Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20626 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 13/10/2016), n.20626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10514/2012 proposto da:

L’ANGOLO DEI VIAGGI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore sig. M.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato

F.A., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERINO

BUDA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S. TITOLARE DITTA C. TRAVEL OFFICE, (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 6,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GARUTTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TITO BORTOLATO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato GIAN ALBERTO FERRETTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell'(OMISSIS), L’angolo dei viaggi Srl (già Il Crocevia dei viaggi di l’Angolo dei viaggi) convenne in giudizio la ditta C. Travel Office, in persona del suo titolare F.S. affinchè venisse accertato l’inadempimento di quest’ultima al contratto di intermediazione turistica tra le stesse concluso in data (OMISSIS). Espose l’attrice che in forza di tale contratto organizzava la sistemazione alberghiera di gruppi di anziani inviati dalla convenuta guadagnando una provvigione che si concretizzava dalla differenza tra il prezzo concordato con quest’ultima ed il prezzo che riusciva a spuntare con gli alberghi della riviera romagnola. Non avendo controparte rispettato le modalità di pagamento concordate, inviando solo sporadici acconti, la società attrice si era trovata a far fronte alle rimostranze degli albergatori ospitanti che l’avevano avuta come unica interlocutrice, subendo danni sia da mancato incasso delle proprie spettanze, sia per le somme anticipate agli alberghi per conto delle convenute, sia spese varie 11 tutto quantificabile in Lire 64.056.471.

Si costituì la C. Travel, anche svolgendo domanda riconvenzionale, assumendo l’inadempimento contrattuale di parte attrice e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Assunse che la società attrice si era arrogata un ruolo che non era previsto nel contratto e che non le competeva, dovendo svolgere solamente la funzione di collegamento tra lei e le strutture alberghiere senza interessarsi dei pagamenti, delle fatturazioni, da regolarsi direttamente tra i contraenti interessati. Negò, altresì, che l’attrice avesse diritto ad alcuno compenso per il marginale ruolo rivestito e trovando in realtà il suo tornaconto, essendo un’impresa di recente costituzione, nell’opportunità che le si apriva di inserirsi nel settore turistico locale.

Il Tribunale di Rimini, con la sentenza numero 1088/2005, dichiarò la risoluzione per inadempimento della convenuta e condannò la ditta C. Travel Office al pagamento di Euro 15.112,62 a titolo risarcitorio e di Euro 7556,31 determinati equitativamente, a titolo di danno indiretto per il discredito commerciale.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 337 del 3 marzo 2011. La Corte ha confermato l’interpretazione del contratto atipico effettuata dal Tribunale quale attività diretta a procurare la sistemazione alberghiera ai gruppi della convenuta, con un utile per l’agenzia locale costituito dalla differenza tra i prezzi concordati con la convenuta e quelli spuntati con i vari alberghi della zona. Ha, invece, ritenuto errata la valutazione delle conclusioni del Ctu ed ha modificato in punto di quantum la valutazione delle provvigioni. Ha rigettato la domanda di risarcimento del danno perchè non provata.

3. Avverso tale decisione, l’Angolo dei Viaggi propone ricorso in Cassazione sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso F.S. titolare della ditta C. Travel Office.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente alla ratio decidendi equitativa sottesa alla individuazione della misura della provvigione stabilita dal giudice dell’appello”.

Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello ha errato perchè non spiega i motivi per cui la misura della provvigione doveva individuarsi in via equitativa nella percentuale del 10%.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente alla affermata erroneità nella sentenza di primo grado nella determinazione della provvigione sulla base delle consuetudini locali segnalate dal c.t.u.”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha errato per aver affermato che il giudice di primo grado, in assenza di fonti di riferimento, aveva determinato la provvigione del 20% sulla scorta di indicazioni fornite esclusivamente da parte attrice appellata.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi sono entrambi infondati.

Il giudice con motivazione congrua e logica ha giustificato l’adeguatezza del criterio di equità richiamando l’aspettativa di parte creditrice che tale percentuale aveva comunque indicato quale equa. Del resto, il giudice del merito ha giustificato i motivi che lo hanno indotto a non condividere la percentuale del 20% adottata dal tribunale individuandoli sia nell’impossibilità di determinare le provvigioni per l’assenza di usi codificati, sia che l’indicazione della percentuale del 20% era frutto di una valutazione unilaterale di parte attrice. Ed inoltre ha dato conto dei motivi che lo hanno condotto ad assumere la decisione impugnata.

Inoltre è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente (Cass. 7921/2011).

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente antenato implicito presupposto di diritto che fosse dovere del c.t.u. fornire e/o accertare la sussistenza di consuetudini locali non codificate ovvero che il giudice non potesse procedere all’accertamento delle consuetudini locali non codificate sulla scorta della documentazione in atti in quanto fornita dall’attrice appellata”.

Si duole che il giudice del merito ha ritenuto che fosse dovere del c.t.u. accertare l’esistenza di consuetudini locali e che non potesse provvedervi lui direttamente sulla scorta della documentazione acquisita.

Il motivo è infondato.

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle pani ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 6155/2009). Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la documentazione allegata non era sufficiente per verificare l’esistenza, o meno, di usi codificati.

Inoltre è principio di questa Corte che in tema di determinazione della provvigione dovuta al mediatore, atteso il carattere sussidiario dei criteri previsti in ordine successivo dall’art. 1755 c.c., comma 2, questa è determinata dal giudice secondo equità solo se le parti non ne abbiano stabilito la misura o se non esistono tariffe professionali o usi (Cass. n. 8216/2004).

Nel caso di specie il giudice del merito con motivazione scevra da vizi logico-giuridici ha liquidato la provvigione in via equitativa dopo aver verificato attraverso CTU la mancanza di usi codificati.

Del resto gli usi negoziali hanno la funzione di integrare e di interpretare il contratto ma occorre provarne l’esistenza. Nel caso di specie tali usi non sono stati provati.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente alla mancata valutazione della condotta contrattuale della ditta C. Travel Office e delle prove documentali afferenti il danno all’immagine subito dall’attrice appellata”.

Si duole che il giudice dell’appello ha ritenuto non provata l’entità e la sussistenza del pregiudizio per il discredito commerciale ingenerato negli operatori turistici della zona dai ritardi e dalle irregolarità nei pagamenti in cui l’attrice veniva coinvolta.

Il giudice ha motivato ed argomentato in modo congruo ed ampio, valutando le prove a sua disposizione, sul perchè ha ritenuto non provato il danno. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato.

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, relativamente alla dichiarata reciproca soccombenza delle parti ed alla conseguente compensazione tra le stesse delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

Sostiene che la statuizione relativa alla reciproca soccombenza è erronea perchè la controparte è risultata interamente soccombente rispetto alle domande riconvenzionale avanzate in primo grado.

Anche tale motivo è infondato. Il giudice ha motivato sulla disposizione delle spese e tale valutazione ha carattere discrezionale.

Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente. La regolazione delle spese di lite quindi può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2) (Cass. n. 3438/2016).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.800,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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