Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20628 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 13/10/2016), n.20628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10159/2013 proposto da:

S.S., (OMISSIS), R.R. (OMISSIS), convivente con

il primo, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA VERBANO 22,

presso lo studio dell’avvocato GIUNIO RIZZELLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALVATORE ABATE giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, e per essa la propria mandataria e

rappresentante, GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei

procuratori speciali C.G. e CA.FR.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. S.S. e R.R. hanno proposto ricorso per cassazione contro le Assicurazioni Generali s.p.a. e, testualmente, contro “Altri” avverso la sentenza del 23 febbraio 2012 pronunciata in grado di appello dalla Corte di Appello di Lecce in una controversia introdotta in primo grado davanti al Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Maglie.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la s.p.a. intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio in via preliminare deve rilevare che il ricorso è improcedibile.

Invero, come emerge dal fascicolo d’ufficio, i ricorrenti hanno depositato la sentenza impugnata in una copia che risulta inviata a mezzo fax e, quindi, ha natura di copia fotostatica dell’atto che con il fax è stato spedito alla stazione ricevente.

Atto, quello utilizzato per la trasmissione e così risultato fotocopiato dall’apparecchio trasmittente, che, a sua volta, peraltro non si sa che natura avesse.

In particolare, non è dato sapere se esso fosse a sua volta un originale o una copia.

La copia così prodotta reca l’attestazione del cancelliere della Corte leccese di conformità all’originale da cui venne estratta (e, altresì, la spedizione in forma esecutiva), ma non è dato sapere se la spedizione a mezzo fax avvenne utilizzando appunto la copia autentica rilasciata dal detto cancelliere o una copia di essa.

Se anche si supponesse – ma non è dato comprendere come la supposizione potrebbe giustificarsi – che la copia spedita tramite il fax sia stata quella autentica rilasciata dal cancelliere, resterebbe in ogni caso fermo che quella risultante dalla trasmissione e prodotta presso la cancelleria non avrebbe a sua volta quella consistenza, ma solo quella di copia, sebbene di una copia autentica.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, esige invece la produzione di una copia autentica, cioè di una copia che rechi l’attestazione di autenticità rispetto all’originale della sentenza, espressa come atto compiuto dal cancelliere in originale e la norma non ammette equipollenti (da ultimo Cass. n. 6712 del 2013).

p.2. Si deve, poi, aggiungere che dalla detta copia fotostatica emerge che l’originale fotocopiato venne notificato a mezzo posta al S., come emerge dal timbro dell’Ufficiale Giudiziario presso l’U.N.E.P. di Lecce, in data 23 aprile 2012. Anche se non risulta la data di ricezione si deve ritenere che la notificazione sia stata ricevuta e spettava al ricorrente precisare quando, al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione, giacchè la notifica appariva idonea al decorso del termine c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c..

Poichè le posizioni del S. e della moglie R.R. sono di litisconsorti facoltativi avendo ciascuno agito per un danno sofferto in proprio, il ricorso del S. sarebbe allora da ritenere anche tardivo.

p.3. L’evocazione generica di “altri”, cioè degli eredi di Sp.Co., contro i quali risulta peraltro pronunciata la sentenza, avrebbe imposto di provvedere ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ad un ordine di integrazione del contraddittorio.

La sua improcedibilità rende, tuttavia, inutile un siffatto ordine.

p.4. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato improcedibile.

Per completezza si rileva che l’illustrazione dei due motivi si fondava su risultanze probatorie delle quali non si forniva l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nei termini di cui a consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. (ord.) n. 22303 del 208, Cass. sez. un. nn. 28547 del 208 e 7161 del 2010), onde il ricorso sarebbe stato per entrambi i ricorrenti inammissibile.

p.5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremiladuecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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