Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20625 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20625 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14506-2017 R.G. proposto da:
CAI ANDRIN AVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO
BISANTIS;

– ricorrente contro
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA
D’OSTUNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FRANCESCO MOCCI, LUCA

– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/08/2018

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di PADOVA, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI
MARZIO;

Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che chiede
che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente
regolamento.

RILEVATO CHE
1.

Calandrin Avio ha proposto ricorso per regolamento di

competenza, nei confronti della Banca Popolare di Vicenza S.p.A.,
contro l’ordinanza del 3 maggio 2017 con cui il Tribunale di Padova ha
dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere della
controversia promossa da esso Calandrin, volta alla dichiarazione di
nullità, annullabilità o risoluzione dei contratti di acquisto di titoli
emessi dalla convenuta rispettivamente nel luglio 2013 e nell’agosto
2014, ovvero al risarcimento del danno, competente essendo il
Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le imprese.
A fondamento della decisione il Tribunale ha ritenuto che l’operazione
negoziale oggetto del contendere aveva fatto diventare il Calandrin
socio della Banca Popolare di Vicenza S.p.A., con la conseguenza che
l’eventuale accoglimento della domanda, traducendosi in una modalità
di estinzione del rapporto societario, non poteva che essere ricondotto
la previsione dell’articolo 3, secondo comma, lettere a e b, del decreto
legislativo numero 168 del 2003, che attribuisce al tribunale delle
imprese ogni controversia riguardante l’accertamento, la costituzione,
Ric. 2017 n. 14506 sez. M1 – ud. 12-04-2018
-2-

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

la modificazione o estinzione del rapporto societario, ovvero i negozi
aventi ad oggetto le partecipazioni sociali.

2.

La Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ha resistito con

controricorso.

CONSIDERATO CHE
3. — Il Collegio ritiene che la causa debba essere rimessa alla pubblica
udienza.

PER QUESTI MOTIVI
rimette la causa alla pubblica udienza.
Roma, 12 aprile 2018.
Il p iderc.,

Il Procuratore Generale ha concluso per raccoglimento del ricorso

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