Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20627 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 13/10/2016), n.20627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22493/2013 proposto da:

S.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

E. MOROSINI 16-A, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GUERRA,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2593/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GIOVANNI GUERRA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel (OMISSIS), P.A., conduttrice di un immobile sito in (OMISSIS) di proprietà di M.G., lamentando di aver corrisposto a titolo di canone di locazione di immobile ad uso abitativo una somma maggiore rispetto a quanto doveva, convenne in giudizio il locatore per ottenere la restituzione di quanto da quest’ultimo indebitamente percepito.

Si costituì il M. chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che l’importo pagato dalla conduttrice era imputabile sia al canone di locazione, sia alle spese di gestione della cooperativa da intendersi come oneri condominiali, secondo quanto previsto dal contratto. Eccepì anche l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso della maggior somma L. n. 841 del 1973, ex art. 6.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 8856/2010, accolse la domanda dell’attrice e condannò il locatore al rimborso della somma di Euro 30.353,40 ritenendo non provata la debenza della maggior somma a titolo di spese di gestione, e non provato il fatto che il locatore le avesse supportate e che, conseguentemente, fossero dovute dal conduttore quali oneri condominiali.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2593 del 31 maggio 2013.

3. Avverso tale decisione, S.S., quale erede di M.G., propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1. L’intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, art. 360 c.p.c., n. 5”.

Lamenta che la corte di appello ha errato laddove ha ritenuto che non sarebbe possibile risalire, dalla semplice produzione dei bilanci consuntivi, relativi alla situazione contabile di un soggetto terzo ed estraneo ai rapporti tra locatore e conduttore, alla debenza degli oneri accessori.

Il motivo per quanto riguarda il vizio ex art. 5 è inammissibile.

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricorrente, denunciando il vizio di omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”.

La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha altresì errato nel respingere le censure relative alla corretta imputazione del pagamento operato periodicamente dalla conduttrice, per la mancanza di una pluralità di posizioni debitorie in capo ad una stessa parte nei confronti di un’altra, non risultando prova degli oneri condominiali, talchè unico sarebbe il rapporto obbligatorio tra le parti.

Anche tale motivo è infondato.

La censura è eccentrica e non coglie nel segno. Infatti, tutto il dialogo processuale tra le parti è stato incentrato sul pagamento cumulativo e non sulla imputazione di pagamento di quanto pagato dalla P.. A tal proposito il giudice del merito con motivazione congrua e logica ha specificato che mancava il presupposto che sta alla base della norma e cioè la sussistenza di una pluralità di posizioni debitorie e di cui non è stata fornita alcuna prova. Inoltre la ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 21381/2006).

5. Non avendo l’intimata svolto attività difensive, non occorre provvedere sulle spese.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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