Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20627 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. III, 07/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) (già SOC. ASSICURATRICE

INDUSTRIALE S.P.A.) n.q. di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia

per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato BERILLI MARIA ANTONIETTA, che la

rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

F.D. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 270, presso lo studio dell’avvocato

RENZETTI NATASZA, rappresentati e difesi dagli avvocati VANCHERI

VALERIO, PIZZO ANGELO giusto mandato in atti;

F.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 270, presso lo studio dell’avvocato

RENZETTI NATASZA, rappresentato e difeso dall’avvocato VANCHERI

VALERIO;

– controricorrenti –

e contro

MEIE AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., S.S., COSIDA S.P.A.

IN LCA, G.F.;

– intimati –

Nonchè da:

U.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A. quale incorporante la MEIE AURORA

ASSICURAZIONI SPA nonchè quale necessaria legale rappresentante ex

lege del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in persona del legale

rappresentante Dott. S.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI

LUCIO, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrenti incidentale –

contro

F.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 270, presso lo studio dell’avvocato

RENZETTI NATASZA, rappresentato e difeso dall’avvocato VANCHERI

VALERIO;

F.D. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 270, presso lo studio dell’avvocato

RENZETTI NATASZA, rappresentati e difesi dagli avvocati PIZZO ANGELO,

VANCHERI VALERIO giusto mandato in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

S.S., COSIDA S.P.A. IN LCA , FONDIARIA SAI S.P.A.

(OMISSIS), G.F.;

– intimati –

sul ricorso 22194-2009 proposto da:

O.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) quale incorporante la MEIE

AURORA ASSICURAZIONI SPA nonchè quale necessaria legale

rappresentante ex lege del Fondo di Garanzia Vittime della Strada in

persona del legale rappresentante Dott. S.C.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50-A, presso lo

studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, che lo rappresenta e difende

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

F.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 270, presso lo studio dell’avvocato

RENZETTI NATASZA, rappresentato e difeso dall’avvocato VANCHERI

VALERIO;

F.C. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 270, presso lo studio dell’avvocato

RENZETTI NATASZA, rappresentati e difesi dagli avvocati VANCHERI

VALERIO, PIZZO ANGELO giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

e contro

FONDIARIA SAI S.P.A. , COSIDA S.P.A. IN LCA, G.F.,

S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 149/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/02/2009 R.G.N. 1566/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;

udito l’Avvocato VANCHERI VALERIO;

udito l’Avvocato LAURENTI NICOLA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE EDUARDO VITTORIO che ha concluso con il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5.3.2002, M.A., F.C., F.S., Fi.Sa. e F.N., premesso che la loro madre, S. S., era deceduta in seguito al violento impatto con l’autocarro di G.F. condotto da A.V., già riconosciuto responsabile in sede penale con il concorso della vittima per il 60%, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Siracusa, G.F., S.S. (erede del conducente) la Sai spa quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e la Meie Aurora spa quale incorporante la Siad spa, cessionaria della Cosida (in l.c.a.) e rappresentante della Consap spa, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Costituitisi in giudizio, la Sai spa e il Fondo di Garanzia, rappresentato dalla Meie spa, chiedevano il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con sentenza emessa il 15.5.2003, depositata il 16.6.2003, così statuiva: “dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità concorsuale di Vito d’Agata nella misura del 40%; condanna in solido la Sai spa quale impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada in persona del legale rappresentante e la Meie Aurora spa quale impresa cessionaria della Cosida spa in l.c.a. e in nome e per conto della Consap spa (Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada) al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 43.382,38 oltre interessi dalla data del 10.1.97 fino al soddisfo al tasso legale e rivalutazione per il medesimo periodo, nonchè alle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 di cui Euro 500,00 per spese ed Euro 300,00 per rimborso forfetario oltre iva e epa per ciascun convenuto”.

La Fondiaria Sai spa, proponeva appello davanti a questa Corte, chiedendo la riforma della predetta sentenza.

F.N. e, con altro atto, M.A., F. C., F.S., F.D., Fi.

S., F.A. si costituivano, chiedendo il rigetto del gravame avversario e proponendo appelli incidentali.

La Meieaurora Assicurazioni spa si costituiva rilevando che nessuna domanda era stata proposta in grado di appello nei suoi confronti.

La Corte d’Appello di Catania, con la decisione in esame depositata in data 3.2.2009, così statuiva: “in riforma della sentenza impugnata, condanna la Fondiaria Sai e la Meie Aurora al pagamento della rivalutazione, in base agli indici Istat, sull’importo determinato dal Tribunale fino al soddisfo, nonchè al pagamento degli interessi maturati nel periodo compreso tra il danno e il pagamento, da computare sulla somma via via rivalutata anno per anno al momento del fatto; conferma, nel resto, l’impugnata sentenza.

Ricorre per cassazione la Fondiaria Sai con quattro motivi; resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale anch’esso fondato su quattro motivi, la Ugf Assicurazioni; resistono altresì con controricorso F.N. (con atto autonomo) nonchè F.A., F.D., Fi.Sa., F.S., F.C. e M.A..

