Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20628 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20628 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 22651-2012 proposto da:
G. VALOTA SPA 00679180166, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
COPPOLA VINCENZO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MACCHI SPA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI
79/H, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato VAGAGGINI ROBERTO giusta delega a
margine delle note difensive;
– resistente –

Data pubblicazione: 09/09/2013

avverso l’ordinanza n. 11173/11 del TRIBUNALE di BERGAMO
SEZIONE DISTACCATA di GRUMELLO DEL MONTE,
depositata il 13/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

è solo presente l’Avvocato Baccano Raffaella (delega Vagaggini
Roberto) difensore della resistente;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 22651 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

BARRECA;

PREMESSO IN FATTO
La società G. Valota Spa propone istanza di regolamento di
competenza avverso l’ordinanza in data 13 luglio 2012, con la quale il
Tribunale di Bergamo —sede distaccata di Grumello del Monte (nella
causa introdotta dalla medesima società nei confronti della Macchi

consegna di un macchinario diverso rispetto a quello ordinatole, oltre
che privo delle caratteristiche essenziali concordate, alla consegna del
macchinario effettivamente ordinato entro un termine da assegnarsi e,
in difetto, al versamento delle somme necessarie per l’esecuzione delle
modifiche a quello consegnato, oltre al risarcimento del danno, con
compensazione delle somme dovute dalla convenuta con il saldo del
prezzo da versarsi da parte dell’attrice) ha accolto l’eccezione di
incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta; ha dichiarato la
propria incompetenza territoriale ed ha indicato quale giudice
competente il Tribunale di Varese, concedendo termine di sei mesi per
la riassunzione della causa e rimettendo alla decisione di merito anche
la regolamentazione delle spese.
La società intimata ha depositato scrittura difensiva.
La società istante ha depositato memoria.
Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 2 aprile 2013, conclusioni
scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è basato su due motivi.
1.-Col primo motivo è denunciata la nullità della clausola derogatoria
della competenza ex art. 1341, comma secondo, cod. proc. civ.
La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato per avere
ritenuto valida la clausola di cui all’art. 37 (erroneamente indicato
nell’ordinanza come art. 38) del contratto concluso tra le parti il 15
Ric. 2012 n. 22651 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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S.p.A. per ottenerne la condanna, previo accertamento dell’avvenuta

dicembre 2009, con cui è stabilita la competenza esclusiva del foro di
Varese, in quanto si tratterebbe di condizione di contratto
unilateralmente predisposto dalla società venditrice per regolamentare
una serie indefinita di rapporti, che non è stata specificamente
approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, cod. civ.

oggetto di trattativa individuale, osservando che il giudice non ha
specificato quali modifiche sarebbero state apportate al contratto de
quo, essendo mancata nel grado di merito la prova, spettante alla
convenuta, della pretesa contrattazione sia dei singoli punti del
contratto che delle modifiche agli stessi. Aggiunge che il contratto
siglato tra le parti non sarebbe affatto frutto di una libera
contrattazione tra le medesime, ma è un prestampato, dove sono
lasciati spazi bianchi per definire solo l’oggetto dell’orale e le modalità
di pagamento, unilateralmente predisposto dalla venditrice; che la sola
contrattazione del prezzo e del tipo di macchinario non potrebbe
escludere l’applicazione dell’art. 1341 cod. civ., come sostenuto dal
giudicante, poiché la giurisprudenza di legittimità è nel senso che
questa norma non si applica soltanto quando la singola clausola sia
stata oggetto di una specifica trattativa; che il contratto prodotto
paleserebbe in tutta evidenza il fatto di essere stato predisposto dalla
Macchi S.p.A.
1.1.- Parte resistente deduce che, alla stregua dell’attuale
giurisprudenza, non sarebbe sufficiente, per l’applicabilità dell’art.
1341, comma secondo, cod. civ., la predisposizione unilaterale da parte
di uno dei contraenti del contratto al quale l’altro ha prestato adesione,
ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni
generali siano determinate mediante appositi strumenti (moduli o
formulari) in vista dell’utilizzazione di una serie indefinita di rapporti.
Rie. 2012 n. 22651 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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Critica la decisione impugnata, secondo cui il contratto sarebbe stato

