Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20625 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 13/10/2016), n.20625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26151/2013 proposto da:

DHL GLOBAL FORWARDING ITALY SPA, (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Z.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato ENZO

FOGLIANI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’OCA 35, presso lo studio dell’avvocato DRINGA MILITO PAGLIARA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA SALESI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

MALPENSA LOGISTICA EUROPA SPA, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dott. G.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 233, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO MELE, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SWISS WORLD CARGO SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

SWISS INTERNATIONAL AIRLINES LTD (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti C.C.T. e B.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE CASTRO PRETORIO, 122, presso

lo studio dell’avvocato MARIO VALENTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GABRIELE BRICCHI giusta procura speciale notarile;

– ricorrente incidentale –

e contro

DHL GLOBAL FORWARDING ITALY SPA (OMISSIS), HDI GERLING INDUSTRIE

VERSICHERUNG AG MALPENSA LOGISTICA EUROPA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2889/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ENZO FOGLIANI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PESCE per delega;

udito l’Avvocato PAOLO MELE;

udito l’Avvocato IONIO IACOVO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2006 la società Gerling Konzern Allggemeine Verischerungs AG (che in seguito muterà ragione sociale in FIDI Gerling Industrie Versicherung AG; d’ora innanzi, per brevità, sempre e comunque “la HDI”) convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società DHL Global Forwarding Italy s.p.a. (olim, Exel Italy s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la DHL”), esponendo che:

-) aveva assicurato la società Diasorin s.p.a. contro il rischio di danni alle cose;

-) la società Diasorin aveva acquistato dalla società Trina Bioreactives AG una partita di reagenti chimici, che erano stati affidati dalla mittente al vettore aereo Swiss International Airlines Ltd. (d’ora innanzi, per brevità, “la Swiss”);

-) giunta la merce allo scalo aeroportuale di (OMISSIS), il vettore aereo affidò la merce alla DHL, la quale a sua volta li affidò in custodia temporanea alla società Malpensa Logistica Europa s.p.a.;

-) al momento del ritiro da parte dell’incaricato del destinatario la merce tuttavia si rivelò avariata e inservibile, per non essere stata conservata in cella frigorifera, come necessario;

-) la HDI, in adempimento dei propri obblighi contrattuali, aveva indennizzato la Diasorin del danno da questa patito, ed intendeva ora surrogarsi ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti del responsabile, ovvero la DHL.

2. La DHL si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa per esserne manlevata la Swiss (vettore aereo) e la Malpensa.

3. Il Tribunale di Milano con sentenza 26.4.2011 n. 5686 rigettò la domanda sulla base plurime rationes decidendi, ovvero:

-) non vi era prova che la merce fosse davvero danneggiata ed inservibile; -) non vi era prova che il danneggiamento fosse ascrivibile a colpa di DHL; -) non vi era prova che la HDI (assicuratore del destinatario) avesse pagato l’assicurato e fosse divenuto cessionario dei diritti di questi verso il responsabile.

4. La sentenza del Tribunale venne appellata dalla HDI.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 2.8.2013 n. 2889 accolse l’appello e, di conseguenza:

-) condannò la DHL a tenere indenne la HDI delle somme da quest’ultima versate al proprio assicurato Diasorin;

-) rigettò nel merito la domanda di manleva proposta dalla di DHL nei confronti dei chiamati in causa Swiss e Malpensa.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla DHL, con ricorso fondato su sei motivi.

Hanno resistito con controricorso la HDI e la Swiss; la seconda ha altresì proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.

La DHL e la Swiss hanno depositato altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Si rinviene in atti un controricorso, formalmente nell’interesse di Malpensa, sottoscritto dall’avv. Paolo Mele, ma privo della prova dell’avvenuta notificazione.

Esso va dunque dichiarato inesistente.

2. Il primo motivo del ricorso principale DHL.

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2697 c.c.; artt. 113, 115 e 116 c.p.c..

Il motivo, formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

2.1.1. Con una prima censura la ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe affetta da un “vizio logico”.

Deduce che la Corte d’appello, dopo avere rilevato che la DHL, costituendosi, eccepì nella propria comparsa di costituzione il difetto di titolarità attiva del credito in capo alla HDI, ha poi contraddittoriamente dichiarato quell’eccezione tardiva. In tal modo la Corte d’appello avrebbe contemporaneamente affermato e negato la medesima circostanza processuale (ovvero la tempestiva formulazione dell’eccezione di difetto di titolarità del credito, o legittimazione sostanziale che dir si voglia).

2.1.2. Con una seconda censura la DHL deduce di avere tempestivamente formulato, nella comparsa di costituzione e risposta, una seconda eccezione, quella di “difetto di legittimazione (processuale) attiva”. Sostiene che per tale eccezione non sussistevano problemi di tempestività, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio; e che essa era fondata, perchè la HDI non aveva dimostrato di essere cessionaria dei diritti spettanti all’assicurato Diasorin, i quali vennero ceduti ad un soggetto diverso (ovvero la “Rappresentanza Generale per l’Italia di 1-101”).