Ricorre altresì la Ugf Assicurazioni con tre motivi e resistono, anche in tal caso, con controricorso F.N. (con atto autonomo) nonchè F.A., F.D., Fi.

S., F.S., F.C. e M. A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso Fondiaria:

con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 19 e 21, come novellati dal D.Lgs. n. 209 del 2005, L. n. 990 del 1969 per avere la Corte d’Appello confermato la condanna per somma superiore al massimale di legge, con condanna anche alla rivalutazione di interessi da calcolare sulla maggior somma liquidata anzichè su quella minore costituente il massimale di legge.

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in relazione al quantum liquidato.

Con il terzo motivo, unico assistito da quesito, si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sempre in ordine alla liquidazione dei danni.

Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione.

Ricorso incidentale e ulteriore ricorso autonomo della Ugf.

In entrambi: con il primo motivo si deduce la medesima violazione di norme di cui al primo motivo di ricorso principale.

Con il secondo motivo si deduce violazione del D.L. n. 576 del 1978, artt. 4 e 8 (convertito in L. n. 738 del 1978) in quanto “l’obbligazione del Fondo di Garanzia, ripetiamo ancora una volta legale, non viene condizionata e tanto meno parificata a quelle tra assicurato ed assicuratore, non ha riferimento se non di mera occasione con la polizza, nega rapporto alcuno tra cessionaria ed Ica”.

Con il terzo e quarto motivo si deducono le medesime censure di cui al terzo e quarto motivo del ricorso principale.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Tutti detti ricorsi non meritano accoglimento.

Quanto al ricorso della Fondiaria Sai si osserva: le relative censure possono trattarsi congiuntamente avendo ad oggetto il medesimo thema decidendum del quantum della liquidazione.

In proposito deve premettersi che la Corte di Catania ha logicamente e sufficientemente motivato affermando che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti e con riferimento al superamento dei limiti del massimale nel rapporto tra danneggiato ed assicuratore, il danneggiato non deve necessariamente proporre contro l’assicuratore una specifica domanda di responsabilità per colpevole ritardo (mola gestio cosiddetta impropria) ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, dia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese”.

Inoltre, sempre su tale punto, deve confermarsi quanto statuito da questa Corte, con indirizzo giurisprudenziale consolidato (S.U. 15376/2009 e 2653/2005), secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria ex L. n. 990 del 1969, gli stretti congiunti di una persona deceduta a seguito di incidente automobilistico, che agiscano ture proprio per il risarcimento del danno loro derivato dalla morte della vittima in ragione dello stretto rapporto di parentela che alla stessa li legava, prospettano la lesione di un diritto proprio derivato dallo stesso fatto che ha provocato la morte e ad esso casualmente collegato ex art. 1223 c.c., sicchè il limite del risarcimento non è, in tal caso, cumulativamente per tutti quello previsto per una sola persona danneggiata ma, distintamente per ciascuno di loro, quello previsto per ciascuna persona danneggiata”.

Quanto esposto comporta il giudizio di infondatezza, quindi, del primo motivo sia del ricorso della Fondiaria che dei ricorsi Ugf nonchè del secondo motivo del ricorso della Fondiaria e del terzo e quarto motivo sia del ricorso Fondiaria che del ricorso Ugf.

Inammissibile è, inoltre, il secondo motivo dei ricorsi Ugf: la ricorrente società assicuratrice, nell’affermare che ” M. e F. si sono fatti attori avanti il Tribunale di Siracusa chiedendo la condanna, tra gli altri, della loro Siad n.q. quale impresa cessionaria……” e “come già abbiamo avuto occasione di dire la polizza, la procedura concorsuale apertasi a seguito della Ica, l’ex assicurato, ne rimangono esclusi e pretermessi costituendo solo occasione e necessario presupposto perchè sorga la obbligazione dell’onerato al pagamento di cui or ora si è detto”, manca, nella propria esposizione argomentativa, del requisito dell’autosufficienza (in quanto non indica in modo specifico in quale atto e con quali modalità detta richiesta risulti formulata), e inoltre incorre nella violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (anche in tal caso non specificamente indicando il contenuto e il tenore della richiamata polizza assicurativa).

Infine, va rilevato che non è censurata specificamente in detti ricorsi risulta la seconda ratio decidendi della pronuncia impugnata laddove la Corte di merito, dopo aver premesso che “nel numero 7 dell’atto di gravame, l’appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nel condannare sia la Sai che la Meie Aurora, omettendo di precisare l’onere del pagamento a carico esclusivo di una delle due parti e non cumulativamente entrambe le compagnie di assicurazione”, afferma che “la doglianza è inammissibile, perchè l’appellante non ha indicato alcuna ragione che possa condurre ad escludere la condanna a suo carico e, per altro verso, non ha interesse ad ottenere l’esclusione della condanna a carico della Meie Aurora. Oltretutto, la deduzione va considerata tardiva, perchè formulata dalla parte solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado”.

In relazione alla natura e alla complessità della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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