Aggiunge che, comunque, la norma citata non può trovare
applicazione, come pure da giurisprudenza consolidata, quando il
negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi
tra le parti, in quanto in tale caso le clausole sono frutto dell’incontro
della volontà dei contraenti. Infine, rileva che è onere di chi eccepisce

dei relativi presupposti. Sulla base di tali premesse in diritto, conclude
osservando che, non solo non sarebbe stata fornita dalla ricorrente tale
ultima prova, ma che, nel caso di specie, il contratto sarebbe stato
oggetto di trattative condotte dalle parti, in posizione di parità
contrattuale, per un lungo periodo di tempo, che avrebbero portato a
significative modifiche delle condizioni originariamente proposte da
essa venditrice.
1.3.- Il Pubblico Ministero mostra di condividere la censura della
ricorrente secondo cui l’affermazione del giudice a quo, per la quale la
clausola di deroga alla competenza sarebbe valida, pur se non
specificamente approvata per iscritto, in quanto oggetto di trattative
intercorse tra le parti, non risulta in alcun modo riscontrata, non
essendo state precisato quali siano state queste trattative e soprattutto
se esse abbiano riguardato la clausola del foro. Tuttavia, conclude nel
senso del rigetto del ricorso e della competenza del Tribunale di
Varese, richiamando la giurisprudenza per la quale per potersi
configurare l’ipotesi normativa dell’art. 1341 cod. civ. non è sufficiente
che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contratto al quale
l’altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale
sia precostituito e le condizioni generali siano determinate mediante
appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell’utilizzazione per
una serie indefinita di rapporti. Nel caso di specie, sarebbe mancata, da
parte della ricorrente che ne aveva l’onere, la prova di tali elementi, in
Ric. 2012 n. 22651 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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l’applicabilità dell’art. 1341 cod. civ. fornire la prova della ricorrenza

particolare la prova che lo schema negoziale, indubbiamente
predisposto dalla Macchi, corrispondesse ad un modulo o formulario;
prova che, secondo le conclusioni in parola, sarebbe stata tanto più
necessaria in quanto, trattandosi di un macchinario di “ingombranti
dimensioni” posto in vendita al prezzo di euro 660.000,00, mal si

formulari.
2.- Il Collegio ritiene di dover disattendere, nel merito e con riguardo al
caso di specie, tali ultimi rilievi, pur confermando entrambi gli
orientamenti giurisprudenziali menzionati dal Pubblico Ministero.
In primo luogo, va ribadito il principio per il quale possono qualificarsi
come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l’esigenza della
specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle
strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti,
tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un
contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità
indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove,
cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari
utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti
predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento
ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l’altro contraente
possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie
modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, ne’, a
maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e
per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. n. 2294/01, n.
2208/02; cfr. anche Cass. n. 4241/03, n. 3184/06).
L’applicazione di tale principio al caso di specie porta a ritenere
applicabile il disposto dell’art. 1341 cod. civ. in ragione della peculiare
predisposizione del contratto da parte della società venditrice.
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presterebbe ad essere oggetto di compravendita tramite moduli o

Per come risulta dal modulo sottoscritto il 15/21 dicembre 2009 (ma
anche dagli altri di cui si dirà), il contratto predisposto unilateralmente
dalla Macchi si compone di più moduli distinti, variamente intitolati:
specificamente, una prima parte intitolata <>, con le relative specifiche tecniche; una seconda parte