2.2. La prima delle censure formulate dalla DHL col primo motivo di ricorso, e riassunta al p. 2.1.1., è infondata, e ciò vuol dirsi a prescindere da qualsiasi rilievo – che pure non mancherebbe – circa la denunciabilità del “vizio logico” della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura della DHL, infatti, si fonda su una erronea interpretazione della sentenza impugnata.

La Corte d’appello non ha affatto affermato che la DHL abbia sollevato due eccezioni (una di difetto di titolarità del credito, l’altra di difetto di legittimazione attiva); nè ha contemporaneamente affermato e negato che l’eccezione di difetto di titolarità del credito sia stata sollevata tempestivamente.

La Corte d’appello, al contrario, ha svolto il seguente ragionamento:

(a) la DHL ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alla HDI;

(b) questa eccezione è stata fondata sue due diverse circostanze di fatto: ovvero che la FIDI non avesse validamente provato il pagamento dell’indennizzo; e che comunque i diritti dell’assicurato erano stati ceduti a soggetto diverso dalla HDI-Gerling, ovvero alla “Rappresentanza Generale per l’Italia” della HDI;

(c) mentre la prima circostanza di fatto (mancanza di prova dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo) era stata tempestivamente dedotta in causa, la seconda no.

Così inquadrate le eccezioni sollevate dalla DHL, la Corte d’appello le ha ritenuta infondate, sul presupposto che:

(a) l’allegazione secondo cui la HDI non aveva provato il pagamento dell’indennizzo era tempestiva ma infondata nel merito;

(b) l’allegazione in fatto secondo cui la HDI non era la cessionaria del credito dell’assicurato era tardiva (così la sentenza impugnata, pp. 19-20).

2.3. Non vi è dunque nessun “vizio logico” nella motivazione della sentenza impugnata. In particolare non è esatto che la Corte d’appello abbia nello stesso tempo dichiarato prima tempestiva e poi intempestiva la medesima eccezione. La Corte d’appello ha semplicemente ritenuto che l’eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla HDI era stata fondata dalla DHL su una pluralità di fatti materiali, alcuni dei quali (mancanza di prova del pagamento) tempestivamente dedotti, ed altri no.

2.4. Anche la seconda censura contenuta nell’illustrazione del primo motivo di ricorso (di cui supra, p. 2.1.2) è infondata.

Sostenere che chi si afferma cessionario del credito non è tale, perchè il diritto è stato ceduto a terzi, non significa contestare la “legittimazione processuale attiva”, ma negare che l’attore sia creditore, e dunque negare la titolarità in capo a lui del credito azionato.

Nel nostro caso la DHL nel costituirsi si dolse del fatto che la FIDI non fosse la vera creditrice per non avere provato di essere cessionaria, e dunque ha sollevato una eccezione di difetto di titolarità attiva dell’obbligazione, non di “difetto di legittimazione attiva”.

Difetto di legittimazione attiva vi sarebbe stato solo se la HDI, chiedendo il pagamento dell’indennizzo, avesse dichiarato: “nonostante il credito da me preteso sia stato ceduto a terzi, Il creditore sono io”.

Pertanto:

-) correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la DHL abbia sollevato solo una eccezione di difetto di titolarità del credito dal lato attivo;

-) correttamente la Corte d’appello ha rifiutato di esaminare fatti materiali tardivamente dedotti in giudizio.

Tutte le altre questioni circa l’effettiva titolarità in capo alla HDI del credito indennitario riguardano il merito e non sono sindacabili in questa sede.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2697 c.c.; artt. 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere dimostrato l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a parte della HDI in favore della propria assicurata Diasorin.

3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Lo è, innanzitutto, con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, posto che accertare se un pagamento sia avvenuto o no è questione di fatto, non certo di diritto. Nè ritenere che la data di un documento possa ricavarsi aliunde costituisce certo violazione dell’art. 116 c.p.c., come preteso dalla DHL.

Lo è, altresì, con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che non viene nemmeno compiutamente illustrato: sia perchè l’omesso esame d’un elemento istruttorio non integra gli estremi del vizio di omesso esame del fatto decisivo (così le Sezioni unite di questa Corte, nella nota sentenza n. 8053 del 2014); sia perchè in ogni caso la Corte d’appello ha esaminato il fatto controverso rappresentato dall’avvenuto pagamento da parte della HDI in favore della Diasorin (pp. 20-21 della sentenza impugnata).

4. Il terzo motivo di ricorso.

4.1. Anche col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1768, 1787 e 2697 c.c.; artt. 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la Malpensa fosse un “ausiliario”, ex art. 1228 c.c., della DHL (e che quindi la seconda dovesse rispondere dell’operato della prima).

Di un rapporto diretto tra la DHL e la Malpensa, infatti, non solo non vi era prova, ma era stata la stessa Malpensa ad ammettere in corso di causa di avere intrattenuto rapporti contrattuali solo con la Swiss (il vettore aereo). In subordine, la ricorrente lamenta che comunque nella sentenza impugnata mancherebbe qualsiasi spiegazione sia delle ragioni giuridiche e di fatto per le quali è stata ritenuta depositaria del materiale danneggiato, sia delle ragioni per le quali è stata ritenuta responsabile.

