Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20629 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20629 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
interlocutoria

Cron.206 1-9
Re p.

sul ricorso proposto da
Yovbak Mateya, elettivamente domiciliata in Roma, piazza
Mazzini 8, presso lo studio dell’avv. Salvatore Fachile,
rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso
dall’avv. Carmela Fachile, (fax 06/45508850; p.e.c.
fachile@pec.it);
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno e Questura della Provincia di Roma;
– intimati avverso il decreto del Giudice di pace di Roma del 26
ottobre 2017, R.G. n. 76415/2017;
2018

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

C.C. 12/07/18

Data pubblicazione: 07/08/2018

RILEVATO CHE
1. Con decreto del 26 ottobre 2017 il Giudice di Pace di
Roma ha convalidato il provvedimento emesso, nei
confronti della sig.ra Mateya Yovbak, dal Questore

applicazione

della

misura

alternativa

della

presentazione in Questura e della consegna del
passaporto in luogo del trattenimento nel C.I.E.
2. Ricorre per cassazione la Yovbak deducendo violazione
dell’art. 24 Cost. e 14 d.lgs. n. 286/1998 per la
mancata partecipazione all’udienza di convalida e la
violazione dell’art. 13 comma 5,5.1 e 5.2, del decreto
legislativo n. 286/1998 per la mancata concessione
del termine per la partenza volontaria.
3. Non svolgono difese le Amministrazioni intimate.
RITENUTO CHE
4. La causa presenta profili in diritto che escludono la
sua definizione in camera di consiglio e richiedono la
sua discussione in pubblica udienza.
P.Q. M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della
prima sezione civile.

2

della Provincia di Roma il 23 ottobre 2017 di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
12 luglio 2018.

Francesco Antol. L- ovese

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