<>; queste ultime due presentano un
contenuto predeterminato, di tenore tale da poter essere utilizzato per
diverse tipologie di forniture.
Non è contestato che si tratti di condizioni unilateralmente predisposte
dalla venditrice. E’ contestato che siano destinate a regolare una serie
indefinita di rapporti e che, nel caso di specie, siano state liberamente
apprezzate dalla società acquirente, da questa fatte oggetto di trattative
ed eventualmente modificate con l’accordo della venditrice.
Orbene, quanto alla prova del primo requisito in contestazione, non
convince l’argomento della resistente, fatto proprio dal Pubblico
Ministero, secondo cui per il solo fatto che si trattasse di un
macchinario di “ingombranti dimensioni” del prezzo di euro
660.000,00 avrebbe dovuto formare oggetto di specifica trattativa: è in
atti la prova, ma anche l’ammissione della resistente, che si tratta di
macchinario ordinariamente venduto dalla Macchi (che si occupa della
<> ed, in aggiunta a ciò <>, tra cui l’avvolgitore per il quale è
controversia: pag. 2 della memoria della resistente) e, per di più, di uno
dei macchinari che <>; una terza parte intitolata

conseguentemente di prestazioni), mentre Macchi produce altri
macchinari similari, ma di prezzo ben più elevato… >> (stessa pag. 2).
Piuttosto, proprio la tipologia dei moduli e la posizione nel mercato
della Macchi inducono ad escludere che si sia in presenza di un
contratto predisposto unilateralmente da quest’ultima in previsione e

quella intrapresa con l’odierna parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che la dimostrazione che si sia in presenza di moduli
standardizzati adoperati dalla Macchi per regolare i propri contratti di
compravendita/fornitura (salvo quanto si dirà a proposito del margine
di trattativa lasciato all’iniziativa ed alle richieste dell’acquirente) si trae
anche dalla produzione in giudizio degli altri tre moduli sulla base dei
quali si svilupparono le trattative tra Macchi e Valota (doc. n. 14, 15 e
16 del fascicolo di parte resistente), che contengono clausole pressoché
sovrapponibili a quelle contenute nel modulo infine sottoscritto dalle
parti.
Dalle risultanze di cui si sopra, non smentite da alcun altro elemento
processuale, si trae la prova che le condizioni generali di contratto
sono state predisposte -per concorde ammissione- unilateralmente da
Macchi in moduli distinti in diverse parti e sono destinate a regolare
una serie indefinita di rapporti nei quali la Macchi assume la qualità di
venditrice/fornitrice del macchinario e della relativa assistenza tecnica.
2.2.- Questione diversa, pur se contigua a quella fin qui trattata,
concerne la possibilità offerta all’altro contraente di richiedere ed
apportare le necessarie modifiche alle condizioni generali proposte
dalla venditrice, dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.
Giova premettere che la possibilità di trattativa sulla singola condizione
generale, contrariamente a quanto sembra sostenere la resistente, non è
in sé incompatibile con l’applicazione dell’art. 1341 cod. civ.
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con riferimento ad una specifica vicenda negoziale, in particolare a

Tale affermazione trova riscontro nella giurisprudenza citata dal
Pubblico Ministero, che qui si ribadisce, per la quale il requisito della
specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, previsto dal
secondo comma dell’art. 1341 cod. civ., non è necessario per le
clausole inserite nel contratto a seguito di specifiche trattative tra le

clausole onerose contenute nello stesso contratto alle quali la parte
abbia aderito senza alcuna discussione ( Cass. n. 3407/86, nonché già
Cass. n. 3373/79 ed altre precedenti).
Ciò sta appunto a significare che, una volta appurato il dato,
logicamente e cronologicamente pregiudiziale, della predisposizione
unilaterale delle condizioni generali di contratto da parte di uno dei
contraenti allo scopo di regolare una serie indefinita di rapporti con
sue potenziali controparti contrattuali —con onere della prova a carico
di colui che intende avvalersi della disciplina di favore dell’art. 1341
cod. civ.- è data possibilità al contraente che abbia predisposto le
condizioni generali di provare che, nel caso concreto, queste siano
state oggetto di trattativa. Sarà, allora, l’ampiezza e l’oggetto di siffatte
trattative a delimitare l’ambito di applicazione del disposto dell’art.
1341 cod. civ., alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale da
ultimo ribadito.
Nel caso di specie, non solo il giudice a quo ha omesso ogni
indicazione circa le trattative che avrebbero avuto ad oggetto
specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale, ma si
evince per tabulas sia dal documento contrassegnato col n. 16 (del
fascicolo di parte resistente) che dalle deduzioni e difese della parte
resistente che tale clausola non sia stato oggetto di specifiche trattative,
avendo queste riguardato, oltre all’oggetto del contratto (vale a dire il
tipo di macchinario da acquistarsi da parte di Valota ed il colore di
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parti, mentre tale requisito continua ad essere richiesto per le altre

