Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20629 del 09/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 20629 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 19/03/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Carlo Troiani, elettivamente domiciliato in Roma, via
Cardinal De Luca,V rappresentato e difeso, per mandato
in calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo D’Isidoro (fax
0881/1880496, e-mail: segreteria@studiodisidoro.it,
segreteriastudiodisidoro@cnfpec.it );

ricorrente

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

9/itic

generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

2013
in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 09/09/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce
emessa il 15 giugno 2010 e depositata il 22 luglio
2010, R.G. n. 671/2009;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno che ha concluso per

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 2 luglio 2009, Carlo Troiani ha
chiesto alla Corte di appello di Lecce la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
proposto davanti al Tribunale di Foggia il 10
aprile 1998 e conclusosi con sentenza del 28
dicembre 2009.
2. La Corte di appello di Lecce ha accolto la
domanda liquidando in 5.000 euro l’indennità in
considerazione di una durata eccessiva del
giudizio stimata in cinque anni. Ha compensato le
spese del giudizio in considerazione del
ridimensionamento della domanda (rispetto alla
richiesta di liquidazione del danno in 16.000
euro) e del comportamento dell’Amministrazione
della Giustizia che sostanzialmente non si era

gyx

2

l’accoglimento del ricorso;

opposta all’applicazione dei parametri elaborati
dalla giurisprudenza.
3.

Ricorre per cassazione Carlo Troiani affidandosi
ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce
la violazione degli artt. 24, 38 e 111 della
Costituzione, la violazione e falsa applicazione

omessa,

insufficiente

e

contraddittoria

motivazione in relazione alla compensazione delle
spese processuali.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Ritenuto che
5. Il ricorso è in parte fondato. Non sussistevano
infatti

i presupposti per

la integrale

compensazione delle spese processuali.

Il

ridimensionamento della domanda è dipeso anche
dalla misura della durata del giudizio stimata
come fisiologica dalla Corte di appello di Lecce.
Misura che non trova generalmente riscontro nella
giurisprudenza europea e di legittimità. Quanto
al comportamento tenuto dal Ministero della
Giustizia esso si è sostanziato in una
opposizione alla domanda di risarcimento danni
che ha costretto l’odierno ricorrente ad adire il
giudice competente e a coltivare il giudizio per
ottenere la liquidazione del suo diritto e la
condanna del Ministero al pagamento della somma
liquidata.

3

degli artt. 91, 92 secondo comma, 93 c.p.c. e la

6. Va pertanto accolto il ricorso relativamente alla
pronuncia sulle spese, con cassazione del decreto
impugnato e pronuncia nel merito di compensazione
per metà delle spese svoltosi davanti la Corte di
appello di Lecce e conseguente condanna del
Ministero al pagamento della metà residua nella

7. Vanno inoltre poste a carico del Ministero le
spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il
ricorso, cassa il decreto impugnato, nella parte in cui
compensa interamente le spese, e, decidendo nel merito,
compensa per metà le spese del giudizio svoltosi
davanti alla Corte di appello di Lecce e condanna il

Gi-eke

Pu

gíìv

Ministero tdell’Economia e delle Finanze) al pagamento
della residua quota liquidata in 525 euro, di cui 25
per spese, 300 per diritti e 200 per onorari. Condanna
il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in euro 310 oltre accessori di
legge. Dispone la distrazione per entrambi i giudizi
delle spese processuali in favore del procuratore
antistatario avv. Vincenzo D’Isidoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
19 marzo 2013.

misura liquidata in dispositivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA