Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20626 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. I, 29/09/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 16210-2016 r.g. proposto da:

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA – CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E

BONIFICA (A.I.E.S.) (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Presidente C.G., con sede in Novara, Via Negroni n. 7,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso, dall’Avvocato Filippo Lino Jacopo Silvestri, preso il cui

studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Medaglie

d’Oro n. 7.

– ricorrente –

contro

CA.CL. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli

Avvocati Giovanni Mario Porzio e Renato Mariani, elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via dei Banchi Nuovi n. 39, presso lo

studio dell’Avvocato Mariani.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Novara, depositata in data

22.12.2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/9/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Capasso Lucio, che ha chiesto accogliersi il primo motivo, con

assorbimento dei restanti;

udita, per la ricorrente, l’Avv. Antonella Fumai (per delega), che ha

chiesto accogliersi il proprio ricorso;

uditi, per il controricorrente, l’Avv. Carlo Segnalini, che ha

chiesto respingersi l’avverso ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Novara ha accolto l’appello proposto da CA.CL. nei confronti della ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA – CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA, avverso la sentenza emessa in data 30.12.2011 dal Giudice di Pace di Novara, revocando pertanto il decreto ingiuntivo emesso in favore della predetta associazione per il pagamento di oneri di partecipazione al consorzio di irrigazione e bonifica.

La corte del merito ha ricordato, per quanto qui ancora rilevi, che il Ca. aveva invocato, già innanzi al giudice di prime cure, l’intervenuta compensazione tra il credito azionato in via monitoria e quello risarcitorio per danni determinato alle colture per il ritardo nella somministrazione della irrigazione dei campi; ha evidenziato che la Ctu non risultava essere elemento istruttorio rilevante ai fini del decidere, in ragione del fatto che la predetta associazione aveva comunque riconosciuto l’esistenza di un accordo tra le parti nel senso della intervenuta compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, tanto ciò è vero che il consorzio aveva accettato il pagamento della somma pari ad Euro 812,78, quale saldo residuo del credito già maturato dal consorzio stesso dopo la predetta compensazione; ha infatti ricordato che il Ca. aveva sostenuto di essersi recato il 29.1.2008 presso gli uffici dell’associazione per il pagamento degli importi arretrati, compresi quelli azionati in via monitoria, e che l’incaricata dell’associazione aveva provveduto a calcolare, con compilazione olografa, nonchè a sottoscrivere e timbrare l’accordo di compensazione sopra descritto, incassando pertanto la differenza a saldo pari ad Euro 812,78, come documentato dalla produzione in giudizio della fotocopia del predetto saldo; ha evidenziato che il menzionato documento era sì diverso da quello prodotto dall’appellata, documento che, invece, riportava specificatamente tra la parte dattiloscritta e la sottoscrizione sul timbro la dizione “… 29.1.2008 – acconto 812,78”; ha tuttavia osservato che incombeva sulla stessa parte appellata contestarne una eventuale manomissione, contestazione e prova che invece non era intervenuta in giudizio; ha inoltre evidenziato che nel documento prodotto dal Ca. non si leggeva affatto che l’importo di Euro 812,78 era stato pagato a titolo di acconto e che anzi proprio la logica descrittiva del documento confermava l’esatto contrario, confortando così l’assunto dell’appellante secondo il quale era intervenuto tra le parti un accordo di compensazione con il pagamento da del Ca. del saldo dovuto nelle mani della impiegata dell’associazione predetta; ha infine osservato che anche gli esiti dell’ammessa prova testimoniale non avevano superato la fondata e legittima presunzione – in assenza della dimostrazione documentale della natura di acconto del pagamento sopra descritto (ciò che appariva, invero, solo sulla copia del documento prodotto, con annotazione verosimilmente apposta ex post) che l’importo rappresentativo del quoziente all’esito della detrazione delle somme richieste a titolo risarcitorio rappresentasse l’intervenuta compensazione ed estinzione di ogni pretesa creditoria avanzata dall’associazione.

2. La sentenza, pubblicata il 22.12.2015, è stata impugnata da ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA – CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui CA.CL. ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione al profilo dell’erronea applicazione del riparto dell’onere della prova relativamente alla contestazione della documentazione prodotta a sostegno della qualificazione come acconto e non già come saldo del pagamento della somma pari ad Euro 812,78. Si osserva che il Tribunale, contrariamente a quanto ritenuto correttamente dal giudice di pace, aveva ritenuto che il più volte menzionato documento prodotto dal Ca. costituisse la dimostrazione per tabulas della dedotta compensazione volontaria e che la sopra descritta difformità documentale tra i due documenti prodotti dalle parti dovesse essere contestata dall’associazione e non già dal Ca.. Osserva invece la ricorrente che il documento oggetto di lite era stato prodotto per primo dal Ca. e che, solo in un secondo momento l’A.I.E.S., aveva prodotto il medesimo documento integrato tuttavia della dizione “come acconto” della somma ricevuta dal Ca., con conseguenza che, anche in relazione alla successione delle contestazioni documentali processualmente acquisite, spettava all’opponente, e cioè al Ca., e non già all’opposta, l’onere di contestare l’eventuale difformità tra i due documenti sopra descritti.