alcune parti dell’impianto), il prezzo finale di acquisto, le modalità ed i
termini di pagamento, la validità dell’offerta, il periodo di prova (cfr.
pagg. 16-17 della memoria di Macchi, nonché doc. n. 16).
3.- Peraltro, la censura di cui al primo motivo, pur essendo fondata,
comporta soltanto la modifica della motivazione dell’impugnata

competente nel Tribunale di Varese, da effettuarsi in applicazione
dell’art. 20 cod. proc. civ.
In proposito, essendo incontestato tra le parti il luogo di stipulazione
del contratto presso la sede della società venditrice posta nel
circondario del Tribunale di Varese, è invece contestato, il forum
destinatae solutionis.
Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente, riguardo al luogo
dell’adempimento, sostiene che per quanto il contratto preveda in
premessa la consegna del macchinario “franco fabbrica” presso la sede
della Macchi, tale previsione configurerebbe una <>,
perché, date le dimensioni del macchinario, il suo montaggio presso la
sede del cliente sarebbe imprescindibile. Da ciò trae la conseguenza
che, essendo la sede dell’acquirente il luogo stabilito per l’installazione
ed il montaggio, che qui in effetti sarebbero avvenuti, così come le
attività di avviamento e di collaudo del macchinario, il luogo di
adempimento si dovrebbe ritenere appunto presso la propria sede, sita
nel circondario del Tribunale di Bergamo.
3.1.- Parte resistente sottolinea che, essendo oggetto del contratto la
produzione e la consegna di un macchinario per il quale la resa era da
intendersi “franco fabbrica”, è contenuta in contratto la precisazione
per la quale per consegna si intendeva il collaudo effettuato presso la
Macchi prima della spedizione. Precisa che, essendo tali le condizioni
contrattuali (cui è da aggiungersi quella dell’art. 23, secondo cui <>), una volta effettuato il collaudo presso la sede del
produttore, prima della consegna all’acquirente (come è usuale per
questa tipologia di macchinari), non rileverebbe che tecnici della
Macchi abbiano “collaborato” per un limitato periodo di tempo al

in considerazione del fatto che le attività di montaggio sono state
comunque compiute da personale incaricato dall’acquirente, trattandosi
di uno dei <> come da contratto.
4.- Il Collegio ritiene che il luogo di adempimento del contratto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 20 cod. proc. civ. debba essere individuato
applicando il principio di diritto per il quale il luogo di adempimento
dell’obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e
collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le
parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il
collaudo; se, invece, le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo
debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore è qui che va
ravvisato il luogo di adempimento dell’obbligazione, a nulla rilevando
che dopo il collaudo il macchinario sia stato smontato per il
trasferimento presso il compratore, ed ivi il venditore abbia prestato la
propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio (Cass. ord. n.
15019/08, cui adde Cass. n. 412/12).
Le previsioni del contratto stipulato tra Macchi e Valota sono
inequivoche nel delineare la vicenda nei termini espressamente presi in
considerazione da questa Corte nei precedenti appena citati, sicché il
principio ivi enunciato ben si presta alla decisione del caso in esame.
Il foro competente va individuato nel Tribunale di Varese, come
affermato dal provvedimento impugnato.
Il ricorso va perciò rigettato.
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montaggio del macchinario presso lo stabilimento della Valota, anche

5.- Le ragioni della decisione, che hanno riconosciuto la fondatezza
dell’eccezione di nullità della clausola di deroga alla competenza, pur se
sfavorevoli alla ricorrente, rendono di giustizia la compensazione delle
spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

cassazione.

Roma, 3 luglio 2013
i).2 Pr sidente

Il Funzionario Giudiziario
CO
,
1557576-77″131

DEPOSITATO IN ettEtleits
Roma,

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Giudiziario

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di

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