Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20626 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. III, 07/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PIRENEI 1, presso lo studio dell’avvocato GENTILE ALFONSO,

che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;

– ricorrente –

e contro

AS CENTRO SPORT E SALUTE, SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 159/2009 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

ALBANO LAZIALE , depositata il 07/05/2009; R.G.N. 40124/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato GENTILE ALFONSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dotto

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbito il 2.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 18.12.03 T.A. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Albano la A.S. Centro Sport e Salute con sede in (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nel corso di una lezione di ginnastica, quantificati nella misura di Euro 922,63.

In esito al giudizio, in cui si costituiva la convenuta che chiamava in garanzia la Società Cattolica Assicurazioni, il giudice di pace adito con sentenza depositata il 19 gennaio 2006 rigettava la domanda attrice e compensava le spese. Avverso tale decisione la A.S. Centro Sport e Salute proponeva appello in ordine al governo delle spese ed in esito al giudizio, il Tribunale di Velletri con sentenza depositata in data 7 maggio 2009 accoglieva l’appello. Avverso la detta sentenza la T. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente sotto il profilo della violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., si fonda essenzialmente sulla considerazione che la sentenza, resa dal giudice di pace in esito ad un giudizio del valore inferiore a 1.100,00 Euro era stata decisa secondo equità per cui non poteva essere impugnata con il rimedio dell’appello ma solo con il ricorso per cassazione. Ne derivava la nullità dell’impugnata sentenza di appello pronunciata dal Tribunale di Albano Laziale il 30 aprile 2009 e depositata il successivo 7 maggio del medesimo anno.

La censura è fondata. A riguardo, torna utile premettere che, secondo il disposto del D.L. n. 18 del 2003, art. 1 che ha modificato il comma 2 dell’art. 113, il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1100,00 Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi ai contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c..

Il valore della causa deve essere determinato in base all’applicazione analogica delle regole fissate dal codice per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza, ex artt. 10, 14, 16 e 17 (Cass. 1789/99, 6089/01, 2306/03, 18942/03). A tal fine, deve aversi riguardo alla somma complessivamente richiesta dall’attore e non al contenuto concreto della decisione (ex multis Sez. Un. n. 803/99, Cass. 899/05, Cass. 5544/05, Cass. 7942/03).

Ora, a differenza delle sentenze pronunciate secondo diritto, che sono sempre state e sono tuttora appellabili, le statuizioni rese secondo equità dal Giudice di pace, ai sensi della precedente formulazione dell’art. 339, comma 3 erano dichiarate espressamente inappellabili ed erano immediatamente ricorribili per cassazione.

Solo, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’originaria inappellabilità sancita dall’art. 339, comma 3 è venuta meno, in quanto il D.Lgs. cit., art. 1 citato dispone ora che contro le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2 è consentito l’appello, anche se esclusivamente “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.” Ma torna utile precisare a riguardo che il discrimine temporale per stabilire la ricorribilità piuttosto che l’appellabilità delle sentenze, a norma dell’art. 27 del decreto delegato, è costituito dalla data di pubblicazione della sentenza stessa, che ne sancisce la giuridica esistenza. Ed è appena il caso di sottolineare che la sentenza del giudice di pace di Albano Laziale nel caso di specie risulta depositata il 19 gennaio 2006, prima cioè dell’entrata in vigore della riforma di cui al D.L. n. 40 del 2006.

Torna opportuno precisare che questa Corte, anche di recente, ha ribadito che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità in controversie di valore non eccedente i millecento/00 Euro e soggette, “ratione temporis”, al regime impugnatorio antecedente quello di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono impugnabili con ricorso per cassazione (cfr Cass. 4282/2011, n. 284/07, n. 11638/10, n. 15607/09, n. 14804/09, S.U. n. 564/09). Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbito il secondo – motivo di impugnazione. Il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata, senza rinvio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna le intimate in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in Euro 800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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