2. Il secondo mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 2721 e segg. c.c., nonchè degli artt. 244 e segg. c.p.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., per avere i giudici del merito posto a fondamento della decisione una presunzione sfornita dei caratteri della gravità, precisione e concordanza, in netto contrasto con gli esiti della prova testimoniale e ciò con particolare riferimento con quelli della deposizione del teste N., in relazione alla natura di mero acconto del pagamento della somma più volte ricordata, deposizione confermata, testimonialmente, dalle dichiarazioni rese anche dalla E..

3. Con il terzo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’omesso esame della deposizione del teste N. i cui esiti erano dirimenti per l’apprezzamento della presunzione invece valorizzata erroneamente nella decisione impugnata.

4. Il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e segg. c.c., nonchè degli artt. 244 e segg. c.p.c., con particolare riferimento all’art. 257 c.p.c., relativamente alla valutazione probatoria della cd. testimonianza de relato, per avere la corte di merito erroneamente equiparato la testimonianza diretta con quella de relato.

5. Il quinto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in ordine alle risultanze della Ctu dirimenti anche rispetto al dedotto accordo di compensazione valorizzato probatoriamente nella sentenza impugnata.

6. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito precisate.

6.1 Il primo motivo di censura è fondato ed il suo accoglimento determina, invero, l’assorbimento dell’esame dei restanti motivi.

6.1.1 Come sopra precisato, il mezzo di impugnazione in esame denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione al dedotto erroneo riparto dell’onere della prova riferito alla contestazione della documentazione difforme.

La censura per come prospettata è fondata.

6.1.2 Sul punto, risulta circostanza documentata (e peraltro neanche giudizialmente contestata) quella secondo cui già in primo grado il Ca. aveva tempestivamente prodotto raccomandata a/r del 18.1.2008, con la quale aveva dedotto la prova di aver ottenuto in data 29.1.2008 una riduzione del canone irriguo in relazione ad un’asserita compensazione del debito consortile con il controcredito risarcitorio maturato nei confronti del consorzio per presunti danni alle coltivazioni determinati dalla mancanza di irrigazioni delle colture.

6.1.3 Ma è altrettanto incontestato che A.I.E.S. aveva allegato, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il medesimo documento, sul quale tuttavia compariva la diversa dizione testuale “R6229/1/08-ACCONTO 812,78 su Bolletta 645”.

Risulta, inoltre, che, come denunciato dalla parte ricorrente, il dato documentale da ultimo ricordato non era stato confutato dal Ca. in alcun modo.

6.1.4 D Tribunale, quale giudice di appello, concludeva tuttavia nel senso che (verbatim) “detto documento in effetti è ben diverso da quello prodotto dalla parte appellata… il quale invece riporta specificatamente tra la parte dattiloscritta e la sottoscrizione su timbro, riga manoscritta che recita testualmente “… 29/1/08 – acconto 812,78″, ma incombeva evidentemente alla parte appellata contestare un’eventuale manomissione il che non è agli atti” (cfr. foglio 6 della sentenza impugnata), affermazione quest’ultima che è stata puntualmente (e fondatamente, per quanto si dirà tra breve) censurata dalla ricorrente.

6.1.5 In realtà, la sentenza impugnata non spiega perchè l’onere probatorio fosse a carico dell’appellato, concludendo laconicamente nel senso che il predetto onere “incombeva evidentemente alla parte appellata”.

Per contro, la ricorrente riporta nel ricorso introduttivo (cfr. pag. 17) la sua contestazione, non rilevata dal giudice di appello e peraltro neppure valutata (in senso positivo o negativo), non essendo, invero, necessario che tale contestazione abbia ad oggetto una manomissione, potendo riguardare due diverse annotazioni apportate dalle parti su copie solo parzialmente coincidenti.

6.1.6 Sul punto, non può essere dimenticato che costituisce principio incontroverso e più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, con riferimento alla compensazione del controcredito, l’onere probatorio grava a carico di colui che l’invoca (cfr. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 22777 del 25/09/2018; Cass. Sez. I, sentenza n. 292 del 12/01/2016; Cass., sez. I, sentenza n. 23816 del 07/11/2014).

6.1.7 Ciò detto, risulta evidente come l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato e secondo il quale sarebbe spettato all’appellata (e cioè al consorzio irriguo) l’onere contestativo e probatorio in ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi dell’allegato controcredito risarcitorio si ponga in palese contrasto con il principio della ripartizione dell’onere della prova da ultimo menzionato e qui di nuovo riaffermato, determinando un esito decisorio della lite non conforme al dettato normativo (art. 2697 c.c.) di cui la ricorrente ha denunciato puntualmente e correttamente la violazione.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Novara, in persona di diverso giudice, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Novara, in persona di diverso giudice, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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