Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20627 del 09/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20627 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 17852-2011 proposto da:
RANOCCHIA

ILDEBRANDO

RNCLBR35L31E9750,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANDREA
BADOERO 82, presso lo studio dell’avvocato MARIA PAOLA DI
NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAIORCA FULVIO
CARLO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ITALFONDIARIO SPA 00399750587, nella sua qualità di
procuratore della SPV IEFFE TRE SRL, in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16,
presso lo studio dell’avvocato GARCEA FRANCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MIGLIORINI GIULIA giusta procura speciale in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 09/09/2013

- controricorrente nonché contro
MOENIA ROMANA SRL;

– intimata –

4/05/2010, depositata il 14/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia ha rigettato
l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Ildebrando Ranocchia,
debitore esecutato, avverso le operazioni di vendita con incanto
condotte dal notaio delegato nella procedura esecutiva immobiliare
intrapresa nei suoi confronti da Italfondiario S.p.A., cui era seguita
l’aggiudicazione in favore di Moenia Romana s.r.l.
L’opponente aveva posto a base dell’opposizione l’omesso versamento
presso un istituto di credito indicato dal G.E. dell’assegno per
cauzione.
Il Tribunale ha dato atto che nel caso di specie il bando di vendita non
prevedeva che la cauzione dovesse essere versata presso un istituto di
credito indicato dal g.e., ma in denaro, presso la sede dell’ANPE. Ha
quindi accertato che, per come <>.
1.1.- Il ricorso straordinario per cassazione è affidato ad un unico
motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto; violazione del principio del contraddittorio ex art. 24
e 111 Cost. e 115 c.p.c., per non avere il giudice di merito ammesso la
prova testimoniale dedotta dal ricorrente, specificamente per non avere
ammesso a provare con i testi indicati in ricorso la <>. In particolare, il
ricorrente contesta che il giudice di merito abbia basato la propria
decisione soltanto sulla prova documentale fornita da parte resistente,
così dando luogo ad una <> di cui agli artt. 24 e 111 Cost., nonché alla
violazione dell’art. 115 e dell’art. 116 cod. proc. civ.
1.2.- Italfondiario S.P.A. ha resistito con controricorso, eccependo
l’inammissibilità del ricorso e riportando il testo dell’ordinanza del
giudice istruttore di rigetto dell’istanza di ammissione delle prove orali
avanzata dall’opponente, con cui le prove sono state dichiarate
«ininfluenti ed irrilevanti>> perché <>.
L’altra intimata non si è difesa.

Nel caso di specie, avendo la prova testimoniale ad oggetto la
circostanza del mancato versamento della cauzione presso un istituto
di credito, correttamente reputata irrilevante dal Tribunale per non
esservi la corrispondente previsione nell’ordinanza di vendita, non è
viziata la sentenza che si è avvalsa della prova documentale idonea a
dimostrare che la cauzione era stata versata secondo le prescrizioni
date in tale ordinanza; prova, che non sarebbe stata in alcun modo
invalidata dal positivo espletamento della dedotta prova testimoniale.
Va perciò proposta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore
della parte resistente nell’importo di € 4.000,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 3 luglio 2013, nella camera di consiglio
della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.

che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr., tra le
altre, Cass. n.11457/07).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA