n. 1497/2006, rigettava la domanda per prescrizione del diritto, non ritenendo interruttivi gli atti riguardanti la precedente causa, essendo questa stata instaurata sulla base di diversi causa petendi e petitum. La S. proponeva appello principale contro la sentenza, e il Ministero appello incidentale. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 23-31 gennaio 2013, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, dichiarando inammissibile la domanda per giudicato esterno.

2. Ha presentato ricorso la S., sulla base di tre motivi.

Il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., con riferimento al rapporto tra l’azione ex art. 2048 c.c. e l’azione ex art. 1218 c.c. e al travalicamento dei limiti del giudicato esterno. Adduce la ricorrente che, affinchè una lite sia coperta dal giudicato esterno, sarebbe necessario che abbia ad oggetto lo stesso rapporto giuridico, poichè altrimenti, anche qualora gli accertamenti di fatto siano quelli già compiuti, non sussisterebbe effetto di giudicato. Nel caso in esame il rapporto giuridico non sarebbe lo stesso, per diversità della causa petendi diversa, onde la stessa domanda sarebbe diversa, come avrebbe ritenuto anche il giudice di primo grado.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 112 c.p.c., ancora con riferimento al rapporto tra l’azione ex art. 2048 c.c. e l’azione ex articolo 1218 c.c.; denuncia altresì omessa pronuncia e inapplicabilità di giudicato implicito.

Questo motivo viene proposto – afferma la ricorrente – per tuziorismo, visto il contenuto del primo motivo, e vi si adduce che il giudicato implicito opererebbe solo se sussistessero le condizioni di applicabilità del giudicato esterno, che qui sarebbero inesistenti per la totale eterogeneità della causa petendi e la conseguente diversità del rapporto giuridico.

Il terzo motivo si articola in due censure.

In primo luogo si denuncia che il giudice d’appello avrebbe omesso illegittimamente di valutare il profilo della prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale, e sarebbe quindi incorso in omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., art. 2943 c.c., comma 4 e art. 112 c.p.c.: il che viene presentato ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Il Tribunale ha ritenuto che il diritto fosse prescritto in quanto non lo avevano interrotto atti riguardanti una diversa lite, con differenti petitum e causa petendi, richiamando giurisprudenza che peraltro, secondo la ricorrente, lo smentirebbe.

Nella seconda parte del motivo, poi, ancora ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 112 c.p.c., adducendo che, se non è fondata la prima parte del motivo, si dovrebbe comunque tenere conto che all’epoca vi sarebbe stato un mutamento giurisprudenziale, per cui, dopo un contrasto della stessa giurisprudenza sulla natura e sulla qualificazione giuridica della responsabilità dell’insegnante in caso di autolesionismo dell’allievo, detta responsabilità fu ricondotta all’art. 1216 c.c., da S.U. 9346/2002, che la configurò responsabilità contrattuale o da contatto sociale. Il diritto al risarcimento per questa responsabilità può essere fatto valere solo quando l’interessato lo può percepire: e, visto il mutamento giurisprudenziale, non si potrebbe ritenere che la condotta della danneggiata anteriore ad esso sia stata inerte rispetto all’azione contrattuale, pena la violazione dell’art. 24 Cost. se al contrario si reputa che anche per tale azione la prescrizione decorra dal fatto ex art. 2947 c.c..

Si difendono ciascuno con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – che richiede il rigetto per maturata prescrizione – e D.L.A. – che, oltre alla prescrizione, adduce la sua carenza di legittimazione passiva.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

I primi due motivi possono essere accorpati nel vaglio, in quanto logicamente il primo assorbe il secondo – come riconosce la stessa ricorrente -, dovendosi anzitutto accertare se effettivamente, come sostiene appunto il primo, non vi sia stato giudicato esterno.

Nella sentenza impugnata il giudice d’appello ha ritenuto operativa l’eccezione di giudicato esterno sulla base del concreto contenuto della sentenza di primo grado nella prima causa, nella quale – rileva appunto la corte territoriale – è stata ampliamente scrutinata ed esclusa qualsivoglia colpa dell’insegnante, concludendosi per l’accidentalità dell’evento. E un accertamento siffatto esclude anche qualsiasi inadempimento di obbligazione.

La posizione assunta dalla corte territoriale è pienamente condivisibile, dal momento che, a prescindere dalla qualificazione della domanda, il primo giudice di merito si pronunciò proprio sulla responsabilità dell’insegnante, pervenendo ad un accertamento incompatibile con una sua responsabilità anche contrattuale, ovvero a dichiarare la sussistenza, nel caso in esame, dell’accidente non dominabile. Non è stato lasciato spazio, dunque, ad un’azione contrattuale, come sarebbe invece avvenuto nell’ipotesi in cui l’antecedente azione ex art. 2048 c.c., si fosse conclusa solo con una sentenza di rigetto per omesso adempimento da parte dell’attrice dell’onere di dimostrazione della dinamica dell’incidente, giacchè, in tale ipotesi, l’azione di responsabilità contrattuale avrebbe potuto incardinarsi sul solo fatto che l’incidente era avvenuto durante le ore di lezione dell’insegnante convenuta.

E’ stato invero riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il giudicato suddetto – che esplica quindi gli effetti del giudicato esterno -., anche se il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo. Se infatti l’autorità del giudicato non osta all’allegazione e alla cognizione di nuovi e posteriori eventi che incidano sul diritto deciso, essa impedisce peraltro il riesame della controversia già risolta nel provvedimento definitivo mediante la deduzione di questioni anteriori al giudicato stesso (v. S.U. 16 giugno 2006 n. 13916; Cass. sez. lav., 8 maggio 2009 n. 10623; Cass. sez. lav., 19 agosto 2009 n. 18381; Cass. sez. lav., 12 aprile 2010 n. 8650; Cass. sez. lav., 21 dicembre 2010 n. 25862; e cfr. inoltre per un caso di superamento di giudicato endoprocessuale mediante fatto nuovo e posteriore la recentissima Cass. sez. 1, 14 gennaio 2016 n. 525). Una mera riqualificazione degli stessi fatti, dunque, non può costituire l’escamotage per superare il giudicato già formatosi, qualora il contenuto di questo incida anche in punto di diritto sulla pur diversa azione successivamente esercitata.

Quanto esposto conduce al rigetto del primo motivo, e al conseguente assorbimento del secondo. A sua volta, viene assorbito il terzo motivo, poichè ogni questione attinente alla prescrizione rimane irrilevante, visto il contenuto dirimente del giudicato esterno che nella fattispecie sussiste.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a ciascun controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate per ognuno in Euro 3900, di cui Euro 200 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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