Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20626 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20626 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6216-2017 proposto da:
TIBERTI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LAZIO 9, presso lo studio dell’avvocato MARCO CIAPPONI, che lo
rappresenta e difende;

– ricorrente contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
Dl VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE
ANGELIS, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 5203/2016 della CORTE D’APPELLO di
R0I\L1, depositata il 05/09/2016;

Data pubblicazione: 07/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI
MARZIO.

RILEVATO CHE
Con sentenza del 5 settembre 2016 la Corte d’appello di Roma

ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A. nei confronti di Tiberti Sergio contro la sentenza con
cui il locale Tribunale, accogliendo la domanda di quest’ultimo volta
alla dichiarazione di nullità parziale di un contratto di apertura di
credito in conto corrente stipulato il 13 dicembre 1983, in ragione di
clausole di determinazione ed applicazione di interessi ultralegali ed
anatocistici, con applicazione della clausola di massimo scoperto e di
ulteriori costi non dovuti, aveva condannato la banca al pagamento, in
favore del Tiberti, della somma di C 67.357,16, oltre accessori.
Ha per quanto rileva ritenuto la Corte territoriale che la somma dovuta
ammontasse invece a C 35.319,22, oltre accessori, facendo
applicazione, per l’intera durata del rapporto, degli interessi legali di cui
all’articolo 1284 c.c., ai sensi del combinato disposto degli articoli
1419, secondo comma, e 1339 c.c., e non, invece, del tasso sostitutivo
di cui al settimo comma dell’articolo 117 del testo unico bancario.

2. — Per la cassazione della sentenza Tiberti Sergio ha proposto
ricorso affidato ad un motivo.
La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE

Ric. 2017 n. 06216 sez. M1 – ud. 22-05-2018
-2-

1.

3. — Il ricorso denuncia violazione di legge, falsa applicazione,
mancato riconoscimento circa l’applicazione dell’articolo 117, settimo
comma, lettera a, del decreto legislativo numero 385 del 1993 e
dell’articolo 5, lettera a, della legge numero 154 del 1992.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel fare

invece applicare il tasso sostitutivo menzionato dalle disposizioni
richiamate a far data dal 9 luglio 1992, ossia dall’entrata in vigore della
citata legge numero 154 del 1992.

4.

Ritiene il collegio che ricorrano i presupposti di cui all’ultimo

comma dell’articolo 380 bis c.p.c. per il rinvio della causa alla pubblica
udidenza.

PER QUESTI MOTIVI
rimette la causa alla pubblica udienza.
Roma, 22 maggio 2018.

applicazione del tasso legale per l’intera durata del rapporto, dovendo

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