Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20628 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20628 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 7719/2018 R.G. proposto da
JENG SAIDOU, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Ottaviano, con domicilio in Roma, via degli Scipioni, n. 265, presso lo studio dell’Avv. Domenico Liberatore;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 150/18 depositata il
26 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2018
dal Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 07/08/2018

Rilevato che Jeng Saidou, cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per
cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 26 gennaio 2018,
con cui la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, in quanto
proposto con ricorso e notificato oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento impugnato, il gravame interposto avverso l’ordinanza emessa il 24 maggio 2017 dal Tribunale di Ancona, che aveva riget-

dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 702-quater cod. proc. civ.,
sostenendo che, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 27, comma
primo, lett. f), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 all’art. 19, comma nono,
del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nelle controversie aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del d.lgs. 20 gennaio
2008, n. 35 non trova più applicazione il principio secondo cui l’appello va
proposto con citazione, avendo il legislatore introdotto una specifica disposizione che, al fine di accelerare la definizione del giudizio, prescrive, in deroga alla disciplina generale del rito sommario di cognizione, la forma del ricorso per l’atto introduttivo del procedimento di appello, con la conseguenza
che la tempestività del gravame dev’essere valutata con riferimento alla data di deposito del medesimo atto, anziché a quella della notificazione;
che la predetta questione, già ripetutamente affrontata da questa Corte,
e risolta in senso sfavorevole al ricorrente, risulta allo stato in procinto di
essere esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, alle quali è stata assegnata dal Primo Presidente, in virtù della prospettazione di nuove ragioni,
a seguito di trasmissione degli atti disposta da questa Sezione con ordinanza interlocutoria del 9 maggio 2018, n. 11232;
che, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, risulta opportuno il
rinvio della causa a nuovo ruolo.

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tato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta

P.Q. M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 28/06/2018

Il Presidente

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