4.2. Il motivo impone in primo luogo una ricognizione della reale ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.

Sebbene in più punti di questa si affermi che la merce perduta era stata depositata nei magazzini della Malpensa s.p.a. su incarico della DHL, in nessun punto della decisione si afferma che il danno fu causato dalla Malpensa, e che dell’operato di questa la DHL dovesse rispondere ex art. 1228 c.c..

Il riferimento compiuto dalla Corte d’appello alla società Malpensa quale “ausiliario” della DHL, contenuto a p. 23 della sentenza, alla luce dell’intera motivazione adottata dalla Corte milanese è piuttosto il seguente: che nei rapporti tra danneggiato e DHL, era irrilevante stabilire se l’ammanco si fosse verificato mentre la merce era nella custodia diretta del depositario DHL, ovvero dei suoi ausiliari: nell’uno come nell’altro caso, infatti, il depositario resterebbe comunque obbligato nei confronti del depositante.

Questa essendo la concreta ratio decidendi, il motivo qui in esame appare infondato nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge.

Anche in questo caso, infatti, quel che viene censurato sono tipici apprezzamenti di fatto (stabilire se sia stato stipulato un contratto di deposito; stabilire se il depositario si sia o no avvalso di ausiliari; stabilire se vi sia stata colpa nella custodia), non una valutazione in punto di diritto.

Nella parte in cui lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo è inammissibile, in quanto censura come già detto tipici apprezzamenti di fatto, peraltro adeguatamente motivato dalla Corte d’appello.

La sentenza impugnata ha infatti indicato sia le ragioni per cui ha ritenuto che DHL fosse “custode” della merce (p. 23, p. 4 bis della sentenza impugnata); sia le ragioni per le quali ha ritenuto che Malpensa fosse un ausiliario di DHL (p. 25, ultimo capoverso).

5. Il quarto motivo di ricorso.

5.1. Anche col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2697 c.c.; artt. 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 201.2, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che il danno si sarebbe verificato durante la custodia del pacco da parte di DHL; in realtà doveva essersi verificato durante il trasporto o a causa dell’imballaggio.

5.2. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile in tutti e due i profili in cui si articola, in quanto censura un accertamento di fatto, e pretende da questa Corte che siano nuovamente valutate le prove, in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito.

6. Il quinto motivo di ricorso.

6.1. Anche col quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2697 c.c.; artt. 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato, in assenza di valida prova, l’ammontare del danno patito dal destinatario della merce, e di conseguenza la congruità dell’indennizzo pagato dalla HDI all’assicurata.

6.2. Il motivo è infondato.

In tema di surrogazione, il creditore surrogato deve provare solo il pagamento, ed è onere del debitore dimostrare che la somma da questa pagate sia stata eccessiva. In ogni caso la censura investe, anche in questo caso, un accertamento di fatto.

7. Il sesto motivo di ricorso.

7.1. Anche col sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2697 c.c.; artt. 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Lamenta che la Corte d’appello ha errato nel rigettare la domanda di manleva proposta dalla DHL nei confronti della Malpensa. Sostiene la ricorrente che, una volta affermata la responsabilità ex recepto del depositario DHL nei confronti del depositante, a fortiori doveva affermarsi la responsabilità del subdepositario Malpensa nei confronti del subdepositante DHL.

7.2. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di manleva proposta dalla DHL nei confronti di Malpensa in base ai seguenti presupposti:

(a) DHL prelevò la merce dal magazzino della Malpensa il (OMISSIS), e la consegnò al destinatario il successivo (OMISSIS);

(b) “quando la merce fu ritirata da DHL dai magazzini di Malpensa (la DHL) non formulò alcuna riserva”, e quindi l’avaria non era avvenuta durante la giacenza nei suddetti magazzini.

Secondo la Corte d’appello, dunque, vi fu un lasso di tempo durante il quale la merce si trovò nella custodia diretta della DHL, ed in questo lasso di tempo ritenne avvenuta l’avaria.

Giusta o sbagliata che fosse tale statuizione, essa costituisce un accertamento di merito, rispetto al quale la Corte d’appello ha indicato le fonti del proprio convincimento (la distinta delle spedizioni di Malpensa Logistica, allegata sub 3 al fascicolo Malpensa: così la sentenza, p. 27), e che non può essere rivisitato in questa sede.

8. Il ricorso incidentale Swiss.

8.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Swiss lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare nel merito la domanda di garanzia proposta dalla DHL nei confronti della Swiss, in quanto la relativa domanda doveva invece dichiararsi inammissibile perchè tardiva.

8.2. Il motivo è manifestamente inammissibile per difetto di interesse la DHL infatti non ha impugnato la statuizione di rigetto della propria domanda nei confronti di Swiss.

9. Le spese.

9.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

9.2. L’infondatezza del ricorso principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna DHL Global Forwarding Italy s.p.a. alla rifusione in favore di HDI Gerling Industrie Versicherung AG delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna DHL Global Forwarding Italy s.p.a. alla rifusione in favore di Swiss International Airlines Ltd. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di DHL Global Forwarding Italy s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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