Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20624 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/08/2017, (ud. 14/06/2017, dep.31/08/2017),  n. 20624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2779/2014 R.G. proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa dagli

avv.ti Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti, con domicilio

eletto presso il loro studio in Roma, via di San Valentino n. 21,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Spagnuolo,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della

Balduina n. 66, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Salerno n. 271/2013 depositata il

19 novembre 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno

2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Salerno ha rigettato il gravame proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato la nullità di due ordini di acquisto di obbligazioni Parmalat effettuati nell’interesse di C.R. rispettivamente in data 2 ottobre 2001 e 24 aprile 2002.

2. Il giudice di appello ha affermato che la sentenza di primo grado andava corretta laddove aveva accolto la domanda dell’investitore dichiarando la nullità degli ordini di acquisto per difetto di forma scritta, atteso che, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, tale sanzione trova applicazione solo se riferita al contratto quadro di negoziazione. Tuttavia l’appello della banca è stato respinto poichè la Corte di merito ha rilevato la mancanza in atti del contratto quadro e l’inammissibilità della produzione di uno dei due ordini di acquisto, in quanto tardiva, irrilevante e comunque nella disponibilità della banca sin dal primo grado di giudizio.

3. Avverso tale sentenza BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ricorre con tre motivi, resistiti da C.R. con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

1.1. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.” deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe rilevato l’assenza agli atti del contratto quadro di negoziazione. In realtà tale documento era stato depositato dalla banca nel proprio fascicolo sin dal primo grado, circostanza desumibile dalla mancata contestazione ad opera della controparte; documento poi scomparso dal fascicolo, circostanza in relazione alla quale la banca si riservava di proporre denuncia nelle competenti sedi.

1.2. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c…. e art. 23 T.U.F.” deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe pronunciato la nullità dei contratti di acquisto per nullità o assenza del contratto quadro senza che mai la C. avesse formulato la relativa domanda.

1.3. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.” deducendo l’erroneità della sentenza laddove avrebbe fatto decorrere gli interessi sulla somma da restituire dalla data dei singoli investimenti anzichè dalla data della domanda giudiziale.

2. Il ricorso è infondato e va respinto.

3. Il primo motivo di ricorso va rigettato. Questa Corte ha di recente affermato che in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10224 del 26/04/2017). Ne deriva che non deducendo il motivo le puntuali circostanze con le quali la ricorrente abbia fatto constatare nel corso della fase di merito la mancanza del documento nel proprio fascicolo di appello o ne abbia chiesto la ricostruzione, la doglianza sul punto va respinta.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato atteso che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017).

5. Il terzo motivo è infondato, posto che questa Corte ha affermato che nell’ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell’indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l’accipiens sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l’ha ricevuta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8564 del 08/04/2009); nella specie la Corte di appello ha implicitamente ritenuto che la nullità del contratto, imputabile alla banca, qualificasse la sua mala fede; circostanza che la censura in esame non affronta e in alcun modo contesta, sicchè la doglianza di astratta violazione dell’art. 2033 c.c. non coglie nel segno.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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