Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20627 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.31/08/2017),  n. 20627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 173-2016 proposto da:

STABILIMENTI BALNEARI ADRIATICO SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO PICCININNO, GIUSEPPE

SCONZA;

– ricorrente –

contro

COMUNE BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1106/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Puglia, con sentenza n. 1106/1/2015, depositata il 19 maggio 2015, non notificata, pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n. 239/17/14 della CTP di Bari, proposti rispettivamente dal Comune di Bari e dalla Stabilimenti Balneari Adriatico S.r.l. (quest’ultimo da intendersi come appello incidentale, in quanto successivamente notificato), dichiarò inammissibile l’appello principale del Comune di Bari ed accolse parzialmente l’appello incidentale, dichiarando dovute le sanzioni nell’ammontare riferito alla denuncia infedele anzichè all’omessa denuncia.

La vicenda traeva origine dall’impugnazione da parte della società di avviso di accertamento per TARSU per gli anni dal 2007 al 2011, col quale l’ente impositore richiedeva le maggiori somme dovute per detto tributo in ragione dell’attribuzione, in virtù del regolamento TARSU e della Delib. Giunta Comunale n. 349 del 2012 di approvazione delle tariffe generali, delle categorie 12 (locali destinati ad attività industriali, produzioni di servizi pubblici e privati, stabilimento balneari e simili), ad area coperta di mq 375 destinata a servizio di ristorazione, e 18/12 a superficie di mq 392 quale area all’aperto destinata ad attività industriali e balneari.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’intimato Comune non ha svolto difese.

Con il primo motivo la contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, lamentando che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione apparente nella parte in cui ha disatteso il motivo di gravame relativo alla denunciata carenza di motivazione dell’atto impositivo.

E’ noto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre motivazione apparente allorchè la decisione non consenta in alcun modo il controllo sulla ratio decidendi (cfr. tra le molte, Cass. sez. unite 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113).

Ciò è senz’altro da escludere nella fattispecie in esame, in cui, peraltro, il vizio è denunciato in relazione ad un unico profilo delle diverse questioni trattate, osservando la Corte che la decisione impugnata ha espresso in maniera sintetica ma esaustiva il proprio convincimento sul rispetto, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 dell’obbligo motivazionale da parte dell’atto impositivo, tale da consentire – essendo stati esplicitati natura del tributo, allocazione delle aree, superfici accertate, anni di riferimento, categoria di rifiuti, causa dell’accertamento, importo per ciascun anno delle tasse, sanzioni ed interessi – alla contribuente di poter adeguatamente esporre le proprie difese in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che hanno determinato l’emanazione dell’atto impositivo.

Il secondo motivo, col quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 2 in combinato disposto con la L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, è inammissibile, atteso che la ricorrente finisce con il riproporre, per alcuni versi, la censura di illegittimità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione e, segnatamente nella parte in cui ne lamenta l’insufficienza o la contraddittorietà, riproponendo, in realtà, sub specie del vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, questioni circa il merito della fondatezza della pretesa impositiva.

Viceversa è manifestamente fondato il terzo motivo, nella parte in cui la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Se è vero, che, come riconosce la stessa sentenza impugnata laddove, con riferimento al profilo sanzionatorio, statuisce che le sanzioni debbano essere riferite non all’omessa denuncia, ma rapportate alla denuncia infedele, ne consegue che l’oggetto dell’accertamento riguarda non già l’estensione della superficie complessiva, ma la diversa attività, di somministrazione e ristorazione, svolta su parti della stessa, come specificamente sopra individuate, facenti parte quindi dell’area già oggetto di tassazione nella sua interezza.

La sentenza impugnata, omettendo di dar conto di tale circostanza fattuale, non consente di verificare se effettivamente, in relazione a quanto oggetto di contestazione nell’avviso di accertamento, l’ente impositore abbia di fatto assoggettato a doppia imposizione le aree in oggetto rispettivamente di mq 375 e 392, in quanto già comunque in precedenza tassate con la medesima tariffa ai fini TARSU.

Il ricorso va dunque accolto, limitatamente al terzo motivo nei sensi di cui sopra, restando assorbito il quarto, con il quale, sviluppando ulteriormente le argomentazioni poste a base della censura precedente, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che, se non è accertabile nella fattispecie alcun maggiore imponibile o dovuta alcuna maggiore imposta, alcuna sanzione sarebbe quindi dovuta.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo nei termini di cui in motivazione, rigettati i primi due motivi ed assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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