Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20628 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20628

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9106-2016 proposto da:

GESA AG2 SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE;

– ricorrente –

contro

TEMPLUM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4188/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia, con sentenza n. 4188/35/2015, depositata il 7 ottobre 2015, non notificata, ritenendo nullo l’atto impositivo per difetto di sottoscrizione autografa, accolse l’appello proposto dalla Templum S.r.l. nei confronti di G.E.S.A. AG 2 S.p.A., gestore del servizio integrato dei rifiuti nell’A.T.O. della Provincia di Agrigento, (di seguito G.E.S.A.) avverso la sentenza della CTP di Agrigento, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per TIA per l’anno 2008.

Avverso la pronuncia della CTR la G.E.S.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’avverso ricorso per tardività in relazione alle modalità del computo dei termini a seguito del mancato perfezionamento della procedura amministrativa di accertamento con adesione, avendo la contribuente disertato l’invito a comparire.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, e falsa applicazione del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, art. 19 e del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, commi 7 e 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata ha accolto l’avverso motivo di ricorso, ritenendo nullo l’atto impositivo per difetto di sottoscrizione del soggetto legittimato all’emanazione dell’atto.

Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente formula in subordine analoga censura per violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la firma autografa costituisca un elemento essenziale dell’avviso di accertamento emesso ai fini TIA e che la sua mancanza ne determini, pertanto, la nullità.

Il primo motivo è infondato, alla stregua del costante indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sicchè alla stessa non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12 connesso alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione” (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 26 giugno 2015, n. 13248; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7734; Cass. sez. 5, 9 marzo 2012, n. 3762), in conformità a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 140/2011, che aveva ritenuto inammissibile la prospettata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, “nella parte in cui non prevede che la formalizzazione del mancato raggiungimento dell’accordo comporti la rinuncia all’istanza di accertamento con adesione”.

Nel caso di specie, corretta è stata dunque sul punto la decisione impugnata che, in relazione a fattispecie in cui il mancato perfezionamento dell’accordo è stato conseguente alla diserzione da parte della contribuente dell’invito a comparire, ha ritenuto che detto comportamento non potesse essere qualificato come rinuncia all’istanza, che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso, affinchè potesse operare sin dalla chiusura del verbale di mancato accordo la ripresa del termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Il secondo motivo è invece manifestamente fondato.

La L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, stabilisce che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.”.

Questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 6 maggio 2015, n. 9079; Cass. sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6736) ha chiarito che si tratta di norma speciale non abrogata e che conserva pertanto la sua efficacia.

Nella fattispecie in esame è poi incontroversa in fatto la circostanza che il soggetto responsabile del procedimento sia stato individuato a sottoscrivere gli atti di accertamento secondo le modalità di cui al citato L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, con apposita determina dirigenziale, sussistendo quindi le condizioni perchè l’atto debba essere ritenuto pienamente legittimo (cfr. Cass. sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15447).

Quanto sopra osservato comporta l’assorbimento del terzo motivo formulato in subordine dalla ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia in diversa composizione che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, esaminerà le altre questioni ritenute assorbite dalla pronuncia in questa sede impugnata.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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